Due Società con lo stesso nome: concorrenza sleale
Due società con lo stesso nome: concorrenza sleale – Società con identica denominazione sociale – Nome uguale a società già esistente – Nuovo provvedimento ottenuto dallo Studio in materia di tutela del marchio e concorrenza sleale
Un team dello Studio costituito da Giovanni Adamo, Michela Fusco e Francesca Pelleri ha assistito avanti il Tribunale di Bologna una società di intermediazione immobiliare nell’ambito di un procedimento cautelare avente ad oggetto una rilevante fattispecie di concorrenza sleale, in relazione a due società con identica denominazione sociale.
Due Società con lo stesso nome: concorrenza sleale – la vicenda
La Società X agiva avanti il Tribunale di Bologna in via cautelare per ottenere l’emissione, nei confronti della Società Y, operante nel medesimo ambito territoriale ma costituita molto tempo dopo X, di un provvedimento che vietasse a Y di impiegare nei propri rapporti commerciali la medesima denominazione sociale.
Y aveva assunto nome uguale a società già esistente da tempo (X)
Le valutazioni del Tribunale
Vige il principio della unitarietà dei segni distintivi
Secondo il Tribunale, vi sono elementi idonei ad identificare il titolo prioritario in capo all’odierna ricorrente, sia sotto il profilo della più risalente costituzione della società, sempre con la medesima ragione sociale, sia quanto all’impiego di quest’ultima anche su internet e su altri sistemi di comunicazione diffusi; per il criterio dell’unitarietà dei segni distintivi, anche tale situazione giuridica vale a fondare un idoneo diritto soggettivo in capo alla medesima ricorrente, anche prescindendo dalla registrazione del diverso marchio XXXX, di per sé autonomo rispetto alla denominazione sociale della medesima ricorrente; che in tale contesto la costituzione della società resistente solo otto anni dopo la data della registrazione dell’odierna ricorrente, in mancanza di ogni altra circostanza nota ai fini di legittimarne l’uso, rende ragione dell’illegittimità del segno con cui opera la resistente stessa“.
Le Società svolgono la stessa attività nel medesimo ambito territoriale
Prosegue, il Tribunale, rilevando che “la sostanziale sovrapposizione fra le attività imprenditoriali, la vicinanza estrema delle sedi operative nell’ambito della medesima città di ZZZZ, nonché l’assoluta identità dei vocaboli che contraddistinguono agli occhi della potenziale clientela entrambe le imprese in questione ( cioè “Studio XXXX”) sono tutti fattori che implicano una violazione concorrenziale di natura confusoria, suscettibile di provocare sviamento di clientela e comunque incidere negativamente sulla correttezza dei rapporti concorrenziali“.
Se il nome è uguale c’è anche periculum in mora e necessità di pubblicare il provvedimento
E conclude, il Tribunale, affermando che “l’incidenza causale pregiudizievole della descritta situazione merita altresì di essere senz’altro rimossa, anche ai fini della valutazione del necessario periculum in mora, che appare fondarsi anche su un illecito da rimuovere a tutela del buon andamento del mercato, così giustificando anche alcuni degli interventi per la pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto pronunciato in dispositivo“.
Due società con lo stesso nome: concorrenza sleale – Inibitoria e pubblicazione del provvedimento
I provvedimenti emessi dal Tribunale, in totale accoglimento delle richieste dello Studio, sono poi molto aggressivi e penetranti: difatti, il Tribunale, ordina “per l’effetto che la suddetta resistente modifichi la propria denominazione in modo idoneo a non creare confusione con il segno distintivo di controparte entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento cautelare, imponendole la sanzione del pagamento di Euro 100 per ogni giorno successivo a tale data, qualora non sia stata data integrale ottemperanza alla presente ordinanza, anche per quanto attiene al punto successivo del presente dispositivo; ORDINA che la medesima resistente provveda dopo la scadenza del suddetto termine, per la durata di giorni 20, a inserire il presente dispositivo, con caratteri doppi rispetto al normale sulla propria homepage sul sito internet, e comunque su tutti i profili e i canali di social media di cui si avvalga la medesima, quali Facebook, Linkedin, nonché comunque Pagine Gialle e Pagine Bianche in formato online ecc.“.
Come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da molti anni di concorrenza sleale e abbiamo assistito molte imprese appartenenti ai più svariati comparti, ottenendo numerosi provvedimenti di accoglimento. Di seguito alcuni dei più recenti:
- Trib. Genova, 22 dicembre 2022;
- Trib. Bologna, 10 maggio 2022;
- Trib. Milano, 19 aprile 2021;
- Trib. Venezia, 4 gennaio 2018;
- Trib. Venezia, 17 novembre 2017;
- Trib. Firenze, 7 febbraio 2017
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