Franchising e concorrenza: la tutela d’urgenza

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Giovanni ADAMO | avvocato civilista e titolare

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Di cosa parliamo
Franchising e concorrenza: la tutela d’urgenza Franchising e concorrenza: la tutela d’urgenza – Si può azionare il patto di non concorrenza in presenza di una penale contrattuale? Trib. Monza, Ord. 9 marzo 2026 Un team dello Studio, costituito da Michela Fusco, Giovanni Adamo e Robert Bacaoanu, ha ottenuto, avanti il Tribunale di Monza, un interessante provvedimento in materia di contratto di franchising e concorrenza, che analizza, in particolare, la possibilità per il Franchisor di richiedere l’inibitoria nei confronti del Franchisee per violazione del patto di non concorrenza post-contrattuale in presenza di una clausola penale. 

Franchising e concorrenza: la tutela d’urgenza – La vicenda

Il caso nasce dal contenzioso tra il Franchisor XXXX ed il Franchisee YYYY, legati da due distinti contratti di franchising. Il Franchisee aveva citato in giudizio il Franchisor sin dal mese di ottobre 2025 per vedere dichiarati nulli, annullati o risolti i contratti di franchising. Il Franchisor, dopo avere dichiarato risolti i rapporti con una pec con la quale rappresentava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa presente nei contratti, nel corso del mese di febbraio 2026 richiedeva, dopo essersi costituita in giudizio ed avere anche azionato le clausole penali presenti nei contratti, aveva domandato al giudice, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., di inibire immediatamente a YYYY l’esposizione, la vendita e la promozione di prodotti uguali o simili a quelli a marchio XXXX per tutta la durata del patto di non concorrenza post-contrattuale (6 mesi dalla risoluzione dei contratti). Secondo la prospettazione di XXXX, infatti, nonostante la risoluzione dei contratti, YYYY avrebbe continuato a commercializzare nei negozi sia prodotti a marchio XXXX sia prodotti similari, in violazione del patto di non concorrenza post-contrattuale previsto dai contratti di affiliazione per sei mesi dalla cessazione del rapporto. Nel costituirsi nel procedimento cautelare YYYY, dal canto suo, ha contestato sia profili processuali sia i presupposti sostanziali della cautela, sostenendo tra l’altro che il patto di non concorrenza non impedisse la prosecuzione autonoma dell’attività di vendita e che mancasse comunque il periculum, anche perché il danno era già presidiato da una clausola penale prevista contrattualmente.

Le argomentazioni del Tribunale

Il Tribunale di Monza ha deciso la fase cautelare applicando il principio della “ragione più liquida”. In altri termini, il giudice ha ritenuto di poter definire l’istanza sulla base della questione assorbente, senza affrontare preventivamente tutte le altre eccezioni e contestazioni sollevate dalle parti. La questione decisiva, in questo caso, è stata la mancanza del periculum in mora. Ed è qui che l’ordinanza assume particolare interesse per chi si occupa di franchising e di affiliazione commerciale. Secondo il Tribunale di Monza, infatti, “L’art. 700 c.p.c. prevede poi che il danno paventato si prospetti, al tempo stesso, imminente ed irreparabile. Nel caso di specie, in disparte della questione della legittimità e della sussistenza dei presupposti della risoluzione invocata da XXXX per l’applicazione della clausola risolutiva espressa riportata nei contratti di affiliazione relativi ai vari punti vendita – questione che sarà oggetto di debito vaglio nel procedimento di merito, rispetto al quale la odierna richiesta di cautela urgente è meramente ancillare – va rilevato che i contratti di affiliazione prevedono espressamente (art. ZZ dei contratti) una forma di tutela di carattere pecuniario, pure debitamente azionata da XXXX nel giudizio di merito. E’ noto però che l’irreparabilità che costituisce il presupposto della tutela cautelare innominata va intesa quale ragionevole e probabile pericolo che il diritto del ricorrente subisca un pregiudizio non altrimenti risarcibile e ristorabile una volta decorso il tempo occorrente ad instaurare il giudizio di merito e che il diritto resti, quindi, privo di soddisfazione. Nel caso di specie, invece, lo statuto contrattuale voluto dalle parti nel libero esercizio della autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha espressamente, da un lato sancito, il patto di non concorrenza, limitandolo a precisi confini temporali (sei mesi dalla cessazione del contratto) e, dall’altro lato, previsto, con la penale di cui si discute, una forma – secondo la funzione tipica propria della penale – di preventiva determinazione forfettaria e presunta del risarcimento del danno dovuto per la sua eventuale violazione. Per tali ragioni, dunque, la domanda ex art. 700 c.p.c. va rigettata per insussistenza del requisito del periculum in mora“.

