Limiti al patto di non concorrenza postcontrattuale nel franchising: Trib. Milano, 1 giugno 2026, analizza i limiti agli obblighi postcontrattuali per il franchisee: tra regole eurounitarie e disciplina codicistica

Limiti al patto di non concorrenza postcontrattuale nel franchising
Il patto di non concorrenza nel franchising (sul tema leggi anche QUESTO ARTICOLO) è uno degli strumenti più delicati nella costruzione del rapporto tra affiliante e affiliato. Per il franchisor rappresenta una clausola spesso ritenuta indispensabile per proteggere la rete, il know-how, l’avviamento commerciale, l’identità del marchio e la clientela acquisita attraverso il sistema di affiliazione. Per il franchisee, invece, può diventare un vincolo particolarmente gravoso, soprattutto quando, dopo la cessazione del contratto, gli impedisce di continuare a lavorare nello stesso settore nel quale ha maturato esperienza, investito risorse e costruito la propria attività.
L’ordinanza del Tribunale di Milano qui commentata è interessante proprio perché si occupa dei limiti al divieto di svolgere attività in concorrenza con l’affiliante dopo la cessazione del rapporto.
La vicenda
La vicenda nasce da un contratto di affiliazione commerciale relativo alla gestione di un punto vendita inserito in una rete in franchising. L’affiliato aveva ricevuto il diritto di utilizzare insegna, marchi, stile di arredo, immagine e know-how dell’affiliante, ma solo nell’ambito e nei limiti del rapporto contrattuale.
Dopo la cessazione del contratto, intervenuta secondo la prospettazione delle ricorrenti a seguito di grave inadempimento dell’affiliato agli obblighi di pagamento, l’affiliante aveva intimato all’ex affiliato di cessare l’uso dei marchi e dell’insegna, eliminare ogni riferimento alla rete, modificare l’allestimento del punto vendita e interrompere qualsiasi attività ritenuta in concorrenza con i punti vendita del network.
Secondo le ricorrenti, tuttavia, l’ex affiliato avrebbe continuato a presentarsi al pubblico con la medesima insegna, mantenendo anche canali commerciali e materiali riconducibili alla rete. Per questa ragione era stato promosso un procedimento cautelare, volto a ottenere sia l’inibitoria all’uso dei segni distintivi, sia l’inibitoria alla prosecuzione dell’attività concorrente per dodici mesi.
Il Tribunale ha accolto solo in parte il ricorso. Ha inibito l’ulteriore uso dei segni distintivi dell’affiliante, anche come insegna, oggetto sociale e nome a dominio, fissando una penale di euro 400,00 per ogni giorno di ritardo nell’osservanza del provvedimento cautelare. Ha invece rigettato la domanda diretta a impedire all’ex affiliato la prosecuzione dell’attività commerciale asseritamente concorrente.
Ed è proprio questa seconda parte del provvedimento a offrire lo spunto più rilevante per riflettere sui limiti del patto di non concorrenza nel franchising.
Limiti al patto di non concorrenza postcontrattuale nel franchising: non è un divieto assoluto di lavorare
La clausola di non concorrenza invocata dalle ricorrenti prevedeva che l’affiliato si impegnasse a non partecipare, direttamente o indirettamente, a imprese in concorrenza con i punti vendita, con obbligo destinato a rimanere in vigore per un anno dopo la cessazione del contratto.
Il Tribunale ha escluso il fumus boni iuris della domanda cautelare di inibitoria alla prosecuzione dell’attività concorrente per due ragioni autonome.
La prima ragione è di interpretazione letterale della clausola.
Secondo il giudice, la pattuizione non vietava all’affiliato di svolgere in proprio un’attività concorrente, ma si limitava a vietargli la partecipazione, diretta o indiretta, a imprese concorrenti. Le ricorrenti, nel caso concreto, non avevano allegato che l’ex affiliato partecipasse a società concorrenti, ma soltanto che avesse continuato a esercitare la propria attività commerciale. Tale condotta, secondo la lettura del Tribunale, non rientrava nell’ambito applicativo della clausola.
