Come valutare la contraffazione del marchio

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Giovanni ADAMO | avvocato civilista e titolare

Di cosa parliamo
Come valutare la contraffazione del marchio

Come valutare la contraffazione del marchio – La contraffazione del marchio per la Cassazione – Quando un marchio è copiato

Giovanni Adamo

Come valutare la contraffazione del marchio: Cass., 17 ottobre 2018,  n.26000

La Corte Suprema di Cassazione si pronuncia con l’Ordinanza n. 26000 del 17 ottobre 2018 che analizza il problema di come valutare la contraffazione del marchio, e secondo quali criteri stabilire quando un marchio è copiato o meno.

La contraffazione del marchio per la Cassazione

Per stabilire quando un marchio è copiato bisogna fornire una valutazione sintetica, e non analizzando tutti i singoli particolari del marchio

In particolare, la Corte statuisce che “In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento del giudice di merito sul rischio di confusione fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro“.

In altri termini, la Corte esclude che, nel valutare la sussistenza della contraffazione, il Giudice debba compiere una verifica comparativa, elemento per elemento, dei singoli componenti dei marchi in contestazione, dovendosi attribuire rilievo all’ “impressione” complessivamente suscitata nell’utenza.

In senso confermativo, già in precedenza, anche Cass., 27 maggio 2016, n. 11031, per la quale la valutazione va compiuta “in via globale e sintetica, avuto riguardo a tutti gli elementi distintivi e dominanti, grafici, visivi, fonetici, concettuali o semantici, senza alcuna previa gerarchia tra gli stessi“.

Ed in effetti, così come rilevato anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. anche la recentissima Trib. Milano, 16 ottobre 2018), “Occorre altresì tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ha mantenuto nella memoria e che il suo livello di attenzione può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v. sentenza della Corte di giustizia 22.6.1999, causa C- 324/97, L.S.M. & Co. GmbH/klijsen H.B.L., GU UAMI, 1999, pag. 3819, punto 26)“.

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