Concentrazioni sotto soglia AGCM – Comunicazione volontaria – Acquisizione di startup – Controllo antitrust delle acquisizioni

Il mancato superamento delle ordinarie soglie di fatturato non significa necessariamente che un’acquisizione, una fusione o una joint venture sia sottratta al controllo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
L’articolo 16, comma 1-bis, della legge n. 287 del 1990 attribuisce infatti all’AGCM il potere di richiedere la notifica di determinate concentrazioni sotto soglia, anche quando l’operazione sia stata già perfezionata. Il potere può essere esercitato entro sei mesi dal passaggio del controllo, purché ricorrano specifiche condizioni dimensionali e l’operazione presenti concreti rischi per la concorrenza nel mercato italiano o in una sua parte rilevante.
Il controllo antitrust delle operazioni di concentrazione non deve quindi essere considerato soltanto quando entrambe le soglie ordinarie risultino superate. Anche le operazioni apparentemente escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva richiedono uno screening preliminare, soprattutto quando riguardino imprese innovative, concorrenti potenziali, dati, infrastrutture, proprietà intellettuale o altri asset strategici.
La modifica approvata dall’AGCM il 4 agosto 2026 ha inoltre ridotto da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale l’Autorità si pronuncia sulle comunicazioni volontarie complete presentate dalle imprese interessate. Lo strumento può quindi essere utilizzato per ridurre l’incertezza regolatoria prima del closing o, entro limiti temporali precisi, dopo il perfezionamento dell’operazione.
Che cosa si intende per operazione di concentrazione
Prima di esaminare il potere di richiamo è utile considerare la disciplina generale delle operazioni di concentrazione, la nozione di controllo e le soglie ordinarie di notifica. Non ogni accordo tra imprese, infatti, costituisce una concentrazione.
Ai fini antitrust, rientrano normalmente in questa nozione:
- la fusione tra due o più imprese precedentemente indipendenti;
- l’acquisizione, diretta o indiretta, del controllo dell’intera impresa o di una sua parte;
- la costituzione di un’impresa comune che eserciti stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma.
L’acquisizione del controllo può avvenire attraverso l’acquisto di partecipazioni societarie, il trasferimento di un ramo d’azienda, la stipulazione di accordi o qualsiasi altra operazione che attribuisca la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività dell’impresa interessata.
Non costituiscono invece concentrazioni, tra l’altro, le operazioni meramente infragruppo, nelle quali non si verifica un cambiamento del soggetto che esercita il controllo ultimo, e le acquisizioni di partecipazioni effettuate per finalità esclusivamente finanziarie, in presenza delle condizioni previste dalla legge.
La corretta qualificazione dell’operazione rappresenta il primo passaggio dell’analisi. Prima ancora di verificare le soglie, occorre quindi stabilire se l’operazione produca effettivamente un cambiamento durevole del controllo.
Concentrazioni sotto soglia AGCM – Le soglie ordinarie per la notifica delle concentrazioni nel 2026
Nel 2026 una concentrazione deve essere preventivamente comunicata all’AGCM quando risultano superate entrambe le seguenti soglie:
| Soglia | Valore 2026 |
|---|---|
| Fatturato realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate | superiore a 595 milioni di euro |
| Fatturato realizzato individualmente in Italia da almeno due delle imprese interessate | superiore a 36 milioni di euro per ciascuna |
Le soglie sono cumulative. Ciò significa che il solo superamento del fatturato aggregato di 595 milioni di euro non determina l’obbligo ordinario di notifica se almeno due delle imprese interessate non realizzano individualmente più di 36 milioni di euro in Italia.
Allo stesso modo, non è sufficiente che due imprese superino individualmente la seconda soglia quando il loro fatturato complessivo nazionale non raggiunge la prima.
Gli importi vengono rivalutati annualmente dall’AGCM in base all’aumento dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo. La verifica deve pertanto essere effettuata utilizzando le soglie in vigore nel momento in cui l’operazione viene posta in essere. Le soglie sopra riportate sono state aggiornate con delibera AGCM n. 31873 del 10 marzo 2026 e relativa comunicazione.