Questo primo passaggio è molto importante per la redazione di clausole che possano “tenere” formalmente. Una clausola di non concorrenza deve essere formulata con precisione. Se il contratto vieta la “partecipazione” a imprese concorrenti, non è detto che vieti anche l’esercizio diretto di un’attività concorrente da parte dell’ex affiliato. Se l’affiliante vuole impedire determinate condotte post-contrattuali, deve descriverle in modo chiaro, specifico e coerente con i limiti di legge.
Del resto, anche le regole codicistiche in materia di interpretazione del contratto stabiliscono che le clausole generiche o ambigue, nel dubbio, si interpretano contro il loro autore, laddove predisposte unilateralmente.
Il limite dell’art. 2596 c.c.: zona, attività e libertà professionale
La seconda ragione individuata dal Tribunale è ancora più rilevante. Anche interpretando la clausola come un vero patto di non concorrenza, volto a impedire all’ex affiliato di svolgere in proprio un’attività concorrente, il giudice del provvedimento commentato ha evidenziato seri dubbi di compatibilità con l’art. 2596 c.c.
L’art. 2596 c.c. stabilisce che il patto limitativo della concorrenza deve essere provato per iscritto, deve essere circoscritto a una determinata zona o a una determinata attività e non può eccedere la durata di cinque anni.
Il punto decisivo, però, non è solo formale. Non basta scrivere una clausola di non concorrenza. Non basta prevedere una durata. Non basta richiamare genericamente l’interesse della rete. Il patto deve essere costruito in modo tale da non comprimere integralmente la capacità professionale e imprenditoriale della parte obbligata.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui anche un patto esteso all’intero territorio nazionale può essere astrattamente compatibile con la libertà di iniziativa economica, purché non coinvolga per intero le capacità professionali e le attitudini della persona o dell’impresa vincolata. Diventa invece nullo il patto che non si limita a restringere l’attività concorrente, ma preclude in concreto ogni possibile e dignitosa attività nel settore economico di riferimento.
Applicato al franchising, questo principio ha conseguenze molto concrete. Se un affiliato ha operato per anni in un certo settore, ha investito in quel comparto, ha sviluppato esperienza professionale e ha organizzato la propria impresa intorno a quella specifica attività, un patto post-contrattuale che gli impedisca integralmente di continuare a lavorare in quel mercato può risultare eccessivo.
La non concorrenza nel franchising non può trasformarsi in una interdizione professionale. Può proteggere il know-how, la rete, l’avviamento e il marchio, ma non può cancellare la possibilità dell’ex affiliato di mettere a frutto le proprie competenze in modo lecito, autonomo e non confusorio.
Il limite europeo: Regolamento UE 2022/720 e accordi verticali
L’ordinanza affronta anche il profilo antitrust europeo, richiamando il Regolamento UE n. 2022/720 sugli accordi verticali. Il franchising rientra normalmente nell’area degli accordi verticali, perché coinvolge imprese collocate a livelli diversi della catena distributiva o commerciale.
Il Regolamento 2022/720 prevede un sistema di esenzione per categoria, il cosiddetto safe harbour, in presenza di determinate condizioni. L’art. 5 disciplina, tra l’altro, le restrizioni escluse dal beneficio dell’esenzione, incluse le obbligazioni di non concorrenza post-contrattuali che non rispettino determinati limiti. Per il patto post-contrattuale, il Regolamento richiede, tra gli altri requisiti, che l’obbligo sia limitato ai locali e ai terreni dai quali l’acquirente ha operato durante il periodo contrattuale.
Il Tribunale valorizza proprio questo elemento. La clausola esaminata non prevedeva alcuna delimitazione territoriale. Di conseguenza, secondo l’ordinanza, non rientrava nell’ambito dell’esenzione prevista dal Regolamento e tornava a essere valutabile alla luce dell’art. 101 TFUE, con il rischio di essere qualificata come intesa anticoncorrenziale e, quindi, potenzialmente nulla.
