Diritto d’autore e Concorrenza sleale – Plagio dei testi di un sito – Riproduzione di fotografie senza autorizzazione – Violazione del diritto d’autore – Appropriazione di pregi – Ordinanza Trib. Torino, 24 settembre 2020
Inibitoria – Ottenuto nuovo provvedimento – Ordinanza Trib. Torino, 24 settembre 2020
Un team dello Studio costituito da Giovanni Adamo e Michela Fusco ha ottenuto avanti il Tribunale di Torino un’interessante Ordinanza in materia di violazione del diritto d’autore e concorrenza sleale.
Nel caso di specie, veniva lamentato il plagio di testi e la riproduzione di fotografie senza autorizzazione su un sito web.
In particolare, la resistente, senza richiedere alcuna autorizzazione né far riferimento alla diversa paternità dei testi, ma anzi spacciandoli per propri, aveva illecitamente utilizzato numerosi dei testi presenti sul sito della ricorrente da quest’ultima creati, al fine di pubblicizzare i propri servizi e pacchetti nuziali, ingenerando confusione sugli stessi servizi offerti che non possono comprendere la vendita di pacchetti e servizi turistici; ha inoltre pubblicato sul proprio sito una fotografia scattata dalla ricorrente e di proprietà della stessa; tale fotografia era presente sul sito della ricorrente nella sua versione originale, comprensiva della data in cui era stata scattata, e la ricorrente l’ha pubblicata omettendo l’indicazione della reale paternità dell’opera, senza autorizzazione da parte dell’autore, ed eliminando l’indicazione della data.
Diritto d’autore e concorrenza sleale – Le valutazioni del Tribunale
Secondo il Tribunale, “Le condotte tenute dalla resistente configurano violazione del diritto d’autore della ricorrente, in quanto i testi copiati costituiscono opere dell’ingegno ai sensi degli artt. 1 e 2 L.633/1941, possedendo una connotazione di creatività consistente nella comunicazione di un insieme di informazioni e descrizioni rielaborate e organizzate in modo personale e autonomo dall’autore, unitamente a commenti di accompagnamento, frutto della pluriennale esperienza vissuta in prima persona. Le condotte configurano comunque concorrenza sleale per appropriazione di pregi ai sensi dell’art. 2598 n.2 c.c. e per uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda ai sensi dell’art. 2598 n.3 c.c.“.
Prosegue, il Tribunale, analizzando il rapporto tra diritto d’autore e concorrenza sleale, e rilevando che “Tale condotta è idonea a creare confusione con i prodotti e l’attività della concorrente e ingenera nel consumatore l’errata convinzione che i testi presenti siano frutto delle proprie esperienze e competenze professionali“.
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