Concorrenza sleale e contraffazione di marchio

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Giovanni ADAMO | avvocato civilista e titolare

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Concorrenza sleale e contraffazione di marchio

Concorrenza sleale e contraffazione di marchio – Come agire contro la contraffazione – Quando un concorrente copia il marchio – Copiare il marchio è concorrenza sleale

Giovanni Adamo

Concorrenza sleale e contraffazione di marchio – Quando un concorrente copia il marchio

Si pronuncia il Tribunale di Milano con un’interessante Sentenza del 15 marzo 2016 in materia di concorrenza sleale e contraffazione.

Il caso: che fare se un concorrente copia il marchio?

La controversia in oggetto riguardava una nota azienda specializzata nel settore della pelletteria e della produzione di accessori in pelle, che ha convenuto in giudizio una società concorrente, anch’essa specializzata nel settore della pelletteria, calzatura ed accessori, chiedendo l’accertamento della concorrenza sleale e contraffazione di marchio, regolarmente registrato, ad opera della convenuta: l’azienda, infatti, tra le più note del settore, contestava l’uso improprio e illegittimo del proprio marchio complesso, vale a dire un marchio riconoscibile nel segno che risulta da una composizione di più elementi (uno denominativo ed uno figurativo, nel caso di specie) ciascuno dotato di capacità caratterizzante, la cui forza distintiva tuttavia è affidata a uno di essi, costituente il c.d. cuore, assolutamente protetto per la sua originalità, e, proprio in ragione della fantasia e dell’originalità con cui sono accostati tali elementi, creano una combinazione che riveste un particolare carattere distintivo, dando vita ad un marchio che, nel suo complesso, risulta dotato di forza individualizzante dello specifico prodotto. Tale comportamento, a parere della società attrice, integrerebbe anche gli estremi della concorrenza sleale, sotto il triplice profilo della “imitazione servile”, dell’ appropriazione di pregi e della “scorrettezza professionale”.

Copiare il marchio è concorrenza sleale, ma se non si agisce subito si perde il diritto di agire anche in futuro

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha valutato come sostanzialmente inesistente il pregiudizio alla funzione distintiva del marchio della società attrice, statuendo come il significativo tempo in cui si è protratto l’uso del marchio (uso quasi trentennale), e quindi la coesistenza pacifica dei marchi in questione, uno registrato e l’altro “di fatto”, ha completamente ribaltato gli interessi coinvolti nel conflitto, e quindi la stessa valutazione della tutela loro apprestata dall’ordinamento”. Proprio l’inerzia del titolare del marchio anteriore ha permesso al titolare del marchio posteriore di perpetuare l’uso del marchio, facendo affidamento sulla liceità di tale uso, conquistando cosi un proprio segmento di mercato, nonchè aumentandone la rilevanza. Con il trascorrere del tempo, infatti, e per effetto di una prolungata coesistenza pacifica ed in buona fede dei due marchi in conflitto, viene in concreto a mancare il rischio di confusione. In un siffatto contesto, statuisce il tribunale che “in ragione dell’inerzia di controparte, la società […] ha ritenuto di poter utilizzare liberamente il proprio segno senza far torto a nessuno, così conquistando un proprio mercato, e quindi risulta non accordabile una tutela che, da un lato, non risponderebbe più all’interesse di proteggere la funzione distintiva del segno anteriore, dall’altro, sacrificherebbe completamente l’interesse del titolare del segno posteriore a servirsi dello stesso onde identificare i propri prodotti in un mercato acquisito in “buona fede“, cui fa riferimento la sentenza della Corte di Giustizia che ha affermato il principio della “preclusione per coesistenza“.

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