“Vaffa” su Facebook: 2000 euro – Insultare su Facebook – Ingiuria su Facebook – Quanto costa insultare online: come determinare il risarcimento
Vaffa su Facebook: 2000 euro
Si pronuncia il Tribunale di Roma con una interessante Sentenza del 10 febbraio 2020 in materia di ingiuria su Facebook e risarcimento del danno.
La vicenda – Insultare su Facebook
La vicenda nasce in un contesto di commento politico collettivo in merito allo svolgimento, da parte del Presidente della Repubblica, delle proprie Funzioni, in particolare in relazione all’affidamento, nel 2019, di un mandato esplorativo al Prof. Carlo Cottarelli. Tizio formula un giudizio severamente critico nei confronti del Presidente della Repubblica, e Caio risponde, difendendo il Presidente e con un “Vaffa” su Facebook. Caio decide, così, ritenendo illecito insultare su Facebook, di convenire Tizio in giudizio chiedendo il risarcimento del pregiudizio, a suo dire, subito.
Le motivazioni del Tribunale – Insultare su Facebook
“Se l’offesa è di bassa caratura, la vittima che ha un curriculum personale di rilievo non può aver patito rilevante sofferenza“
A parere del Tribunale, “pur dovendosi affermare che il convenuto si è reso autore di una offesa che ha travalicato i confini della libertà di manifestazione del pensiero, si deve concludere che il danno in concreto patito dall’offeso abbia varcato appena quella soglia minima di rilevanza (o se si vuole di tolleranza) oltre la quale il pregiudizio diviene risarcibile. E’ del tutto inverosimile infatti che il ricorrente abbia subito una qualunque flessione della considerazione di cui gode nel mondo accademico o dell’avvocatura a causa della improvvida uscita del convenuto, come pure è implausibile che ad una offesa di sì bassa caratura possa aver fatto seguito una rilevante sofferenza in capo ad una vittima che vanta un curriculum personale e professionale di rilievo quale è quello esposto e documentato dall’attore“.
“Il risarcimento consegue ad un danno, e non è una ‘pena privata’ per un comportamento lesivo“
Ed ancora, argomenta il Tribunale che “come osserva la più accorta giurisprudenza, “è da respingere l’affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe “in re ipsa”, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008). E se pure è vero che in tema di prova del danno (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) è ammissibile il ricorso a presunzioni semplici, resta l’onere (proprio della prova logica) di colui che si assume leso, di fornire quegli elementi di fatto certi da cui inferire l’esistenza del fatto ignoto, nella specie costituito dalla esistenza e dall’entità del pregiudizio; nel caso concreto, alla luce dei dati fattuali disponibili, l’unico pregiudizio che può logicamente ricondursi agli accadimenti appena descritti, è il momentaneo disagio che secondo l’id quod plerumque accidit consegue al vedersi rivolgere una parola scorretta, disagio che si ritiene adeguatamente ristorato dall’attribuzione della somma di € 2.000,00 (duemila), comprensiva anche degli interessi compensativi medio tempore maturati e del danno da ritardo”
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