Concorrenza sleale e contraffazione del marchio

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Giovanni ADAMO | avvocato civilista e titolare

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Di cosa parliamo
Concorrenza sleale e contraffazione del marchio

Concorrenza sleale e contraffazione del marchio: concorrenza sleale usarlo senza licenza – La contraffazione è sempre slealtà concorrenziale

di Giovanni Adamo

Si pronuncia il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, con una Sentenza del 17 luglio 2020, che analizza il rapporto tra la disciplina in materia di concorrenza sleale e contraffazione del marchio.

L’art. 2598 c.c., infatti (norma che disciplina nel Codice Civile la concorrenza sleale), stabilisce espressamente che la tutela dalla concorrenza sleale è assicurata “ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi“, norma applicabile, tra l’altro, in materia di concorrenza confusoria.

Concorrenza sleale e azione di contraffazione sono tutele cumulative, non alternative

Si tratta, dunque, di due tutele concorrenti e cumulative rispetto ad illeciti di natura plurioffensiva (la concorrenza confusoria lede infatti sia i diritti di privativa che il diritto alla libera attività imprenditoriale).

La vicenda – marchio: concorrenza sleale usarlo senza licenza

Nel caso di specie si trattava di illecita commercializzazione di capi d’abbigliamento con un marchio celebre, e ciò in assenza di un valido contratto di licenza che consentisse la libera distribuzione dei capi in discorso.

Concorrenza sleale e contraffazione del marchio – Le valutazioni del Tribunale di Firenze

Per il Tribunale di Firenze il contegno tenuto dalla convenuta assumeva valenza sia di contraffazione, sia di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..

La contraffazione è sempre slealtà concorrenziale

Per il Tribunale, in particolare, “È ravvisabile l’illecito di cui all’art. 2598 CC, sia sotto forma di concorrenza confusoria e imitazione servile, per l’uso di un segno identico al marchio altrui; sia sotto forma di appropriazione di pregi, quali sono quelli intrinsecamente connessi ad un marchio di rinomanza, proprio perché tali sono quelli che caratterizzano prodotti o produttori di successo e, dunque, l’uso dello stesso segno distintivo induce la convinzione che il prodotto offerto partecipi delle medesimi qualità di quello originale; sia sotto forma di condotta professionale non corretta, qual è l’offerta accompagnata da comunicazioni ingannevoli (il cartellino contenente indicazione “prodotto ufficiale XXX”) e da prezzo assai inferiore a quello dei corrispondenti prodotti originali, che comprendono anche costi di studio e progettazione, costi di acquisto della licenza e di pubblicizzazione del marchio, valore del prestigio acquisito dal produttore“.

Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da molti anni di concorrenza sleale e contraffazione del marchio, ed assistiamo regolarmente imprese nella lotta alla contraffazione ed alla pirateria. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:

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