Concorrenza sleale e contraffazione del marchio: concorrenza sleale usarlo senza licenza – La contraffazione è sempre slealtà concorrenziale
Si pronuncia il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, con una Sentenza del 17 luglio 2020, che analizza il rapporto tra la disciplina in materia di concorrenza sleale e contraffazione del marchio.
L’art. 2598 c.c., infatti (norma che disciplina nel Codice Civile la concorrenza sleale), stabilisce espressamente che la tutela dalla concorrenza sleale è assicurata “ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi“, norma applicabile, tra l’altro, in materia di concorrenza confusoria.
Concorrenza sleale e azione di contraffazione sono tutele cumulative, non alternative
Si tratta, dunque, di due tutele concorrenti e cumulative rispetto ad illeciti di natura plurioffensiva (la concorrenza confusoria lede infatti sia i diritti di privativa che il diritto alla libera attività imprenditoriale).
La vicenda – marchio: concorrenza sleale usarlo senza licenza
Nel caso di specie si trattava di illecita commercializzazione di capi d’abbigliamento con un marchio celebre, e ciò in assenza di un valido contratto di licenza che consentisse la libera distribuzione dei capi in discorso.
Concorrenza sleale e contraffazione del marchio – Le valutazioni del Tribunale di Firenze
Per il Tribunale di Firenze il contegno tenuto dalla convenuta assumeva valenza sia di contraffazione, sia di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..
La contraffazione è sempre slealtà concorrenziale
Per il Tribunale, in particolare, “È ravvisabile l’illecito di cui all’art. 2598 CC, sia sotto forma di concorrenza confusoria e imitazione servile, per l’uso di un segno identico al marchio altrui; sia sotto forma di appropriazione di pregi, quali sono quelli intrinsecamente connessi ad un marchio di rinomanza, proprio perché tali sono quelli che caratterizzano prodotti o produttori di successo e, dunque, l’uso dello stesso segno distintivo induce la convinzione che il prodotto offerto partecipi delle medesimi qualità di quello originale; sia sotto forma di condotta professionale non corretta, qual è l’offerta accompagnata da comunicazioni ingannevoli (il cartellino contenente indicazione “prodotto ufficiale XXX”) e da prezzo assai inferiore a quello dei corrispondenti prodotti originali, che comprendono anche costi di studio e progettazione, costi di acquisto della licenza e di pubblicizzazione del marchio, valore del prestigio acquisito dal produttore“.
Come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da molti anni di concorrenza sleale e contraffazione del marchio, ed assistiamo regolarmente imprese nella lotta alla contraffazione ed alla pirateria. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:
- Trib. Genova, 22 dicembre 2022;
- Trib. Bologna, 5 maggio 2022;
- Trib. Venezia, 4 gennaio 2022;
- Trib. Ancona, 4 marzo 2021;
- Trib. Genova, 5 settembre 2018.
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