È importante anche calcolare correttamente il fatturato. Non sempre rilevano soltanto i ricavi delle società che sottoscrivono il contratto: a seconda della struttura dell’operazione, devono essere considerati i fatturati dei gruppi ai quali appartengono le imprese interessate e applicate le regole specifiche previste per banche, assicurazioni, imprese comuni e acquisizioni di rami d’azienda.
Concentrazioni sotto soglia AGCM – Quando un’operazione sotto soglia può essere richiamata dall’AGCM
La disciplina introdotta dall’articolo 16, comma 1-bis, non attribuisce all’AGCM un potere illimitato di esaminare qualsiasi acquisizione di modeste dimensioni.
Il potere di richiedere la notifica può essere esercitato soltanto quando ricorrono cumulativamente tre condizioni.
1. Requisito temporale
Non devono essere trascorsi più di sei mesi dal perfezionamento dell’operazione.
2. Requisito dimensionale
Deve essere superata una sola delle due soglie nazionali ordinarie oppure il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate deve essere superiore a 5 miliardi di euro.
3. Requisito concorrenziale
L’AGCM deve ravvisare concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, tenendo conto anche dei possibili effetti negativi sullo sviluppo e sulla diffusione di piccole imprese caratterizzate da strategie innovative.
La presenza del requisito dimensionale non è quindi sufficiente. L’Autorità deve anche individuare uno specifico rischio concorrenziale riferibile al mercato italiano.
Allo stesso modo, l’esistenza di un possibile problema competitivo non consente il richiamo dell’operazione quando non sia superata neppure una delle soglie nazionali e il fatturato mondiale complessivo delle imprese interessate non raggiunga 5 miliardi di euro.
Concentrazioni sotto soglia AGCM – Tre esempi per comprendere il meccanismo
La distinzione può essere chiarita attraverso tre ipotesi.
Primo caso: viene superata una sola soglia nazionale
Un gruppo che realizza in Italia 610 milioni di euro acquisisce un’impresa con un fatturato nazionale di 10 milioni di euro.
Il fatturato aggregato supera la soglia di 595 milioni, ma la soglia individuale di 36 milioni non è raggiunta da almeno due imprese. L’operazione non è quindi soggetta all’obbligo ordinario di comunicazione preventiva.
È tuttavia soddisfatto il requisito dimensionale previsto dall’articolo 16, comma 1-bis, perché risulta superata una delle due soglie nazionali. L’AGCM potrebbe richiedere la notifica entro sei mesi dal perfezionamento, qualora ravvisasse concreti rischi per la concorrenza.
Secondo caso: nessuna soglia nazionale, ma fatturato mondiale superiore a 5 miliardi
Un grande gruppo internazionale acquisisce una startup italiana ancora priva di ricavi significativi, titolare di una tecnologia innovativa o di un patrimonio di dati strategico.
Anche se nessuna delle soglie nazionali risulta superata, il requisito dimensionale può essere integrato dal fatturato mondiale complessivo superiore a 5 miliardi di euro. La ridotta dimensione della target non esclude il controllo, specialmente quando il fatturato non rappresenti adeguatamente la sua importanza concorrenziale.
Terzo caso: nessuna soglia nazionale e fatturato mondiale inferiore a 5 miliardi
Due imprese di dimensioni medio-piccole, con un fatturato aggregato nazionale di 100 milioni di euro e un fatturato mondiale complessivo inferiore a 5 miliardi, realizzano un’operazione di acquisizione.
In questo caso non è soddisfatto il requisito dimensionale dell’articolo 16, comma 1-bis. L’AGCM non può richiedere la notifica sulla base di tale disposizione, ferma restando l’eventuale applicazione di altri regimi autorizzativi, settoriali o di controllo degli investimenti.
Il termine di sei mesi e la rilevanza del closing
Il termine di sei mesi non decorre necessariamente dalla sottoscrizione del contratto di acquisizione.
Secondo la Comunicazione dell’AGCM, una concentrazione si considera perfezionata nel momento in cui si produce l’effetto di acquisizione del controllo. In una normale operazione di compravendita di partecipazioni, tale momento coincide generalmente con il closing, salvo che il controllo sia trasferito in un momento differente.
Nelle operazioni articolate in più passaggi, il termine decorre dalla conclusione del contratto definitivo oppure dal momento nel quale si verifica concretamente il trasferimento del controllo. Occorre quindi esaminare gli effetti giuridici e sostanziali della sequenza negoziale, senza limitarsi alla denominazione attribuita dalle parti ai singoli atti.
