Il diritto d’autore sulle slide
Il diritto d’autore sulle slide – Vietato copiare – Viola il diritto d’autore copiare le slide di un concorrente – Apporto creativo dell’autore – Non copiare contenuti altrui
Con un’Ordinanza del 22 ottobre 2020, la XVII sezione civile del Tribunale di Roma, specializzata in materia di Impresa, ha dovuto chiarire se e a quali condizioni una presentazione possa essere protetta dal diritto d’autore.
La vicenda
Una società aveva adito il Tribunale di Roma chiedendo la pronuncia nei confronti del resistente, previa valutazione che accertasse il diritto d’autore sulle slide, di inibitoria dell’utilizzo di materiale didattico in forma di presentazione: la presentazione, realizzata dalla ricorrente e utilizzata a da quest’ultima a scopo illustrativo in corsi di formazione da lei tenuti, era stata pedissequamente riprodotta dal resistente e da questo adoperata per le medesime finalità.
Il Tribunale aveva accolto la domanda della ricorrente.
La pronuncia era oggetto dell’articolo consultabile a questo link: il resistente ha dunque proposto reclamo contro l’ordinanza, contestando assenza del requisito della creatività dell’opera.
Il diritto d’autore sulle slide – L’apporto creativo nelle presentazioni slide – Le valutazioni del Tribunale di Roma
vietato copiare – non copiare contenuti altrui
Il Collegio ha ritenuto che nelle pubblicazioni oggetto di causa era possibile apprezzare “l’apporto creativo dell’autore”: a rilevare in questo caso erano le “modalità di presentazione dei contenuti”, la “tecnica espositiva” e la “struttura” che l’autore aveva conferito all’opera. La presentazione in oggetto infatti recava
l’illustrazione dei contenuti che è destinata ad esplicare secondo un ordine prescelto dall’autore suo proprio e non necessitato dall’oggetto di essa.
Anche le slide sono tutelabili
Indiscutibile, infine, il diritto d’autore sulle slide e la creatività apportata alla presentazione da “illustrazioni e disegni esplicativi” essi stessi connotati da originalità e creatività: la pedissequa riproduzione del lavoro della ricorrente diveniva particolarmente evidente proprio comparando le slides recanti “illustrazioni, grafici e disegni originali predisposti dalla ricorrente con finalità esplicativa dei contenuti di lavoro”.
Il collegio, condividendo le valutazioni del Giudice, ha quindi rigettato il reclamo, ritenendolo infondato.
Come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da molti anni di concorrenza sleale e abbiamo assistito molte imprese appartenenti ai più svariati comparti, ottenendo numerosi provvedimenti di accoglimento. Di seguito alcuni dei più recenti:
- Trib. Genova, 22 dicembre 2022;
- Trib. Bologna, 10 maggio 2022;
- Trib. Milano, 19 aprile 2021;
- Trib. Venezia, 4 gennaio 2018;
- Trib. Venezia, 17 novembre 2017;
- Trib. Firenze, 7 febbraio 2017.
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