Anche questo passaggio va letto con attenzione. Il provvedimento è cautelare e non contiene una pronuncia definitiva di nullità. Il Tribunale parla di “seri dubbi” di compatibilità e di potenziale nullità. Tuttavia, in sede cautelare, tali dubbi sono sufficienti per escludere il fumus boni iuris necessario a concedere un’inibitoria così incisiva come quella diretta a impedire all’ex affiliato la prosecuzione dell’attività.
Il messaggio operativo è chiaro: nel franchising, un patto di non concorrenza post-contrattuale deve essere calibrato anche alla luce della disciplina antitrust europea. Non è sufficiente prevedere una durata di un anno. Occorre anche verificare il perimetro spaziale, l’oggetto del divieto, la necessità della restrizione e il collegamento con la tutela del know-how.
Limiti al patto di non concorrenza postcontrattuale nel franchising: come scriverlo correttamente
Alla luce dell’ordinanza, una clausola di non concorrenza nel franchising dovrebbe essere redatta evitando formule generiche o eccessivamente ampie.
Il primo profilo riguarda l’oggetto del divieto. Occorre chiarire se si intenda vietare la partecipazione in imprese concorrenti, l’assunzione di cariche in società concorrenti, la prestazione di servizi a favore di concorrenti, l’apertura di un punto vendita concorrente o lo svolgimento diretto di una specifica attività. Sono condotte diverse, che non possono essere confuse.
Il secondo profilo riguarda il collegamento con il know-how. Nel franchising, il patto di non concorrenza post-contrattuale trova la propria giustificazione più solida quando serve a proteggere conoscenze riservate, procedure operative, format commerciale, sistemi organizzativi e informazioni non facilmente accessibili. Se il divieto non è collegato alla protezione del know-how, ma mira solo a impedire all’ex affiliato di competere, il rischio di invalidità aumenta.
Il terzo profilo riguarda il limite territoriale. Una clausola priva di delimitazione geografica è esposta a contestazioni rilevanti. In ambito europeo, la limitazione ai locali e ai terreni nei quali l’affiliato ha operato durante il rapporto assume un peso decisivo ai fini dell’esenzione per categoria. Una previsione che impedisca all’ex affiliato di operare ovunque, senza distinguere tra l’area effettivamente servita dal punto vendita e altri mercati, può risultare sproporzionata.
Il quarto profilo riguarda la durata. Nel franchising, la durata annuale del patto post-contrattuale è spesso considerata il riferimento più prudente in ambito europeo. Ma la durata, da sola, non salva la clausola se mancano gli altri requisiti. Un divieto di un anno può comunque essere invalido se vieta troppo, in modo troppo ampio o senza adeguata delimitazione territoriale e merceologica.
Conseguenze pratiche per franchisor e franchisee
Per il franchisor, l’ordinanza conferma l’importanza di predisporre contratti di franchising accurati. La tutela della rete non può essere affidata a clausole standard, formulate in modo generico e poi applicate indistintamente a ogni situazione.
La clausola di non concorrenza deve essere coerente con il settore, con il modello di business, con il territorio del punto vendita, con la natura del know-how trasferito e con l’effettivo rischio competitivo che l’affiliante intende prevenire.
Per il franchisee, invece, il provvedimento conferma che non ogni clausola di non concorrenza è automaticamente valida o azionabile. L’ex affiliato deve certamente cessare l’uso dei segni della rete, evitare confusione e non appropriarsi dell’identità commerciale dell’affiliante. Tuttavia, può contestare i divieti che gli impediscano in modo indiscriminato di continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale.
Il tema diventa particolarmente sensibile quando l’affiliato ha sostenuto investimenti rilevanti, ha organizzato la propria impresa intorno a un determinato settore e rischia, per effetto del patto, di essere escluso dal mercato in cui possiede le proprie competenze principali.
Come possiamo aiutarti
Assistiamo franchisor e franchisee nella redazione, revisione e contestazione di contratti di franchising, con particolare attenzione alle clausole di non concorrenza, agli obblighi post-contrattuali, alla tutela del marchio e alla protezione del know-how, e abbiamo ottenuto numerosi provvedimenti di inibitoria, o anche di rigetto di richieste di applicazione del patto di non concorrenza postcontrattuale nel franchising: