Tutela del diritto patrimoniale d’autore: come fare – Il diritto patrimoniale d’autore sull’opera fotografica – Trib. Venezia, 15 aprile 2026

Tutela del diritto patrimoniale d’autore sull’opera fotografica commissionata: la tutela dell’azienda committente
Interessante Sentenza del Tribunale di Venezia del 15 aprile 2026 in materia di tutela del diritto patrimoniale d’autore sull’opera fotografica commissionata, che offre una panoramica sulle possibilità di tutela per l’azienda committente, che abbia commissionato ad un fotografo professionista la realizzazione di un’immagine promozionale per la propria attività.
La tutela del diritto patrimoniale d’autore sulle immagini fotografiche è un tema sempre più rilevante per le imprese. Siti web, cataloghi, campagne pubblicitarie, packaging, fiere e canali social utilizzano fotografie come asset commerciali veri e propri, spesso realizzati da professionisti esterni su incarico dell’azienda. Il punto critico, tuttavia, emerge quando quella stessa immagine viene riutilizzata da terzi, da ex collaboratori o da imprese concorrenti: chi può agire in giudizio? Il fotografo, in quanto autore materiale dello scatto, oppure anche l’azienda che ha commissionato e pagato l’opera?
Opera fotografica e fotografia semplice: perché la creatività fa la differenza
Il primo passaggio della decisione riguarda la qualificazione della fotografia. Non tutte le immagini fotografiche ricevono la medesima protezione. La legge sul diritto d’autore contempla, tra le opere protette, le opere fotografiche, distinguendole dalle semplici fotografie, che godono di una tutela più limitata. L’art. 2, n. 7, della legge n. 633/1941 include infatti le opere fotografiche tra le opere dell’ingegno protette, purché non si tratti di una mera fotografia semplice (ne abbiamo parlato anche QUI)
Il criterio decisivo è l’apporto creativo. Una fotografia è opera fotografica quando non si limita a riprodurre in modo oggettivo una persona, un luogo o un oggetto, ma manifesta una scelta personale dell’autore: composizione, luce, prospettiva, impostazione cromatica, disposizione degli elementi, costruzione scenica e interpretazione estetica della realtà (se vuoi approfondire il tema, leggi anche QUESTO ARTICOLO).
Nel caso deciso dal Tribunale di Venezia, l’immagine non era un semplice scatto documentale di spezie. La fotografia rappresentava il planisfero attraverso una composizione di spezie variopinte, disposte in modo da richiamare le diverse aree geografiche del mondo. La stessa sentenza, a pagina 7, riproduce l’immagine oggetto di causa e valorizza proprio la sua costruzione visiva: una raffigurazione fantasiosa del pianeta, lontana dalla mera riproduzione del reale e frutto di scelte estetiche relative ai colori, alla disposizione degli elementi e alla resa complessiva dell’opera.
La fotografia commissionata da un’azienda: chi è titolare dei diritti economici?
Il cuore della sentenza riguarda la titolarità dei diritti di utilizzazione economica. I convenuti avevano eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice, sostenendo che non vi fosse prova scritta sufficiente della cessione dei diritti d’autore da parte del fotografo. Il Tribunale ha respinto tale impostazione, valorizzando il rapporto di committenza e richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, quando un lavoratore autonomo realizza un’opera creativa su incarico e dietro compenso, affinché il committente possa sfruttarne economicamente i risultati, i diritti patrimoniali sorgono in capo al committente, salvo patto contrario.
Questo principio è di grande importanza pratica. Il fotografo professionista resta autore dell’opera e conserva i diritti morali, tra cui il diritto alla paternità dell’opera. Tuttavia, i diritti patrimoniali, ossia i diritti di sfruttamento economico dell’immagine, possono spettare all’azienda che ha commissionato la fotografia quando l’incarico è finalizzato proprio all’utilizzo commerciale dell’opera.
Nel caso esaminato, la società aveva incaricato il fotografo di realizzare un’immagine destinata alla propria comunicazione promo-pubblicitaria, pagandone il corrispettivo. La fotografia era stata utilizzata per anni dall’azienda, in particolare in occasione di fiere e sul proprio sito web. Secondo il Tribunale, ciò consentiva di riconoscere in capo alla committente la titolarità dei diritti economici sull’opera fotografica, indipendentemente dalla prospettazione difensiva dei convenuti fondata sull’art. 110 della legge sul diritto d’autore.
La decisione chiarisce quindi un punto spesso frainteso nei rapporti tra imprese e creativi. Commissionare una fotografia non significa automaticamente acquistare ogni possibile diritto in qualsiasi contesto, ma quando l’incarico ha per oggetto la creazione di un’opera destinata allo sfruttamento aziendale, il committente può essere titolare dei diritti patrimoniali necessari a quell’utilizzazione, salvo diversa pattuizione. Proprio per questo, nella pratica contrattuale, è essenziale regolare in modo espresso l’estensione dei diritti: durata, territorio, canali di utilizzo, esclusiva, possibilità di modifica, utilizzo sui social, impiego in campagne pubblicitarie, cessione a società del gruppo e divieto di riutilizzo da parte di terzi.
