La dipendenza economica nel franchising

La dipendenza economica nel franchising – Come proteggere il franchisee

La dipendenza economica nel franchising – Gli abusi del Franchisor – Come proteggere il Franchisee – Gli investimenti specifici dell’affiliato – Esclusiva nel franchising

Giovanni Adamo

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La dipendenza economica nel franchising – Il caso

Il Tribunale di Bergamo si pronunzia con un’ordinanza estremamente interessante che analizza la dipendenza economica nel franchising (sul punto leggi questo approfondimento) ponendosi il rilevante problema di come proteggere il franchisee dagli abusi del Franchisor. Ciò in particolare quando si riscontrino investimenti specifici dell’affiliato per aderire alla rete di franchising, e sia pattuita un’esclusiva nel franchising (a favore del Franchisor) e magari un patto di non concorrenza

Gli abusi del Franchisor – Come proteggere il Franchisee

Il Tribunale era chiamato a decidere, in via cautelare urgente, ex art. 700 c.p.c., volta ad ottenere un ordine di astensione dal porre in essere qualsiasi comportamento volto a cessare relazioni contrattuali, in quel momento interrotte da un recesso ad nutum della Società resistente.

Il Tribunale compie un’approfondita disamina della fattispecie dell’abuso di dipendenza economica, rilevando, fra l’altro, che “la norma è di generale applicazione, non essendo limitata ai soli rapporti di subfornitura“, ed analizzando gli aspetti:

a) della dipendenza economica;

b) della impossibilità di reperire alternative soddisfacenti, quanto meno nel breve periodo.

Quando il franchisee è “imprigionato”

Sotto il primo profilo, il Giudice rileva che “il primo e il principale sintomo della dipendenza è rappresentato dall’esecuzione, da parte dell’imprenditore debole, di una serie di investimenti specifici (relazional specific investments) nell’ottica di far fronte agli impegni contrattuali assunti con l’imprenditore forte. L’imprenditore debole si trova così esposto al ricatto (hold up) dell’imprenditore forte, giacché la minaccia di interruzione del rapporto lo costringe a proseguirlo accettando condizioni inique, di fronte all’eventualità (laddove sul mercato non siano reperibili dei validi ‘sostituti’) di non riuscire ad ammortizzare gli investimenti che ha fatto nel tempo, o di dover affrontare dei costi elevati per la loro riconversione (switching costs). Tipici i casi della distribuzione integrata di veicoli e del franchising, dove – rispettivamente – il concessionario e il franchisee, avvinti da un contratto che li lega in esclusiva all’altra parte e che impone loro dei minimi di target, effettuano cospicui investimenti nell’attività (per allestire i locali, per assumere del personale, per acquisire il know – how, per sostenere campagne promozionali, etc.), ciò anche e soprattutto nell’interesse del partner forte, nella speranza di un lungo periodo di collaborazione: investimenti che, in caso di recesso ad nutum, vengono ad essere vanificati e difficilmente possono essere riconvertiti.

Sotto il secondo profilo, per il Tribunale “un tale scenario non è invece configurabile se l’imprenditore non è “imprigionato” (locked in), ma è in grado di reperire agevolmente dei “sostituti”, riuscendo così comunque ad ottimizzare gli investimenti effettuati nel tempo, malgrado la rottura unilaterale del rapporto”.

La dipendenza economica nel franchising: come proteggere il franchisee?

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