Come risarcire la violazione del diritto d’autore: risarcimento e sanzioni – Danno da violazione del copyright: come risarcire il danno?
Come risarcire la violazione del diritto d’autore: Risarcimento e sanzioni
Si pronuncia, con una interessante Sentenza del 6 febbraio 2020, la Corte d’Appello di Catania , che si occupa di come risarcire la violazione del diritto d’autore.
La Corte d’Appello si è occupata, nello specifico, della questione relativa alla quantificazione del risarcimento del danno da violazione della proprietà intellettuale subìto da un produttore cinematografico, il quale aveva visto distribuire un film, sul quale aveva acquistato i diritti, da un altro distributore.
Il danno da violazione del copyright: come risarcire il danno?
La Corte d’Appello di Catania indica come risarcire la violazione del diritto d’autore:
Copyright: come risarcire il danno? “il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’illecito sfruttamento del diritto di autore va quantificato in misura corrispondente ai vantaggi economici di cui l’utente abusivo si sia indebitamente appropriato, in danno del legittimo titolare del diritto. Trattasi di criterio che deve essere in linea di principio condiviso – ove il danneggiato non possa dimostrare altre, più specifiche e rilevanti voci di danno, come nel caso in esame – ma che deve essere applicato con estrema accortezza, tenendo conto del pregiudizio effettivamente subito dalla danneggiata. Non è detto infatti che il legittimo titolare del diritto di sfruttamento economico avrebbe avuto analoghe possibilità di sfruttare l’opera (senza alcuna spesa aggiuntiva), nei tempi, nei luoghi, secondo le modalità e con riferimento al target, ai quali ha avuto occasione di accedere l’utilizzatore abusivo. Sicchè è dubbio che sia sempre configurabile un danno emergente. E’ più agevolmente ipotizzabile un lucro cessante, cioè la perdita del vantaggio economico che il titolare del diritto avrebbe potuto conseguire se avesse ceduto a titolo oneroso i diritti sull’opera, per il tempo e nei termini in cui sono stati abusivamente esercitati. Ma anche in questo caso trattasi di criterio virtuale di valutazione, che potrebbe presentare un certo grado di arbitrarietà (non è detto che si sarebbe potuto reperire sul mercato un acquirente, a quelle condizioni ed in quei termini)”.
Ed allora, come risarcire la violazione del diritto d’autore? Danno da violazione del copyright
Copyright: come risarcire il danno – Diritto d’autore: risarcimento e sanzioni “Il criterio potrebbe essere arbitrario, ma evitare che l’utilizzatore abusivo si avvantaggi è più importante“
Copyright: come risarcire il danno? Il danno da violazione del copyright è certamente risarcibile: “E’ prevalente, tuttavia, l’esigenza di evitare che l’utilizzatore abusivo si possa avvantaggiare del suo comportamento illecito, trattenendone gli utili in vece e luogo di chi avrebbe avuto il legittimo diritto di appropriarsene. Da qui il principio – elaborato dalla dottrina e da tempo recepito dalla giurisprudenza – per cui i suddetti utili debbono essere devoluti a vantaggio del titolare del diritto: finalità che si persegue piegando l’istituto del risarcimento dei danni ad una funzione in parte sanzionatoria, diretta ad impedire che l’autore dell’illecito possa farne propri i vantaggi, più che ripristinatoria di effettive perdite patrimoniali“.
Presupposti del diritto d’autore: requisiti dell’opera e come si acquista il diritto d’autore: risarcimento e sanzioni
Un team dello Studio, costituito da Giovanni Adamo e Alessandra Leccese, ha ottenuto avanti il Tribunale di Roma un’ Ordinanza sulla violazione del diritto d’autore. Il provvedimento analizza i presupposti del diritto d’autore, ed in particolare i requisiti dell’opera per essere oggetto di protezione, e si occupa altresì di come si acquista il diritto d’autore.
La vicenda
L’Associazione X aveva elaborato, attraverso i propri corsisti, numerosi materiali didattici che impiegava, poi, all’interno dei propri corsi. Uno dei partecipanti ai corsi, ricevuto tale materiale, lo aveva poi impiegato, senza alcuna rielaborazione, per organizzare e tenere altri corsi. L’Associazione X, pertanto, agiva avanti il Tribunale di Roma richiedendo l’accertamento della violazione del diritto d’autore e della proprietà intellettuale sui materiali didattici e l’inibitoria al loro ulteriore impiego.