La possibilità di intervento dopo il closing determina un rischio particolare. Al momento della richiesta dell’AGCM, l’acquirente potrebbe avere già modificato la governance della società target, trasferito personale, condiviso sistemi informatici, integrato funzioni aziendali o avviato l’esecuzione delle sinergie programmate.
Per questa ragione il rischio di richiamo deve essere considerato prima del perfezionamento. La circostanza che l’operazione possa essere completata senza una preventiva autorizzazione non equivale alla certezza che essa non sarà successivamente sottoposta a controllo.
Concentrazioni sotto soglia AGCM – Come vengono individuati i concreti rischi per la concorrenza
L’AGCM può considerare tutte le caratteristiche dell’operazione, delle imprese interessate e dei mercati nei quali esse operano.
Tra gli elementi indicati dalla Comunicazione rientrano:
- la struttura e il livello di concentrazione del mercato;
- le caratteristiche degli operatori coinvolti;
- la natura dell’attività esercitata;
- la rilevanza dei prodotti o servizi per consumatori e imprese;
- l’attività innovativa svolta;
- il vincolo competitivo esercitato dall’impresa acquisita, anche quando non sia rappresentato adeguatamente dalla sua quota di mercato.
Le quote di mercato costituiscono un primo indicatore, ma non esauriscono l’analisi. Un’impresa con una quota ancora ridotta può esercitare una pressione concorrenziale significativa, sviluppare una tecnologia destinata a modificare il mercato o rappresentare un futuro concorrente dell’acquirente.
Gli indicatori quantitativi indicati dall’AGCM
Per le concentrazioni orizzontali, ossia tra concorrenti effettivi o potenziali, l’Autorità considera generalmente improbabile una richiesta di notifica quando la quota congiunta successiva all’operazione sia inferiore al 25%.
La Comunicazione richiama inoltre l’indice HHI, utilizzato per misurare il livello di concentrazione del mercato. In via esemplificativa, l’esistenza di concreti rischi è considerata improbabile:
- quando l’HHI successivo all’operazione è inferiore a 1.000;
- quando l’HHI è compreso tra 1.000 e 2.000 e il suo incremento è inferiore a 250;
- quando l’HHI è superiore a 2.000 e l’incremento è inferiore a 150, salvo circostanze particolari.
Per le concentrazioni non orizzontali, l’intervento è indicato come improbabile quando la quota della nuova impresa sia inferiore al 30% in ciascuno dei mercati interessati e l’HHI sia inferiore a 2.000.
Questi parametri non sono soglie legali né esenzioni automatiche. La stessa Autorità li presenta come indicazioni esemplificative. Circostanze qualitative particolarmente rilevanti possono giustificare un approfondimento anche in presenza di quote apparentemente contenute.
Startup, innovazione, dati e proprietà intellettuale
Il potere di richiamo delle operazioni sotto soglia risponde anche all’esigenza di controllare acquisizioni il cui rilievo concorrenziale non sia rappresentato dal fatturato corrente della società target.
L’AGCM può attribuire particolare importanza alla circostanza che l’impresa acquisita:
- sia una startup o un nuovo operatore con significativo potenziale competitivo;
- sia un importante innovatore;
- svolga attività di ricerca potenzialmente rilevanti;
- rappresenti una forza competitiva attuale o potenziale;
- abbia accesso a materie prime, infrastrutture, dati o diritti di proprietà intellettuale;
- fornisca prodotti, servizi, componenti o input fondamentali per altri settori.
Anche il prezzo di acquisizione può assumere rilievo quando risulti particolarmente elevato rispetto al fatturato della target. Il prezzo non rappresenta una soglia alternativa a quelle previste dalla legge, ma può segnalare che l’acquirente attribuisce all’impresa un valore strategico non ancora riflesso nei ricavi.
Non ogni acquisizione di una startup costituisce naturalmente un problema antitrust. Il controllo assume rilevanza quando l’operazione possa eliminare un concorrente potenziale, ostacolare lo sviluppo di una tecnologia, rafforzare il controllo su dati o input strategici oppure consolidare un potere di mercato già significativo.
