Clausole vessatorie nel franchising: rinnovo automatico, tacita rinnovazione, firma in blocco e recesso dell’affiliato – Trib. Milano, Sentenza 4 giugno 2026

Clausole vessatorie nel franchising
Nel contratto di franchising il tema delle clausole vessatorie viene spesso sottovalutato. Si pensa, erroneamente, che si tratti di un problema riservato ai contratti con i consumatori, oppure che nei rapporti tra imprese basti una firma in calce al contratto, magari accompagnata da una generica seconda sottoscrizione finale, per rendere efficaci anche le clausole più onerose.
La Sentenza del Tribunale di Milano del 4 giugno 2026 offre invece uno spunto molto interessante per tornare su un principio essenziale: anche nei contratti di franchising conclusi tra imprenditori, le clausole predisposte unilateralmente tramite moduli o formulari devono rispettare le regole degli artt. 1341 e 1342 c.c. quando hanno contenuto vessatorio.
In particolare, la clausola di rinnovo automatico o tacita rinnovazione del contratto richiede una specifica approvazione scritta effettiva, chiara e consapevole. Non basta un richiamo cumulativo e indistinto a tutte le clausole del contratto.
La questione è tutt’altro che formale. Nel franchising la durata del contratto, il rinnovo, il recesso, le penali, i patti di non concorrenza e le clausole risolutive incidono direttamente sull’equilibrio economico del rapporto. Possono determinare la possibilità per l’affiliato di uscire dalla rete, oppure, al contrario, l’obbligo di restarvi vincolato per anni. Possono incidere sul pagamento delle royalties, sulla permanenza dell’obbligo di non concorrenza e sull’eventuale responsabilità per scioglimento anticipato del rapporto.
Clausole vessatorie nel franchising: il rapporto tra impresa e impresa
Quando si parla di clausole vessatorie occorre distinguere due piani.
Il primo è quello consumeristico, che riguarda i contratti conclusi tra professionista e consumatore. Il secondo, che è quello che qui interessa, è quello civilistico generale degli artt. 1341 e 1342 c.c., applicabile anche nei rapporti tra imprese quando una parte predispone condizioni generali di contratto oppure moduli e formulari destinati a disciplinare uniformemente una serie di rapporti.
Nel franchising questa situazione è frequentissima. Il franchisor, per fisiologia del modello di rete, utilizza normalmente uno schema contrattuale standard, destinato ad essere sottoscritto da più affiliati. È una scelta organizzativa comprensibile: la rete richiede uniformità, coerenza e replicabilità. Ma proprio perché il contratto è normalmente predisposto dall’affiliante, occorre poi verificare se le clausole più gravose per l’affiliato siano state specificamente approvate.
Clausole vessatorie nel franchising: quali sono?
L’art. 1341 c.c. prevede che alcune condizioni non abbiano effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Tra queste rientrano, tra le altre, le clausole che stabiliscono
-limitazioni di responsabilità;
-facoltà di recesso o sospensione dell’esecuzione;
-decadenze;
-limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;
-restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
-tacita proroga o rinnovazione del contratto;
-clausole compromissorie;
-deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
L’art. 1342 c.c., a sua volta, disciplina i contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per regolare in modo uniforme determinati rapporti contrattuali e richiama, anche per tali contratti, la necessità della specifica approvazione prevista dall’articolo precedente.
La conseguenza è chiara: il contratto di franchising non è immune dal controllo sulle clausole vessatorie solo perché stipulato tra imprenditori. Al contrario, proprio la natura seriale e standardizzata del contratto di affiliazione commerciale rende particolarmente delicato il tema della specifica approvazione.
Il caso deciso dal Tribunale di Milano
Il cuore della decisione in commento riguarda la validità della clausola di durata e rinnovo automatico contenuta in diversi contratti di franchising. La clausola prevedeva una durata quinquennale e una tacita rinnovazione per ulteriori cinque anni, salvo recesso da comunicare con preavviso di almeno sei mesi prima della data di tacito rinnovo. La clausola, però, era collocata in un articolo rubricato “concessione di licenza di marchi e limiti di uso”, cioè sotto una rubrica che non segnalava in modo chiaro al contraente il contenuto realmente rilevante della previsione: la durata e la rinnovazione automatica del rapporto.