Franchising e concorrenza: la tutela d’urgenza – Qualche riflessione ulteriore

Il punto, però, va letto con attenzione. L’ordinanza non afferma che la presenza di una clausola penale esclude sempre e comunque la tutela cautelare nei rapporti di franchising. Più precisamente, il Tribunale afferma che, in questa vicenda, l’esistenza di una tutela pecuniaria convenzionale, peraltro già azionata nel merito, impedisce di ravvisare quel requisito di irreparabilità del danno che l’art. 700 c.p.c. pretende. Allo stesso modo, il giudice lascia espressamente impregiudicate le questioni relative alla legittimità della risoluzione dei contratti e alla stessa applicabilità del patto di non concorrenza, rinviandole al giudizio di merito. Per gli operatori del settore, il provvedimento offre tre indicazioni pratiche molto utili. La prima è che la redazione delle clausole di non concorrenza e delle clausole penali nel franchising non può essere considerata un tema accessorio: la struttura dei rimedi contrattuali incide direttamente anche sulla successiva strategia processuale. La seconda è che, quando il franchisor intende ottenere un provvedimento d’urgenza, dovrà dimostrare in modo particolarmente rigoroso perché il danno non sia adeguatamente ristorabile sul piano economico, nonostante la presenza di una penale. La terza è che, sul versante difensivo, l’ex affiliato può valorizzare la presenza di rimedi patrimoniali già pattuiti per contestare l’esistenza del periculum in mora. In definitiva, l’ordinanza del Tribunale di Monza segnala che, nel contenzioso sul patto di non concorrenza nel franchising, la presenza di una clausola penale può incidere in modo decisivo sulla verifica del periculum in mora. Non basta, dunque, allegare la prosecuzione dell’attività dell’ex affiliato o la commercializzazione di prodotti analoghi: per ottenere la tutela urgente occorre dimostrare che il danno, oltre a essere attuale, non sia recuperabile attraverso i rimedi risarcitori e contrattuali già disponibili.

Franchising e concorrenza: come possiamo aiutarti

Ci occupiamo di patto di non concorrenza nel franchising (sul punto cfr. anche questo ARTICOLO), ed in genere di affiliazione commerciale, sin dalla emanazione della Legge 129 del 2004, ed assistiamo regolarmente imprese franchisor e franchisee nella tutela dei loro diritti. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti aventi ad oggetto proprio la tutela della concorrenza nell’ambito del franchising:
  • Trib. Foggia, 21 dicembre 2022ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising per il mutamento unilaterale della formula commerciale da parte del franchisor;
  • Trib. Milano, 15 aprile 2021ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising immobiliare per violazione, da parte del Franchisor, dell’esclusiva del Franchisee;
  • Corte d’Appello di L’Aquila, 12 aprile 2021: ottenuto il rigetto di un’istanza di fallimento proposta da un noto franchisor di abbigliamento per bambini nei confronti di più società affiliate, “accusate” di aver costituito una società di fatto;
  • Lodo Arbitrale del 2 dicembre 2020 ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising nel settore cosmetico. Il Collegio Arbitrale valorizza la necessità di collaborazione tra franchisor e franchisee in vista di uno scopo comune;
  • Tribunale di Vasto, 14 ottobre 2020: ottenuto il rigetto di un istanza di fallimento proposta dal franchisor nei confronti del franchisee per difetto del presupposto essenziale dell’insolvenza della società;
  • Corte d’Appello di Bologna, 15 giugno 2020: la Corte dichiara la nullità di un contratto di franchising nel quale al franchisee non era consentito alcun margine di autonomia;
  • Tribunale di Ancona, 24 aprile 2020: ottenuto provvedimento d’urgenza di inibitoria nei confronti di un franchisee che continuava ad usare il marchio del franchisor anche dopo la risoluzione del contratto;
  • Tribunale di Bologna, 8 gennaio 2020: dichiarazione di nullità di un contratto di franchising nel quale non era stato trasferito il know how;
  • Tribunale di Milano, 6 giugno 2019: ottenuto il rigetto delle domande di inibitoria formulate da un Franchisor nei confronti di un franchisee che aveva creato un blog nel quale esponeva le criticità del sistema di affiliazione.

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