La forma del contratto di franchising

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Giovanni ADAMO | avvocato civilista e titolare

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La forma del contratto di franchising

La forma del contratto di franchising – Cosa consegnare all’affiliato nel franchising – I documenti per il franchisee – La forma del franchising

Giovanni Adamo

Un team dello Studio ha ottenuto una rilevante pronuncia in materia di forma del contratto di franchising. Si tratta della Sentenza della Corte d’Appello di Trento del 27.1.2016.

La Corte si è occupata, in particolare, della forma del contratto di franchising, e, fra l’altro, di cosa consegnare all’affiliato nel franchising, quale grado di specificità debbano avere i documenti per il franchisee. Si tratta all’evidenza, di un tema di forma del franchising, rilevante a norma dell’art. 4 della Legge 129 del 2004.

La Corte era chiamata a decidere sulle modalità con le quali può ritenersi adempiuto l’onere del Franchisor di consegnare, almeno 30 giorni prima della conclusione del contratto, la documentazione prevista dall’art. 4, L. Franchising.

I documenti per il franchisee e l’art. 4, Legge 129 del 2004

Quali sono i documenti per il franchisee che il franchisor deve consegnargli obbligatoriamente 30 giorni prima?

L’art. 4 Legge 129 del 2004 stabilisce che “Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

        a) principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

        b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
        c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
        d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
        e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
        f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy” (QUI la Legge in versione integrale).

Cosa consegnare all’affiliato nel franchising? La clausola con la quale l’affiliato dichiara di aver ricevuto i documenti per il franchisee

Il contratto sottoposto alla valutazione della Corte d’Appello presentava una clausola nella quale l’affiliato dichiarava di avere ricevuto la documentazione prevista dall’art. 4 L. Franchising nei termini previsti dalla Legge.

La forma del contratto di franchising: è valida una clausola dichiarativa di questo genere? Che valenza ha?

Il Franchisor sosteneva che tale clausola avesse addirittura valenza confessoria rispetto alla avvenuta consegna dei documenti. Il Franchisee, al contrario, sosteneva che tale dichiarazione non fosse sufficiente ad integrare l’adempimento dei doveri previsti dall’art. 4 della Legge, in quanto la stessa, oltre ad essere generica, era stata unilateralmente predisposta dal Franchisor, e, comunque ed in ogni caso, al Franchisee sarebbe stata comunque sempre consentita la prova contraria.

No a dichiarazioni precontrattuali generiche – La Sentenza: la dichiarazione contenuta in una clausola non basta

La Corte d’Appello ha sostanzialmente condiviso la tesi del Franchisee sulla forma del franchising (già condivisa in primo grado anche dal Tribunale di Trento), secondo la quale “è evidente che una dichiarazione riassuntiva e generica (e tra l’altro precostituita dall’affiliante) che attesti l’avvenuta completezza della documentazione consegnata non può essere considerata una valida confessione stragiudiziale, essendo necessaria – al fine di potere attribuire a tale sottoscrizione una reale valenza confesserai – la piena consapevolezza e la volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all’altra parte che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio. In altri termini, l’adempimento di un obbligo informativo in un settore negoziale ad alto contenuto tecnico quale quello in esame non può mai essere dimostrato mediante la sottoscrizione di dichiarazioni generiche, unilateralmente predeterminate e predisposte in via generale, essendo necessaria l’allegazione e la prova del contenuto e delle concrete modalità di messa a disposizione dell’affiliato della documentazione dettagliatamente elencata nel citato art. 4, L. 129/2004, in relazione alla quale vi è obbligo di preventiva consegna“.

La forma del contratto di franchising: guarda alcuni dei nostri casi

Ci siamo occupati di diversi casi nei quali il problema era proprio la forma del contratto di franchising, o i documenti per il franchisee. Vedi, per esempio:

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