Cancellazione CAI: Il Tribunale di Venezia si pronuncia
Cancellazione CAI: il Tribunale di Venezia si pronuncia – Come ottenere la cancellazione dalla CAI – Prova del pagamento dell’assegno
Cancellazione CAI: il Tribunale di Venezia si pronuncia – Nuovo provvedimento ottenuto dallo Studio
Cancellazione CAI: il Tribunale di Venezia si pronuncia – Lo Studio Legale Adamo ottiene un nuovo provvedimento in materia. L’ordinanza dell’11 aprile 2016, emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione II civile, nella persona del giudice Dott. Lisa Torresan, ha, con motivazione particolarmente precisa e decisamente convincente, confermato ancora una volta la piena ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. come intervento giudiziale in via d’urgenza per effettuare la Cancellazione CAI, ovvero per eliminare i nefasti effetti per un correntista dall’iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria (CAI); dall’altro ha esaminato il confine tra la legittimità dell’iscrizione alla CAI e la sproporzionata ripercussione negativa su chi si vede iscritto nell’archivio della Centrale Allarmi, nonchè i differenti effetti dell’avvenuto pagamento entro i termini di Legge e la tardiva prova di quest’ultimo.
Come ottenere la cancellazione dalla CAI: la vicenda
Il caso in esame ha visto coinvolta un’imprenditrice veneziana, che con ricorso ex art. 700 c.p.c. ha chiesto al Tribunale Ordinario di Venezia la cancellazione dagli archivi della CAI, ritenendo che non esistessero i presupposti per l’iscrizione. La ricorrente si è ritrovata, infatti, iscritta presso la banca dati, istituita con Decreto Legislativo del 30 dicembre 1999 n. 507 dalla Banca d’Italia, per l’emissione di un assegno con difetto di provvista, difetto che, nella specie, ammontava soltanto ad un euro. Ciò avveniva in totale buona fede e nella erronea convinzione che la provvista fosse sufficiente a coprire l’assegno: informata dalla banca della circostanza impeditiva del pagamento, provvedeva ad effettuare i versamenti finalizzati a reintegrare la provvista nel conto corrente. Oltre al pagamento dell’importo facciale dell’assegno, la ricorrente provvedeva anche a quello degli oneri aggiuntivi di cui all’art. 3 della L. 386/90 e degli interessi di mora pari al 10% dell’importo non pagato: infatti, dal momento della segnalazione, il protestato ha tempo 60 giorni per adempiere al pagamento dell’importo del titolo, con un aggravio relativo ad oneri e spese, più le somme dovute a titolo di penale e di interessi legali.
Come fornire prova del pagamento dell’assegno
Nonostante tutti gli adempimenti nei termini di Legge, avveniva ugualmente l’iscrizione negli Archivi Cai, per il fatto che non forniva la prova del pagamento dell’assegno entro i 60 giorni ne rilasciava la quietanza del portatore dell’assegno con firma autentica, secondo il combinato disposto degli artt. 8 e 9 della L.386/90. Il Tribunale di Venezia ha asserito che nonostante la legittimità dell’iscrizione della correntista alla CAI, “non sussistono i presupposti per la permanenza dell’iscrizione eseguita a carico della ricorrente”, e che ancora “è evidente come l’iscrizione possa essere pregiudizievole per la ricorrente, la quale, esercitando un’attività imprenditoriale, verrebbe identificata come un soggetto inaffidabile […] oltretutto, nel caso in esame il difetto di provvista era pari all’irrisoria somma di un euro ed è stato immediatamente reintegrato, dal che discende l’evidente sproporzione tra la sanzione applicata e l’illecito commesso dalla ricorrente”.
Come ottenere la cancellazione dalla CAI: come possiamo aiutarti
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