La concorrenza dell’ex dipendente: ruba clienti – Ex dipendente fa concorrenza sleale – Ex dipendente sottrae clienti all’azienda – Ex dipendente concorrente
La concorrenza dell’ex dipendente – Come capire quando un ex dipendente fa concorrenza sleale
La Corte d’appello di Perugia si pronuncia con una Sentenza del 10 febbraio 2020 in materia di concorrenza sleale dell’ex dipendente concorrente (sul punto ulteriori approfondimenti in questo ARTICOLO)
La Sentenza affronta l’annoso problema delle possibilità, per l’ex dipendente, di sfruttare informazioni ed esperienze apprese nel corso del rapporto di lavoro, nell’ambito di una nuova attività. Vi è dunque il problema di tracciare il perimetro entro il quale l’impiego di quelle informazioni e di quelle esperienza costituisca lecita esplicazione del diritto di fare impresa (art. 41 Cost.) o, comunque, di libertà individuale e professionale. Ed oltre il quale, per converso, l’attività in questione possa divenire fattispecie di concorrenza sleale ex artt. 2598 e ss. c.c. (cioè quando l’ex dipendente ora concorrente “ruba clienti” all’ex datore di lavoro).
Ex dipendente sottrae clienti all’azienda dell’ex datore di lavoro – La soluzione della Corte
La concorrenza dell’ex dipendente, a parere della Corte, deve muoversi entro certi limiti
Occorre che l’ex dipendente concorrente impieghi mezzi scorretti
Per la Corte, “non è sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori. Tale non è, di per sé, l’utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente, non vincolato da legittimo patto di non concorrenza“.
Occorre che ci sia stata una sottrazione di dati, ma l’ex dipendente può usare il know how appreso lavorando
“non basta trasfondere nella nuova esperienza informazioni ed esperienze apprese presso l’ex datore di lavoro. Occorre che esse siano in quantità non umanamente memorizzabile, e quindi oggetto di una sottrazione di banche dati o similari“.
Secondo la Corte d’Appello, infatti, “E’ comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. Diversamente opinando, attraverso la disciplina dell’illecito concorrenziale si finirebbe con l’attribuire un monopolio all’ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull’esperienza dell’ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4, 35 e 36 Cost. a reperire sul mercato la miglior valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali, senza che, nei limiti consentiti dalla legge per il contemperamento delle contrapposte esigenze, l’ex datore di lavoro si sia tutelato con la stipulazione di un patto di non concorrenza ex artt.2125 e 2596 cod. civ. per la «fidelizzazione ultrattiva» del dipendente, assumendosi i costi necessari”
Ex dipendente sottrae clienti all’azienda: come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da molti anni di concorrenza sleale, ed in particolare di concorrenza sleale dell’ex dipendente. Assistiamo regolarmente imprese nella gestione delle controversie concorrenziali. Di seguito alcuni dei nostri casi:
- Trib. Firenze, 7 febbraio 2017;
- Corte d’Appello di Bologna, 24 ottobre 2018;
- Trib. Roma, 11 giugno 2020.
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