Fermare la contraffazione – Fermare la pirateria

Fermare la contraffazione – Fermare la pirateria – Studio Legale Adamo contro la contraffazione – Contraffazione e pirateria

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Trib. Ancona, 4 marzo 2021 – Nuovo provvedimento ottenuto dallo Studio Legale Adamo per fermare la contraffazione

di Alessandra Leccese e Giovanni Adamo

Lo Studio, nella sua attività volta a fermare la contraffazione ottiene dal Tribunale di Ancona, Sezione Imprese, in data 4 marzo 2021, un nuovo provvedimento in materia di violazione della proprietà intellettuale e concorrenza sleale finalizzato a fermare la pirateria.

Lo Studio ha assistito la nota impresa Playlover Academy che aveva l’esigenza di fermare la contraffazione di materiali e contenuti oggetto di privativa d’autore posta in essere da un soggetto che, dopo avere acquistato tali contenuti, li aveva diffusi abusivamente.

LEGGI IL PROVVEDIMENTO

Le valutazioni del Tribunale

Il Tribunale ha accolto integralmente le istanze dello Studio per fermare la contraffazione, rilevando come “il resistente ha posto in essere condotte senza dubbio lesive del diritto di parte ricorrente anche sotto il profilo “autorale”, così come è indubbia la diffusione su scala commerciale (anche mediante riconoscimento di “promozioni” e “sconti” a terzi finalizzati alla ulteriore diffusione) del materiale di proprietà della ricorrente. Pertanto vanno accolte le richieste di inibitoria avanzate dalla ricorrente e confermato il decreto emesso inaudita altera parte”.

Sotto il profilo del periculum in mora, poi, secondo il Tribunale “nel caso di specie la condotta posta in essere dal resistente e le concrete modalità di azione confermano l’irreparabilità del pregiudizio e l’imminenza dello stesso.Il comportamento messo in atto dal xxx è infatti e idoneo a generare conseguenze irreparabili, quali il definitivo sviamento di clienti, aggravato, fra l’altro, dalla estrema difficoltà di quantificazione del pregiudizio patito dai ricorrenti, poiché, alla luce degli strumenti impiegati dal resistente, non vi è nemmeno la certezza di potere ricostruire a posteriori le attività illecite del xxx, come ben evidenziato dalla difesa di parte ricorrente (cfr. ricorso cautelare e relativa nota). Di conseguenza vanno accolte anche le richieste di applicazione della penale e di pubblicazione della presente ordinanza in quanto strettamente connesse alle richieste di inibitoria ivi accolte“.

Pubblicazione dell’Ordinanza

Statuisce, poi, il Giudice, che “la presente ordinanza andrà pubblicata, a cura della ricorrente e a spese del resistente, per una volta e per estratto, in edizione domenicale, su “Il Resto del Carlino”, edizione di Pesaro; “Vivere Pesaro”, Notizie; “Giornale online di Pesaro e Urbino”; sul sito web “www.quimarotta.it”; su “Altro Giornale Marche”, come richiesto

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