Franchising e manuale operativo: il contenuto
Franchising e manuale operativo: il contenuto del manuale operativo nel franchising – Il Franchisor può Cambiare il manuale operativo? Le modifiche unilaterali del Franchisor – Cos’è il manuale operativo nel franchising? – Trib. Teramo, 1 marzo 2023
Cos’è il manuale operativo nel franchising
Cos’è il manuale operativo nel franchising?
Il manuale operativo nel franchising è il documento nel quale vengono enucleate tutte quelle che la Legge 129 del 2004 definisce complessivamente “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante” o, per usare il termine anglosassone impiegato anche dalla Legge, KNOW HOW.
Il contenuto del manuale operativo
Normalmente, nelle reti in franchising adeguatamente strutturate, il c.d. franchise package viene raccolto in un volume (o in più volumi ciascuno espressamente dedicato ad un determinato settore dell’attività, dal marketing, alle vendite dirette, ai compiti delle singole risorse all’interno del punto vendita), che è, appunto, il Manuale Operativo nel franchising.
Franchising e manuale operativo: può contenere previsioni di vario tipo, sia strettamente tecnico-operativo, che contrattuale
Il manuale operativo nel franchising, specie se il franchise package è particolarmente strutturato, può contenere previsioni di vario tipo, natura ed efficacia. In particolare, nulla quaestio se il Manuale operativo contiene previsioni squisitamente tecnico-operative (ad esempio, se descrive cosa deve fare in concreto il singolo operatore presso il punto vendita, ad esempio apertura cassa, chiusura cassa, etc.).
Che fare quando il contenuto del manuale operativo nel franchising è di tipologia contrattuale o “normativa”
Le valutazioni diventano necessariamente più complesse quando il manuale operativo contiene disposizioni che sanciscono a carico dell’affiliato anche veri e propri obblighi, o regolamentazioni contrattuali particolari: si pensi al caso, ad esempio, in cui si stabilisce in che modo operare nel caso di un cliente moroso, o se il contratto rinvia al manuale operativo, ancora ad esempio, in relazione ai prezzi o alle quantità di acquisto della merce del Franchisor.
Il contratto deve sempre avere un oggetto determinato, o comunque determinabile mediante riferimento a criteri oggettivi
Sul punto vige la regola dell’art. 1346 del Codice Civile: l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile, e questa “determinabilità” deve essere assicurata da meccanismi il più possibile oggettivi, e comunque non certo alla semplice volontà (o arbitrio) di una delle parti del contratto.
Il franchisor può cambiare il Manuale Operativo? La Sentenza del Tribunale di Teramo dell’1 marzo 2023
Alla luce di quanto precede risulta chiaro che, almeno astrattamente, effettuando qualunque attività di “refresh” delle proprie procedure operative contenute nel Manuale il Franchisor è in grado di introdurre vere e proprie modifiche contrattuali semplicemente cambiando alcuni passi del Manuale Operativo.
Proprio di un caso simile si è occupato il Tribunale di Teramo con la Sentenza dell’ 1 marzo 2023. Nel caso sottoposto alla sua valutazioni il Tribunale ha investigato sulla valenza del comportamento con il quale un Franchisor aveva unilateralmente modificato, attraverso modifica del manuale operativo, il trattamento di talune tipologie di clienti, “prevedendo, in caso di morosità di costoro, la sospensione delle competenze degli affiliati di riferimento e riservando, in caso di persistenza del ritardo, la facoltà di decidere sulla sospensione del servizio, autorizzando, a quel punto, l’affiliato a proporre azione per il recupero del credito“.
Il Franchisor non può cambiare il Manuale Operativo con queste modalità
Secondo il Tribunale, in particolare, “Tale previsione è inefficace e non può operare nel caso di specie tanto perchè, seppur celato in una asserita modifica del manuale operativo, che è uno strumento tecnico della rete, l’esercizio dello ius variandi richiede, in quanto contrastante con il principio della vincolatività del contratto (art. 1372 comma 1 c.c.), una previsione attributiva di legge (ad es. art. 1661 c.c.), ovvero una pattuizione contrattuale che ne individui i presupposti“.
Come possiamo aiutarti
Abbiamo ottenuto numerose Sentenze di accoglimento (o di rigetto delle domande avversarie) in materia di contratto di franchising, tra le quali:
- Trib. Foggia, 21 dicembre 2022: ottenuta nell’interesse del franchisee la risoluzione di un contratto di franchising in danno di un franchisor che aveva mutato unilateralmente la formula commerciale ed i prodotti da commercializzare;
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 18 dicembre 2021: ottenuta l’apertura dell’istruttoria per ipotesi di abuso di dipendenza economica ed altre ipotesi di violazione della concorrenza nei confronti di una nota azienda di abbigliamento;
- Trib. Milano, 15 aprile 2021: risolto per inadempimento del Franchisor un contratto di franchising immobiliare per violazione dell’esclusiva;
- Corte d’Appello di L’Aquila, 12 aprile 2021: ottenuto il rigetto di un’istanza di fallimento proposta da un noto franchisor di abbigliamento per bambini nei confronti di più società affiliate, “accusate” di aver costituito una società di fatto;
- Lodo Arbitrale del 2 dicembre 2020: ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising nel settore cosmetico. Il Collegio Arbitrale valorizza la necessità di collaborazione tra franchisor e franchisee in vista di uno scopo comune;
- Tribunale di Vasto, 14 ottobre 2020: ottenuto il rigetto di un istanza di fallimento proposta dal franchisor nei confronti del franchisee per difetto del presupposto essenziale dell’insolvenza della società;
- Corte d’Appello di Bologna, 15 giugno 2020: la Corte dichiara la nullità di un contratto di franchising nel quale al franchisee non era consentito alcun margine di autonomia;
- Tribunale di Ancona, 24 aprile 2020: ottenuto provvedimento d’urgenza di inibitoria nei confronti di un franchisee che continuava ad usare il marchio del franchisor anche dopo la risoluzione del contratto;
- Tribunale di Bologna, 8 gennaio 2020: dichiarazione di nullità di un contratto di franchising nel quale non era stato trasferito il know how;
- Tribunale di Milano, 6 giugno 2019: ottenuto il rigetto delle domande di inibitoria formulate da un Franchisor nei confronti di un franchisee che aveva creato un blog nel quale esponeva le criticità del sistema di affiliazione.
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