Questo aspetto si è rivelato decisivo. Il problema non era soltanto l’esistenza di una clausola di rinnovo automatico. Una clausola di tacita rinnovazione può essere validamente inserita in un contratto di franchising. Il punto è che, se contenuta in condizioni generali o in moduli predisposti dall’affiliante, essa deve essere approvata specificamente, in modo tale da richiamare realmente l’attenzione dell’affiliato sul contenuto oneroso della clausola.
La firma “in blocco” non è sufficiente
Il contratto richiamava indistintamente e in blocco una serie di clausole, vessatorie e non vessatorie, indicandone il numero e la rubrica. Secondo il Tribunale, questa modalità non era sufficiente. Non lo era perché il richiamo cumulativo non garantiva una reale attenzione del contraente debole sulla clausola sfavorevole. E non lo era, soprattutto, perché la rubrica dell’articolo non era idonea a far comprendere che lì dentro si trovava anche una previsione di durata e rinnovo automatico.
Il punto è molto pratico. Se una clausola che disciplina la tacita rinnovazione del contratto è inserita sotto una rubrica che parla di licenza di marchio e limiti d’uso, l’affiliato non viene realmente messo in condizione di percepire che sta approvando una previsione destinata a prolungare automaticamente il vincolo contrattuale.
Il Tribunale richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui il richiamo in blocco di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, comprese quelle prive di carattere vessatorio, non rende valida ed efficace la clausola onerosa. La sottoscrizione indiscriminata non garantisce infatti l’attenzione dell’aderente sulla specifica clausola a lui sfavorevole.
Da qui una conseguenza importante: non è sufficiente far firmare all’affiliato ogni pagina del contratto. Non basta neppure una firma finale apposta sotto un elenco indistinto di articoli, se quell’elenco non consente di comprendere in modo chiaro quali clausole abbiano contenuto vessatorio e quale sia, almeno sommariamente, il loro oggetto.
La rubrica della clausola conta
La decisione valorizza un profilo spesso trascurato nella redazione dei contratti: la rubrica della clausola.
Nel caso esaminato, la clausola di durata e rinnovo automatico era contenuta in un articolo rubricato in modo non coerente con il suo contenuto. La rubrica richiamava la concessione della licenza di marchio e i limiti d’uso, non la durata, il rinnovo o la tacita proroga del contratto. Secondo il Tribunale, questa modalità non era idonea a sollecitare l’attenzione del lettore sul contenuto vessatorio da approvare.
Il messaggio per i franchisor è evidente: la tecnica redazionale non è un dettaglio. Se una clausola contiene una previsione di rinnovo automatico, la rubrica deve segnalarlo. Una clausola intitolata “Durata e rinnovo”, “Durata, tacita rinnovazione e disdetta” o “Rinnovo automatico del contratto” è molto diversa da una clausola che nasconde la rinnovazione automatica dentro un articolo dedicato, almeno apparentemente, ad altro.
Il contratto di franchising deve essere uniforme, ma anche trasparente. La chiarezza non indebolisce la posizione del franchisor; al contrario, la rafforza, perché riduce il rischio che le clausole più importanti vengano successivamente dichiarate inefficaci o nulle.
Nullità della clausola e trasformazione del contratto a tempo indeterminato
La conseguenza più incisiva della decisione riguarda gli effetti della nullità.
Secondo il Tribunale, la previsione relativa alla durata non era contenuta in una proposizione autonoma, ma nella medesima clausola che disciplinava il rinnovo automatico. Durata e tacita rinnovazione erano quindi legate in un’unica espressione letterale, non scindibile arbitrariamente. Per questa ragione la nullità della clausola di rinnovo automatico travolgeva l’intera clausola, compresa la previsione di durata, pur non essendo quest’ultima, di per sé, una clausola vessatoria.
Il risultato è particolarmente rilevante: venuta meno l’efficacia dell’intera clausola, i contratti di franchising sono stati considerati a tempo indeterminato. E se il contratto è a tempo indeterminato, il recesso dell’affiliato è sempre possibile, nel rispetto dei principi generali e delle regole applicabili al caso concreto.
Il Tribunale aggiunge un passaggio importante: il termine minimo di durata previsto dalla legge sull’affiliazione commerciale è posto a tutela del franchisee, cioè dell’affiliato, che ha interesse a proseguire il rapporto per un tempo sufficiente ad ammortizzare l’investimento iniziale. La legge n. 129/2004, infatti, stabilisce che il contratto di franchising deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e che, se il contratto è a tempo determinato, l’affiliante deve garantire una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni.