Il resistente si costituiva, sostanzialmente rilevando che non vi era violazione del diritto d’autore, in quanto il materiale didattico litigioso non sarebbe stato dotato di creatività sufficiente, e domandava il rigetto della domanda.
l Giudice del Tribunale di Roma ha reso una articolata decisione:
“L’atto creativo riceve tutela anche se la creatività è minima“
“va premesso, in ordine alla questione circa i requisiti di creatività ed originalità delle slides in questione, che in tema di diritto d’autore, l’elaborazione creativa si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo e la consistenza di tale apporto dev’essere apprezzata alla luce del rilievo che l’atto creativo riceve tutela ancorchè sia minimo, purchè suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia;
Se le opere sono identiche deve ritenersi violato il diritto d’autore
ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d’impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa, ma la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra, ancorchè camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria. Nel caso di specie, si ritiene che i disegni effettuati per rappresentare quanto contenuto nelle slide, l’ordine degli argomenti trattati, la scelta dei contenuti da trattare e la complessiva modalità grafica utilizzata concretizzano quel minimo apporto creativo meritevole di tutela. Si rileva, poi, che, come già detto, le slides utilizzate dal YYY, come deducibile da un immediato raffronto visivo tra le slides in discussione, riproducono sostanzialmente quanto elaborato dalla parte ricorrente. Pertanto, si ritiene che la condotta del YYY di riprodurre nelle proprie slides i contenuti di quelle predisposte dalla società ricorrente apponendovi il logo della propria associazione integri la violazione dei diritti esclusivi di pubblicazione (art. 12 LDA) e traduzione (art.18 LDA) dell’opera, nonché il diritto di paternità dell’opera (art.20 LDA)”.
Violazione diritto d’autore e concorrenza sleale
Nuovo provvedimento ottenuto dallo Studio in materia di violazione diritto d’autore e concorrenza sleale, in particolare per una fattispecie di uso illecito di fotografie altrui per contraddistinguere l’attività di impresa, fattispecie che il Tribunale di Milano ha giudicato attività di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c..
Il copyright sulle fotografie – La vicenda
Nel caso di specie, l’impresa X, ricorrente, dopo aver premesso di essere impresa che si occupa della organizzazione di matrimoni in località esotiche, deduceva di aver constatato che sul sito internet dell’impresa Y erano state pubblicate due fotografie raffiguranti matrimoni organizzati non dalla ricorrente, ma dalla resistente stessa, precisando altresì che una delle due immagini era anche coperta da un diritto di esclusiva
Le risultanze dell’istruttoria sommaria
Il Tribunale rileva, in primo luogo, che dall’istruttoria (ovviamente sommaria, essendo in sede cautelare) il dato obiettivo emerso è che la Y ha pubblicizzato la propria attività proponendo sul proprio sito internet fotografie relative a cerimonie di matrimonio che Y non aveva curato, risultando quindi che Y ha scientemente presentato come “propri” allestimenti cerimoniali cui era del tutto estranea e che erano stati predisposti da soggetti terzi (X, nella specie).
Violazione diritto d’autore e concorrenza sleale – Appropriazione di pregi (art. 2598, n. 2, c.c.)
Per il Tribunale, in particolare, “la condotta in esame appare integrare gli estremi della concorrenza sleale per appropriazione di pregi: la resistente, infatti, con la pubblicazione delle foto in questione, si è autoattribuita il pregio di allestimenti di matrimonio che erano invece stati realizzati dalla ricorrente, approfittando quindi dello sforzo imprenditoriale ed organizzativo posto in essere da X per ingenerare negli utenti l’impressione che la qualità di detti allestimenti fosse invece della stessa convenuta“.
Secondo il Tribunale, “Tale condotta risulta di per sè sufficiente ad integrare il fumus boni iuris in ordine alla sussistenza della violazione del disposto di cui all’art. 2598 c.c., rendendo perfino superfluo l’esame degli altri profili dedotti dalla ricorrente“.
Alla luce di tali circostanze, pertanto, il Tribunale rileva che “il ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente emanazione dell’inibitoria e fissazione di una penale per le future reiterazioni dell’illecito“.
Il Tribunale ha inoltre fatto applicazione, all’atto del governo delle spese di lite, della maggiorazione espressamente prevista dal comnma 1-bis dell’art. 4, DM 55/2014 per l’impiego di tecniche informatiche nella redazione degli atti (in particolare, indice linkabile).
Hai subito un danno da violazione del copyright? Come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da molti anni di copyright e di come risarcire la violazione del diritto d’autore. Assistiamo regolarmente imprese e privati cittadini per la tutela del diritto d’autore rispetto a violazioni e pirateria. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:
- Trib. Venezia, 4 gennaio 2022;
- Trib. Ancona, 4 marzo 2021;
- Trib. Milano, 11 febbraio 2021;
- Trib. Napoli, 2 maggio 2018.
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