Assumere dipendenti di un concorrente: si può?

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Giovanni ADAMO | avvocato civilista e titolare

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Di cosa parliamo
Assumere dipendenti di un concorrente: si può?

Assumere dipendenti di un concorrente: si può? A quali condizioni? Quando assumere il dipendente di un concorrente è concorrenza sleale – Presupposti per lo storno di dipendenti – Trib. Roma, 24 marzo 2021

di Giovanni Adamo

Torniamo nuovamente sul tema dell’integrazione dei presupposti per lo storno di dipendenti, ed in particolare su quando si possa (o non si possa) assumere dipendenti di un concorrente, e quando tale attività costituisca concorrenza sleale ai sensi degli artt. 2598 e ss. c.c..

Abbiamo parlato della questione già in questo articolo ed anche qui.

Della fattispecie si è occupato nuovmente il Tribunale di Roma, con Sentenza del 24 marzo 2021.

Assumere dipendenti di un concorrente – Le valutazioni del Tribunale di Roma

Assumere dipendenti di un concorrente è illecito se è un “sabotaggio”

Per il Tribunale, “l’assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione determinate dalla capacità dei medesimi non sono per sé stesse illecite, ma lo diventano quando siano compiute con “animus nocendi”, perché dirette ad acquisire le conoscenze tecniche usate presso altra impresa, o perché rivolte ad impedire al concorrente di continuare a competere, privandolo di competenze e professionalità aventi carattere di esclusività, o a saltare il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, privando il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, o con modalità in sé scorrette ad esempio sollecitando o approfittando di atti di infedeltà di dipendenti del concorrente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9386 del 08/06/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13424 del 23/05/2008). Ciò che connota l’illiceità degli atti di concorrenza sleale non è il fine ma la contrarietà dei mezzi usati alle regole della correttezza professionale, poiché di regola l’assunzione di lavoratori prima impiegati presso una società concorrente rientra nella logica della competizione economica e costituisce normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 Cost.

Come possiamo aiutarti

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