Il diritto patrimoniale d’autore come asset aziendale
La sentenza veneziana mostra come il diritto patrimoniale d’autore non sia un tema astratto, ma un vero asset competitivo. L’immagine oggetto di causa non era una fotografia accessoria. Era stata ideata per rappresentare l’identità commerciale dell’impresa: il mondo delle spezie, la vocazione internazionale, la varietà dei prodotti, la storia e il posizionamento dell’azienda.
Quando una fotografia viene commissionata per comunicare il marchio, la storia o l’attività dell’impresa, il suo valore non si esaurisce nel costo dello shooting. Il valore economico può derivare dall’uso continuativo, dalla riconoscibilità presso clienti e fornitori, dall’inserimento nei materiali promozionali, dalla capacità di distinguere l’impresa sul mercato. Per questa ragione, l’utilizzo non autorizzato da parte di un concorrente non è una mera “copia di immagine”, ma può incidere sulla funzione distintiva e commerciale della comunicazione aziendale.
Nel caso deciso dal Tribunale, l’immagine era stata pubblicata sul sito della società convenuta, nella homepage. I convenuti avevano sostenuto di aver agito con il consenso dell’attrice, facendo leva sul precedente rapporto di collaborazione tra le parti. Il Tribunale ha però ritenuto non provato tale consenso. Né il consenso poteva desumersi dal fatto che la società attrice avesse agito dopo un certo lasso di tempo: il protrarsi dell’illecito non equivale ad autorizzazione tacita, soprattutto in un contesto di evidente conflittualità commerciale.
Questo passaggio è particolarmente utile nelle controversie tra ex partner, agenti, distributori o collaboratori. L’aver avuto accesso a materiali aziendali durante un rapporto commerciale non autorizza il loro riutilizzo dopo la cessazione del rapporto, né consente di impiegarli per una nuova iniziativa imprenditoriale. L’autorizzazione all’uso di un’immagine deve essere provata da chi la invoca.
I rimedi contro l’uso non autorizzato dell’opera fotografica
L’utilizzo non autorizzato di un’opera fotografica consente al titolare dei diritti patrimoniali di chiedere tutela giudiziale. L’art. 158 della legge sul diritto d’autore prevede che chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica possa agire per ottenere il risarcimento del danno e la rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione. La norma consente inoltre la liquidazione del danno anche secondo il criterio del cosiddetto “prezzo del consenso”, cioè l’importo che il contraffattore avrebbe dovuto pagare se avesse richiesto una regolare autorizzazione.
Nel caso in esame, il Tribunale ha inibito ai convenuti l’utilizzo dell’opera fotografica, fissando una penale di 1.000 euro per ogni violazione successiva dell’ordine di inibitoria. Ha inoltre disposto la pubblicazione per estratto della sentenza su una rivista telematica specializzata e ha condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite.
È poi stato riconosciuto il danno non patrimoniale, liquidato equitativamente in 2.000 euro, tenendo conto anche della rimozione della fotografia dal sito dopo la notifica dell’atto di citazione.
Come proteggere le fotografie commissionate a un professionista: qualche consiglio
La sentenza conferma l’importanza di una gestione preventiva dei diritti sulle opere fotografiche. L’azienda che commissiona un servizio fotografico dovrebbe evitare accordi generici o limitati alla sola consegna delle immagini. Un contratto ben redatto deve chiarire se il rapporto comporta una cessione dei diritti patrimoniali o una licenza d’uso, quali utilizzi siano consentiti, per quanto tempo, in quali territori, su quali supporti e con quale grado di esclusiva.
È opportuno regolare anche la possibilità di usare l’immagine su siti web, social network, marketplace, brochure, fiere, packaging, campagne stampa e comunicazione istituzionale. Occorre inoltre disciplinare l’eventuale consegna dei file sorgente, la possibilità di elaborare o adattare le immagini, l’obbligo di indicare il nome del fotografo quando richiesto, il divieto di riutilizzo da parte del professionista per clienti concorrenti e l’uso dell’immagine da parte di agenti, distributori, rivenditori o società collegate.
La formalizzazione contrattuale non serve solo a prevenire controversie con il fotografo. Serve anche a rafforzare la posizione dell’azienda nei confronti dei terzi. Quando l’impresa deve contestare un utilizzo illecito, poter esibire un contratto chiaro, fatture coerenti, prove dell’uso continuativo dell’immagine e documentazione del valore economico della campagna consente di rendere più solida sia la domanda inibitoria sia quella risarcitoria.
Tutela del diritto patrimoniale d’autore tra prova, strategia e mercato: come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da molti anni di copyright e di come risarcire la violazione della proprietà intellettuale. Assistiamo regolarmente imprese e privati cittadini per la tutela del diritto d’autore rispetto a violazioni e pirateria. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:
- Trib. Ancona, 25 luglio 2025;
- Trib. Venezia, 4 gennaio 2022;
- Trib. Ancona, 4 marzo 2021;
- Trib. Milano, 11 febbraio 2021;
- Trib. Napoli, 2 maggio 2018.
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