Diritto d’autore e concorrenza sleale parassitaria – Trib. Milano, 4 giugno 2026 – Illecito il plagio della copertina e del progetto grafico di un libro

Nel mercato editoriale, la tutela dell’opera non riguarda soltanto il testo. Anche il titolo, la copertina, il progetto grafico, il claim promozionale, l’impaginazione esterna e la complessiva strategia visiva possono assumere un valore competitivo autonomo, soprattutto quando contribuiscono a rendere riconoscibile un prodotto culturale presso il pubblico.
L’ordinanza del Tribunale di Milano, 4 giugno 2026, qui esaminata è interessante perché affronta proprio il punto di confine tra diritto d’autore, imitazione servile e concorrenza sleale parassitaria. Il caso riguarda due edizioni di una medesima opera letteraria, e ruota attorno alla presunta appropriazione del concept editoriale elaborato per la prima edizione: titolo, copertina, atmosfera visiva e messaggio promozionale.
Diritto d’autore e concorrenza sleale parassitaria: La vicenda
La controversia nasceva nel settore editoriale. Un editore aveva pubblicato in Italia la traduzione di un romanzo straniero, elaborando un progetto editoriale significativamente diverso rispetto all’edizione originaria: nuovo titolo, nuova copertina, nuova impostazione grafica, nuova comunicazione visiva e un claim promozionale destinato a caratterizzare la quarta di copertina.
Secondo la ricorrente, tale complesso di elementi non costituiva una semplice veste grafica accessoria, ma il risultato di un investimento creativo e commerciale autonomo, idoneo a distinguere l’edizione italiana sul mercato. Successivamente, un altro editore aveva pubblicato l’edizione in lingua spagnola della medesima opera, adottando una copertina, un titolo e un impianto comunicativo ritenuti sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell’edizione italiana.
L’ordinanza dà particolare rilievo alla comparazione tra le copertine, il Tribunale osserva infatti che la fotografia utilizzata non è identica, ma presenta caratteristiche molto simili. Anche la quarta di copertina è stata ritenuta significativa, poiché la frase promozionale utilizzata nell’edizione italiana risultava ripresa, in traduzione, nell’edizione spagnola.
La ricorrente ha quindi agito in via cautelare, chiedendo l’inibitoria dell’ulteriore produzione, distribuzione e commercializzazione del volume contestato, nonché il divieto di reiterazione delle condotte ritenute lesive del diritto d’autore e della disciplina della concorrenza sleale.
La resistente ha contestato la domanda sotto diversi profili. In particolare, ha sostenuto che l’inibitoria richiesta avrebbe inciso sulla libertà di pubblicazione di un’opera a stampa, facendo anche espresso riferimento all’art. 21 Cost., che mancasse una vera privativa sui singoli elementi grafici e promozionali, che l’edizione in lingua italiana e quella in lingua spagnola non fossero in concorrenza tra loro e che l’utilizzo del titolo e della copertina fosse stato comunque autorizzato nell’ambito dei rapporti con l’autore dell’opera.
Il Tribunale ha accolto il ricorso cautelare, inibendo l’ulteriore produzione, vendita, distribuzione e immissione in commercio del volume contestato nella veste ritenuta illecita. Ha inoltre vietato la reiterazione della condotta di concorrenza sleale e disposto una penale di euro 500 per ogni singolo volume venduto in violazione del comando cautelare a partire dalla data indicata nel provvedimento.
Le valutazioni del Tribunale
Il primo passaggio rilevante dell’ordinanza riguarda il rapporto tra libertà di pubblicazione e tutela contro l’appropriazione degli elementi esteriori dell’opera. La resistente aveva invocato l’art. 21 della Costituzione, sostenendo che non potesse essere inibita in via cautelare la pubblicazione di un’opera a stampa. Il Tribunale ha però respinto tale impostazione, chiarendo che non si discuteva del diritto dell’editore di pubblicare un libro, ma del divieto di riprodurre in modo complessivo e pressoché integrale gli elementi esteriori dell’edizione altrui.
Il provvedimento sintetizza il punto affermando che la tutela costituzionale “non autorizza il plagio di opere altrui”. È un passaggio importante, perché distingue nettamente la libertà di espressione e di pubblicazione dalla possibilità di appropriarsi della veste editoriale creata da un concorrente.
