Concorrenza sleale parassitaria e confusoria: la differenza

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Giovanni ADAMO | avvocato civilista e titolare

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Di cosa parliamo

Concorrenza sleale parassitaria e confusoria – Che differenza c’è tra le due fattispecie – Lo spiega Trib. Venezia, 6 maggio 2026

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Concorrenza sleale parassitaria e confusoria – la vicenda: marchi simili nel mercato dell’abbigliamento sportivo

Con ordinanza del 6 maggio 2026, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia si è pronunciata in un procedimento cautelare avente ad oggetto la presunta contraffazione di marchio e la concorrenza sleale tra operatori attivi nel settore dell’abbigliamento sportivo.

La parte ricorrente agiva a tutela di un marchio figurativo italiano. La parte resistente utilizzava invece un segno simile, sia in forma figurativa, sia come marchio denominativo, oltre che come nome a dominio e denominazione commerciale. Nell’ordinanza, il giudice riporta graficamente i segni a confronto, evidenziando la struttura simile di entrambi i marchi e la presenza della parola di riferimento “XXXX” nella parte superiore del segno.

Il Tribunale ha ritenuto che il marchio della ricorrente fosse dotato di capacità distintiva. Da qui, il giudice ha riconosciuto la somiglianza tra i segni sotto il profilo fonetico, concettuale e visivo e, in più, l’impostazione grafica circolare rafforzava il rischio di richiamo mnemonico tra i due segni.

La decisione: contraffazione e concorrenza confusoria sì, concorrenza parassitaria no

L’ordinanza è particolarmente interessante perché distingue in modo netto due figure spesso invocate insieme: la concorrenza sleale parassitaria e confusoria.

Il Tribunale ha riconosciuto il fumus della contraffazione di marchio e della concorrenza sleale confusoria. Ha invece escluso la configurabilità della concorrenza parassitaria, perché non erano state dedotte condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle già ricondotte alla confusione tra segni.

In altri termini, la somiglianza tra marchi, prodotti e canali commerciali può integrare la concorrenza confusoria, ma non integra automaticamente la concorrenza parassitaria.

Che cos’è la concorrenza sleale confusoria

La concorrenza sleale confusoria, disciplinata dall’art. 2598 n. 1 c.c., ricorre quando un imprenditore utilizza nomi, segni distintivi, confezioni, forme esteriori o altri elementi idonei a creare confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente.

Il suo nucleo è il rischio di confusione sull’origine imprenditoriale del prodotto o del servizio. Il consumatore può essere indotto a credere che i prodotti provengano da un’impresa diversa da quella reale, oppure che vi sia un collegamento commerciale, societario o economico tra due operatori.

Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato tre elementi:

  1. le parti operavano nello stesso settore merceologico;
  2. i prodotti erano affini, se non identici;
  3. i segni presentavano somiglianze rilevanti, soprattutto per l’uso comune della parola “XXXX” e per la struttura grafica del marchio figurativo.

Secondo il giudice, tali elementi risultavano sufficienti, quantomeno in relazione all’accertamento sommario da effettuarsi nella fase cautelare ,per ritenere sussistente il fumus dell’illecito concorrenziale, senza necessità di verificare puntualmente la documentazione prodotta a sostegno di episodi di confusione effettiva. L’illecito concorrenziale, infatti, non richiede necessariamente un danno già verificatosi: è sufficiente la potenzialità lesiva della condotta, cioè la sua idoneità a cagionare un pregiudizio.

Che cos’è la concorrenza parassitaria

La concorrenza parassitaria, invece, rientra nell’art. 2598 n. 3 c.c., cioè nella clausola generale degli atti contrari ai principi della correttezza professionale.

Non si esaurisce nella semplice imitazione di un marchio, di un prodotto o di un segno distintivo. Richiede qualcosa di più: un continuo e sistematico porsi sulle orme del concorrente, mediante l’imitazione di iniziative imprenditoriali rilevanti.

Il Tribunale richiama la definizione della Cassazione secondo cui la concorrenza parassitaria consiste in un “continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente”, attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, quanto di rilevanti iniziative imprenditoriali.

Quindi, mentre la concorrenza confusoria si focalizza soprattutto sul rischio che il pubblico sia indotto in errore sull’origine del prodotto, la figura della concorrenza parassitaria inquadra il comportamento complessivo dell’impresa concorrente: una strategia imitativa più ampia, ripetuta e sistematica.

Per configurare il parassitismo, non basta dire: “il concorrente ha copiato il mio segno”. Occorre allegare e provare una condotta più articolata, per esempio l’imitazione sistematica di campagne pubblicitarie, format commerciali, concept di vendita, strategie digitali, packaging, iniziative promozionali, contenuti social, naming di collezioni, modalità di lancio dei prodotti o altri elementi organizzativi e comunicativi dell’impresa.

Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, la concorrenza parassitaria è stata esclusa perché la parte ricorrente non aveva indicato condotte autonome rispetto a quelle già assorbite nella confusione tra marchi.

Gli effetti dell’ordinanza: inibitoria, rimozione e penale

Accertati il fumus della contraffazione e della concorrenza sleale confusoria, il Tribunale ha disposto misure cautelari incisive.

In particolare, ha inibito l’uso del marchio figurativo e del marchio denominativo XXXX in contestazione; ha vietato l’uso della dicitura come denominazione sociale e nome a dominio; ha ordinato la rimozione del segno dai prodotti commercializzati, dal materiale pubblicitario e dalle pagine social; ha previsto una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione e di 100 euro per ogni violazione successiva.

Il periculum in mora è stato ravvisato nel pregiudizio derivante dalla prosecuzione della condotta illecita, considerato difficilmente riparabile e suscettibile di aggravarsi per la perdita di quote di mercato, anche alla luce della comunanza di prodotti e clientela.

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