I doveri informativi del Franchisor

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Giovanni ADAMO | avvocato civilista e titolare

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Di cosa parliamo
I doveri informativi del Franchisor

I doveri informativi del Franchisor – Informativa precontrattuale nel franchising – Annullamento del contratto di franchising

Giovanni Adamo

Si pronuncia il Tribunale di Trento con una importante sentenza del 23 maggio 2014, in un caso, del quale ci siamo occupati assistendo un piccolo imprenditore, che analizza i doveri informativi del Franchisor nell’ambito delle trattative precontrattuali finalizzate alla conclusione del contratto di franchising e si occupa, in particolare, dei contenuti che deve avere l’informativa precontrattuale nel franchising, pena anche l’ annullamento del contratto di franchising.

I doveri informativi del franchisor: a cosa servono

Nel contratto di franchising i doveri informativi del franchisor sono essenziali. La legge li prevede espressamente, a tutela dell’adesione “informata”, da parte del Franchisee, al progetto del Franchisor.

I doveri informativi del Franchisor sono posti a tutela del Franchisee, a pena di annullabilità del contratto di franchising

Per  il Tribunale, in particolare, “Tali obblighi di informazione mirano ad assicurare una effettiva tutela all’aspirante franchisee, e nel caso in cui l’affiliante ometta di fornire le informazioni dovute ovvero le indichi in maniera incompleta o inesatta il contratto è suscettibile di annullamento ai sensi dell’art. 8, L. 129/2004“.

Informativa precontrattuale nel franchising: come deve essere redatta

Non meno importante, in tale contesto, è l’informativa precontrattuale nel franchising. La Legge 129 del 2004 stabilisce infatti oneri molto importanti di informazione a carico del Franchisor.

Non sono sufficienti dichiarazioni generiche, altrimenti occorre si verifica annullabilità del contratto di franchising

Sempre secondo il Tribunale, poi, “L’adempimento di un obbligo informativo in un settore negoziale ad alto contenuto tecnico quale quello in esame non può mai essere dimostrato mediante la sottoscrizione di dichiarazioni generiche, unilateralmente predeterminate e predisposte in via generale, essendo necessaria l’allegazione e la prova del contenuto e delle concrete modalità di messa a disposizione dell’affiliato della documentazione dettagliatamente elencata nel citato art. 4, L. 129/2004“.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale, invece, gli obblighi informativi del Franchisor di cui all’art. 4, Legge 6 maggio 2004, n. 129 erano stati (pretesamente) assolti mediante la predisposizione di dichiarazioni generiche e precompilate dallo stesso Franchisor.

Se vengono violati i doveri informativi del franchisor la sanzione è l’annullamento del contratto di franchising

“Deve procedersi all’annullamento del contratto di franchising, e le somme versate vanno restituite

Per tutte queste ragioni il Tribunale rilevava che “Il contratto deve essere annullato ex art. 8, L. 129 / 2004. La Sentenza che accoglie l’azione di annullamento del negozio ha effetto retroattivo ed importa il ripristino della situazione di fatto e di diritto preesistente al negozio annullato. Tale fatto comporta che xxx ha diritto alla restituzione della somma versata alla yyy a titolo di caparra“.

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Abbiamo assistito in giudizio numerosi franchisee e franchisor tutelando i loro diritti. Di seguito alcuni esempi:

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L’annullabilità del contratto di franchising

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