Concentrazioni sotto soglia AGCM – L’assenza di fatturato in Italia non esclude il controllo
Una concentrazione può essere rilevante per il mercato italiano anche quando nessuna delle imprese interessate realizzi ancora ricavi nel nostro Paese.
In tale ipotesi l’AGCM può considerare, fra l’altro:
- il numero di utenti o consumatori italiani dei servizi offerti, anche gratuitamente;
- il traffico generato in Italia da un servizio o da una piattaforma digitale;
- la presenza di sedi, stabilimenti produttivi o laboratori di ricerca sul territorio nazionale;
- attività di ricerca e sviluppo i cui risultati siano commercializzabili in Italia;
- la titolarità di brevetti o altre privative rilevanti per il mercato italiano;
- l’avvio di una procedura di autorizzazione relativa a un prodotto destinato al mercato nazionale;
- l’esistenza di concreti programmi di ingresso in Italia;
- l’imminente assunzione di personale o l’apertura di stabilimenti produttivi nel territorio nazionale.
Ciò che deve emergere è un collegamento significativo tra l’operazione e la concorrenza nel mercato italiano o in una sua parte rilevante.
Questo profilo assume particolare importanza nelle acquisizioni transfrontaliere riguardanti piattaforme digitali, imprese farmaceutiche, tecnologie industriali, software, brevetti e attività di ricerca.
La comunicazione volontaria all’AGCM
Le imprese possono informare volontariamente l’AGCM di una concentrazione che non debba essere obbligatoriamente notificata né alla Commissione europea né all’Autorità italiana, ma che potrebbe rientrare nell’ambito dell’articolo 16, comma 1-bis.
La comunicazione volontaria dovrebbe essere presentata prima del perfezionamento dell’operazione, purché le parti abbiano già raggiunto un accordo sui suoi elementi essenziali. Qualora venga presentata dopo il closing, deve pervenire all’Autorità entro il secondo mese dal perfezionamento.
Il documento deve contenere almeno:
- l’indicazione delle parti;
- una sintetica descrizione dell’operazione;
- la data del passaggio del controllo;
- il requisito dimensionale che rende astrattamente applicabile il comma 1-bis;
- la descrizione dei mercati interessati;
- la posizione delle parti e dei concorrenti;
- le ragioni per le quali l’operazione potrebbe incidere sulla concorrenza in Italia;
- l’indicazione delle eventuali notifiche effettuate in altri Paesi.
A seguito della modifica del 4 agosto 2026, l’AGCM comunica entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa se intenda richiedere la notifica formale. Quando le informazioni sono incomplete, il termine decorre dal momento nel quale esse vengono integrate.
La comunicazione volontaria non coincide con la notifica formale dell’operazione e non deve essere confusa con la normale fase di prenotifica relativa a una concentrazione obbligatoriamente comunicabile.
Essa consente di sapere se, sulla base degli elementi forniti, l’Autorità intenda esercitare il proprio potere di richiamo. Non costituisce però il provvedimento finale di autorizzazione che conclude l’eventuale procedimento formale. La completezza e la precisione delle informazioni trasmesse risultano pertanto essenziali.
Concentrazioni sotto soglia AGCM – Quando conviene effettuare la comunicazione volontaria
La scelta deve essere compiuta caso per caso. Una comunicazione indiscriminata di qualsiasi operazione astrattamente richiamabile produrrebbe costi e ritardi non sempre giustificati.
Lo strumento dovrebbe essere preso seriamente in considerazione quando:
- l’impresa acquirente ha una posizione particolarmente forte;
- la target rappresenta un concorrente attuale o potenziale;
- il mercato è già concentrato;
- l’operazione riguarda una startup innovativa;
- il prezzo di acquisizione è molto elevato rispetto ai ricavi;
- la target dispone di brevetti, dati, infrastrutture o tecnologie strategiche;
- l’operazione è stata o sarà comunicata ad autorità di altri Paesi;
- esiste un rilevante collegamento con il mercato italiano;
- l’incertezza antitrust può incidere sul finanziamento, sul prezzo o sul programma di integrazione;
- le parti hanno necessità di ridurre il rischio di un intervento successivo al closing.
L’opportunità della comunicazione deve essere valutata mettendo a confronto il rischio concorrenziale, la probabilità di attenzione da parte dell’Autorità, i tempi dell’operazione e le conseguenze di un eventuale richiamo successivo.