Questo passaggio è molto importante perché evita un equivoco frequente. La durata minima triennale non è una gabbia costruita contro l’affiliato. È una tutela in suo favore. Serve a impedire che il franchisor faccia entrare l’affiliato nella rete, gli faccia sostenere investimenti iniziali e poi sciolga il rapporto prima che l’investimento possa essere ragionevolmente recuperato.
Clausole vessatorie e franchising: il rischio per il franchisor
Per il franchisor, una clausola vessatoria mal approvata può produrre effetti molto rilevanti.
Nel caso del rinnovo automatico, il rischio è che la clausola venga dichiarata nulla o inefficace e che il contratto non possa essere considerato validamente rinnovato. Se la clausola di durata e rinnovo è formulata in modo unitario e inscindibile, il rischio può essere ancora più grave: l’intera disciplina della durata può venire meno, con conseguente qualificazione del rapporto come contratto a tempo indeterminato.
Ciò può compromettere pretese risarcitorie costruite sul presupposto che il contratto sarebbe dovuto proseguire sino a una determinata scadenza. Se il vincolo non si è validamente rinnovato, o se il rapporto è a tempo indeterminato, diventa molto più difficile chiedere il pagamento delle royalties future come danno da anticipata cessazione del rapporto.
Il franchisor deve quindi prestare attenzione non solo al contenuto economico e commerciale del contratto, ma anche alla sua architettura formale. Nel franchising, forma e sostanza sono strettamente collegate: una clausola scritta male può alterare l’intero equilibrio del rapporto.
Clausole vessatorie e franchising: il rischio per l’affiliato
Anche per l’affiliato il tema è centrale.
Chi entra in una rete di franchising tende spesso a concentrarsi sugli aspetti commerciali: notorietà del marchio, fee d’ingresso, royalties, marginalità attesa, zona di esclusiva, formazione, assistenza, arredi, software, fornitori, campagne pubblicitarie. Tutti elementi fondamentali. Ma altrettanto importante è comprendere la durata del vincolo e le condizioni di uscita.
Una clausola di rinnovo automatico può determinare la prosecuzione del rapporto per molti anni. Una clausola di recesso può rendere difficile l’uscita dalla rete. Una penale può rendere economicamente rischiosa la cessazione anticipata. Una clausola di non concorrenza può limitare l’attività successiva dell’affiliato. Una deroga di competenza può costringere l’affiliato a litigare in un foro lontano dalla propria sede.
Per questo, prima di firmare un contratto di franchising, l’affiliato dovrebbe verificare attentamente non solo le condizioni economiche, ma anche le clausole approvate specificamente.
Come redigere correttamente le clausole vessatorie nel contratto di franchising
La lezione operativa della sentenza è chiara.
Il contratto di franchising deve indicare in modo trasparente le clausole che incidono in maniera significativa sulla posizione dell’affiliato. Le clausole di tacita rinnovazione, rinnovo automatico, recesso, penale, limitazioni di responsabilità, decadenze, restrizioni nei rapporti con terzi, clausole compromissorie e deroghe di competenza devono essere redatte con precisione e approvate specificamente.
È opportuno che ogni clausola abbia una rubrica coerente con il suo contenuto. Se l’articolo disciplina la durata e il rinnovo automatico, la rubrica deve dirlo. Se disciplina il patto di non concorrenza, deve essere chiaramente intitolato in tal senso. Se disciplina penali o risoluzione espressa, l’affiliato deve poterlo comprendere già dalla struttura del contratto.
È inoltre opportuno evitare richiami cumulativi troppo ampi. Un elenco finale che richiama indistintamente quasi tutte le clausole del contratto rischia di vanificare la funzione della specifica approvazione. La seconda sottoscrizione deve servire a evidenziare le clausole realmente onerose, non a trasformarsi in una formula di stile.
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Clausole vessatorie nel franchising: come possiamo aiutarti
Assistiamo franchisor e franchisee nella redazione, revisione e negoziazione di contratti di franchising, con particolare attenzione alle clausole di durata, rinnovo automatico, recesso, penali, non concorrenza, royalties, esclusiva territoriale e risoluzione del rapporto.
Una corretta impostazione del contratto consente di prevenire contenziosi, proteggere la rete e ridurre il rischio che clausole decisive vengano contestate o dichiarate inefficaci.