Ordinanza su Violazione del diritto d’autore – Presupposti del diritto d’autore: requisiti dell’opera – Come si acquista il diritto d’autore
Ordinanza su violazione del diritto d’autore
Un team dello Studio, costituito da Giovanni Adamo e Alessandra Leccese, ha ottenuto avanti il Tribunale di Roma un’ Ordinanza sulla violazione del diritto d’autore. Il provvedimento analizza i presupposti del diritto d’autore, ed in particolare i requisiti dell’opera per essere oggetto di protezione, e si occupa altresì di come si acquista il diritto d’autore.
Ordinanza su violazione del diritto d’autore – La vicenda
L’Associazione X aveva elaborato, attraverso i propri corsisti, numerosi materiali didattici che impiegava, poi, all’interno dei propri corsi. Uno dei partecipanti ai corsi, ricevuto tale materiale, lo aveva poi impiegato, senza alcuna rielaborazione, per organizzare e tenere altri corsi.
L’Associazione X, pertanto, agiva avanti il Tribunale di Roma richiedendo l’accertamento della violazione del diritto d’autore e della proprietà intellettuale sui materiali didattici e l’inibitoria al loro ulteriore impiego.
Il resistente si costituiva, sostanzialmente rilevando che non vi era violazione del diritto d’autore, in quanto il materiale didattico litigioso non sarebbe stato dotato di creatività sufficiente, e domandava il rigetto della domanda.
Presupposti del diritto d’autore: requisiti dell’opera e come si acquista il diritto d’autore
Il Giudice del Tribunale di Roma ha reso una articolata decisione:
“L’atto creativo riceve tutela anche se la creatività è minima“
“va premesso, in ordine alla questione circa i requisiti di creatività ed originalità delle slides in questione, che in tema di diritto d’autore, l’elaborazione creativa si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo e la consistenza di tale apporto dev’essere apprezzata alla luce del rilievo che l’atto creativo riceve tutela ancorchè sia minimo, purchè suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia;
Se le opere sono identiche deve ritenersi violato il diritto d’autore
ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d’impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa, ma la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra, ancorchè camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria. Nel caso di specie, si ritiene che i disegni effettuati per rappresentare quanto contenuto nelle slide, l’ordine degli argomenti trattati, la scelta dei contenuti da trattare e la complessiva modalità grafica utilizzata concretizzano quel minimo apporto creativo meritevole di tutela. Si rileva, poi, che, come già detto, le slides utilizzate dal YYY, come deducibile da un immediato raffronto visivo tra le slides in discussione, riproducono sostanzialmente quanto elaborato dalla parte ricorrente. Pertanto, si ritiene che la condotta del YYY di riprodurre nelle proprie slides i contenuti di quelle predisposte dalla società ricorrente apponendovi il logo della propria associazione integri la violazione dei diritti esclusivi di pubblicazione (art. 12 LDA) e traduzione (art.18 LDA) dell’opera, nonché il diritto di paternità dell’opera (art.20 LDA)”.
Come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da molti anni di tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, ed abbiamo ottenuto numerosi provvedimenti di repressione della pirateria e della contraffazione. Di seguito alcuni dei più recenti:
Hai subìto una violazione del diritto d’autore? Contattaci subito 051.19901374
Oppure scrivici da qui