Un aspetto interessante dell’ordinanza in commento riguardava poi l’esistenza del rapporto concorrenziale. La resistente aveva sostenuto che un’edizione in lingua italiana e un’edizione in lingua spagnola si rivolgerebbero a mercati diversi. Il Tribunale ha invece valorizzato la dimensione globale dello sfruttamento editoriale e la circostanza che entrambe le licenze riguardassero mercati non limitati al solo territorio nazionale. Da ciò ha desunto l’esistenza di un segmento comune di consumatori, formato da lettori bilingue o comunque in grado di acquistare indifferentemente l’una o l’altra edizione.
La lingua diversa, pertanto, non è stata considerata sufficiente a escludere la concorrenza. Nel mercato editoriale contemporaneo, caratterizzato dalla circolazione internazionale delle opere e dalla distribuzione tramite piattaforme digitali, il pubblico potenziale può sovrapporsi anche quando le edizioni non sono nella stessa lingua.
Il cuore giuridico dell’ordinanza è però nella qualificazione della condotta. Il Tribunale richiama l’art. 102 della legge sul diritto d’autore, secondo il quale “È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell’aspetto esterno dell’opera dell’ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore“, e l’art. 2598 c.c., sia sotto il profilo dell’imitazione servile, sia sotto quello della contrarietà ai principi di correttezza professionale.
La valutazione del rischio di confusione, secondo il Tribunale, deve essere effettuata con un “criterio globale”. Non si deve dunque scomporre la copertina in ogni dettaglio, verificando separatamente immagine, colori, titolo, caratteri tipografici e claim. Occorre invece guardare all’impressione complessiva prodotta sul consumatore medio, il quale normalmente non effettua un confronto diretto e analitico tra i prodotti, ma si affida alla memoria visiva e concettuale.
Proprio questa impostazione consente al Tribunale di superare l’obiezione secondo cui le due copertine non sarebbero perfettamente identiche. Le poche differenze apprezzabili non sono state ritenute sufficienti a escludere la sostanziale identità dell’impianto esterno. In altri termini, non conta solo se una specifica immagine sia stata copiata materialmente; conta se l’insieme degli elementi esteriori produca un effetto di agganciamento all’iniziativa editoriale altrui.
Da qui il passaggio alla concorrenza sleale parassitaria. L’ordinanza afferma che l’imitazione sistematica e continuativa delle iniziative di mercato di un concorrente può integrare una condotta parassitaria quando, per tempi e modalità, si traduce in un indebito agganciamento agli investimenti dell’impresa innovatrice. Il punto non è soltanto la confusione del consumatore, ma anche l’appropriazione del risultato competitivo raggiunto da altri attraverso attività creativa, organizzativa e promozionale.
L’ordinanza conferma infine il periculum in mora. La prosecuzione della commercializzazione, la reiterazione della condotta e il rischio di ulteriori violazioni giustificano, a parere del Giudice, l’intervento cautelare. La misura inibitoria viene accompagnata anche da una penale, con funzione dissuasiva, per prevenire la continuazione dell’illecito.
Diritto d’autore e concorrenza sleale parassitaria: come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da diversi anni di diritto d’autore e concorrenza sleale parassitaria, ed abbiamo ottenuto numerosi provvedimenti in materia:
- Trib. Genova, 22 dicembre 2022;
- Trib. Bologna, 10 maggio 2022;
- Trib. Milano, 19 aprile 2021;
- Trib. Venezia, 28 aprile 2017, Ordinanza che blocca in via d’urgenza l’imitazione di intere linee di prodotti d’arredamento;
- Trib. Venezia, 4 luglio 2017, provvedimento d’urgenza che ferma la riproduzione “in blocco” di progetti d’arredo da parte di una società neocostituita da due ex dipendenti sleali del competitor;
- Trib. Venezia, 29 novembre 2017, che vieta la prosecuzione di attività parassitaria;
- Trib. Venezia, 4 gennaio 2018, per la quale vi è concorrenza parassitaria poichè “le somiglianze tra gli arredi realizzati dalle parti riguardano un numero molto elevato di prodotti (almeno 6) e si estendono all’atmosfera di insieme creata da Y, la quale viene ripresa in maniera pedissequa da X“;
- Trib. Bologna, 25 maggio 2022, che vieta la prosecuzione di un’attività con la stessa ragione sociale di un concorrente.