Concentrazioni sotto soglia AGCM – Che cosa accade quando l’AGCM richiede la notifica
Quando l’Autorità ritiene che ricorrano prima facie i presupposti dell’articolo 16, comma 1-bis, può richiedere motivatamente alle imprese interessate di notificare formalmente l’operazione.
La notifica deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Le imprese possono presentare, con congruo anticipo, un’istanza motivata di proroga, anche per consentire lo svolgimento di una fase di prenotifica.
L’inosservanza della richiesta espone il destinatario alla sanzione prevista dall’articolo 19, comma 2, della legge n. 287 del 1990, che può arrivare sino all’1% del fatturato realizzato nell’anno precedente a quello nel quale viene effettuata la contestazione. L’invio di informazioni incomplete, non veritiere o fuorvianti può inoltre determinare l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge.
Una volta ricevuta la notifica completa, l’AGCM applica le ordinarie disposizioni previste per la valutazione delle concentrazioni. Quando ritiene che l’operazione possa ostacolare significativamente la concorrenza, avvia l’istruttoria entro trenta giorni.
La richiesta di notifica non significa quindi che l’operazione sarà vietata. Essa comporta però l’apertura di una valutazione formale, che può concludersi senza rilievi, con l’adozione di misure correttive oppure, nei casi più problematici, con un provvedimento impeditivo.
Il richiamo nazionale non esclude inoltre, quando ne ricorrano i presupposti, il rinvio dell’operazione alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento CE n. 139/2004.
Concentrazioni sotto soglia AGCM – Perché lo screening deve precedere il signing e il closing
L’analisi delle concentrazioni sotto soglia deve essere inserita nella due diligence e nella pianificazione dell’operazione, non affrontata soltanto dopo una richiesta dell’Autorità.
Uno screening preventivo dovrebbe comprendere almeno:
- la qualificazione dell’operazione come concentrazione;
- la verifica della possibile competenza della Commissione europea;
- il calcolo delle soglie italiane;
- la verifica dei presupposti dell’articolo 16, comma 1-bis;
- l’individuazione dei mercati interessati;
- l’analisi delle quote e del livello di concentrazione;
- la valutazione della posizione concorrenziale della target;
- l’esame di innovazione, dati, brevetti, infrastrutture e programmi di sviluppo;
- l’accertamento del collegamento con il mercato italiano;
- la valutazione dell’opportunità di una comunicazione volontaria.
Questa analisi deve essere coordinata con le altre verifiche proprie delle operazioni straordinarie e della due diligence, comprese quelle societarie, contrattuali, regolatorie, finanziarie, fiscali, lavoristiche e relative agli investimenti esteri.
Come disciplinare il rischio antitrust nel contratto di acquisizione
Il contratto dovrebbe stabilire preventivamente chi debba gestire il rischio derivante da una possibile richiesta dell’AGCM.
A seconda delle caratteristiche dell’operazione, possono essere opportune clausole relative a:
- dichiarazioni e garanzie sul fatturato e sulla posizione delle parti nei mercati interessati;
- obblighi di comunicazione reciproca;
- collaborazione nella predisposizione dei documenti;
- ripartizione dei costi della procedura;
- individuazione della parte responsabile dei rapporti con l’Autorità;
- condizioni sospensive legate all’esito delle verifiche antitrust;
- termini massimi per il closing;
- conseguenze di eventuali richieste di informazioni o notificazione;
- livello di impegno richiesto alle parti per ottenere l’autorizzazione;
- accettazione o rifiuto di possibili rimedi;
- diritto di recesso nel caso di imposizione di misure eccessivamente onerose;
- limitazioni all’integrazione delle attività in pendenza delle verifiche.
La clausola antitrust non dovrebbe essere redatta mediante formule standard. Il grado di collaborazione richiesto all’acquirente, l’obbligo di accettare eventuali rimedi e la possibilità di sciogliersi dal contratto possono incidere sensibilmente sul valore economico dell’operazione.
Concentrazioni sotto soglia AGCM: la checklist per le imprese
Prima di concludere l’analisi, l’impresa dovrebbe essere in grado di rispondere alle seguenti domande:
- L’operazione determina un cambiamento durevole del controllo?
- Quali imprese e quali gruppi devono essere considerati nel calcolo del fatturato?
- Sono superate entrambe le soglie italiane o le soglie europee?
- Se non esiste un obbligo ordinario, è superata almeno una soglia nazionale?
- Il fatturato mondiale aggregato supera 5 miliardi di euro?
- La target è un concorrente attuale o potenziale?
- Il mercato è concentrato o presenta elevate barriere all’ingresso?
- La target dispone di tecnologie, dati, brevetti, infrastrutture o input strategici?
- Il prezzo di acquisizione è particolarmente elevato rispetto al fatturato?
- Esiste un collegamento significativo con il mercato italiano?
- L’operazione è soggetta a controllo in altri Paesi?
- Quando avverrà o è avvenuto il passaggio del controllo?
- È opportuno presentare una comunicazione volontaria?
- Il contratto ripartisce adeguatamente il rischio antitrust?
La risposta negativa all’obbligo ordinario di notifica non conclude quindi l’analisi. Occorre documentare anche le ragioni per le quali l’operazione non dovrebbe essere richiamata o, al contrario, valutare un’interlocuzione preventiva con l’Autorità.
Concentrazioni sotto soglia AGCM: come può assisterti lo Studio
Lo Studio Legale Adamo assiste imprese, gruppi societari, investitori e advisor nella valutazione antitrust delle operazioni di fusione e acquisizione.
L’attività può comprendere:
- qualificazione dell’operazione;
- verifica delle soglie italiane ed europee;
- calcolo del fatturato rilevante;
- analisi del mercato e delle quote;
- valutazione dei presupposti dell’articolo 16, comma 1-bis;
- predisposizione della comunicazione volontaria;
- prenotifica e notifica formale;
- risposta alle richieste dell’AGCM;
- assistenza nel corso dell’istruttoria;
- negoziazione di eventuali rimedi;
- predisposizione delle clausole antitrust del contratto;
- organizzazione di clean team e flussi informativi;
- coordinamento con consulenti economici e professionisti stranieri.
Una valutazione effettuata prima del signing consente di inserire il rischio antitrust nella struttura dell’operazione e nella documentazione contrattuale. Quando il contratto è già stato sottoscritto o il closing è già intervenuto, occorre invece verificare immediatamente la decorrenza del termine semestrale e l’eventuale opportunità di una comunicazione volontaria.
Domande frequenti sulle concentrazioni sotto sogliaUn’operazione sotto soglia deve sempre essere comunicata all’AGCM?
No. La comunicazione volontaria non è obbligatoria. L’AGCM può richiedere la notifica soltanto quando ricorrano il requisito temporale, quello dimensionale e concreti rischi per la concorrenza in Italia.
L’AGCM può intervenire dopo il closing?
Sì. L’Autorità può richiedere la notifica entro sei mesi dal perfezionamento dell’operazione. Il termine decorre dal momento nel quale si produce il trasferimento del controllo, generalmente coincidente con il closing.
Il prezzo di acquisto costituisce una soglia antitrust?
No. Il prezzo non sostituisce le soglie di fatturato previste dalla legge. Un corrispettivo particolarmente elevato rispetto al fatturato della target può però essere considerato dall’AGCM come indicatore della rilevanza strategica e concorrenziale dell’impresa acquisita.
L’acquisizione di una startup priva di ricavi può essere richiamata?
Sì, purché ricorrano gli altri presupposti dell’articolo 16, comma 1-bis. L’AGCM può considerare il potenziale competitivo, l’attività innovativa, la ricerca, i brevetti, i dati, gli utenti italiani e gli eventuali programmi di ingresso nel mercato nazionale.
Quanto tempo impiega l’AGCM a rispondere alla comunicazione volontaria?
Dal 6 agosto 2026 l’Autorità comunica entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione volontaria completa se intenda richiedere la notifica formale. Se la documentazione è incompleta, il termine decorre dalla ricezione delle integrazioni.
Che cosa accade se l’impresa non rispetta la richiesta di notifica?
L’omessa notificazione nel termine assegnato può comportare l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 19, comma 2, della legge n. 287 del 1990, sino all’1% del fatturato dell’anno precedente alla contestazione. L’operazione resta inoltre soggetta alla valutazione concorrenziale dell’Autorità.