Sviamento di clientela e informazioni riservate

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Giovanni ADAMO | avvocato civilista e titolare

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Di cosa parliamo
Sviamento di clientela e informazioni riservate

Sviamento di clientela e informazioni riservate – Protezione dei segreti aziendali e dipendente – Vendita a prezzo inferiore – Si pronuncia la Corte d’Appello dell’Aquila con una interessante Sentenza in materia di concorrenza sleale sul tema del rapporto tra sottrazione di clientela e informazioni riservate.

Sviamento di clientela e informazioni riservate: il caso

Il caso era quello, invero piuttosto ricorrente, nel quale un dipendente aveva impiegato informazioni, o segreti aziendali, apprese nel corso del rapporto precedentemente intervenuto con l’impresa X nel tentativo di ottenere dai clienti della stessa l’affidamento di incarichi personali.

La protezione dei segreti aziendali – L’opinione della Corte

occorre verificare se è stata proposta la vendita a prezzo inferiore

La Corte d’Appello richiama l’orientamento della Corte di Cassazione sul tema: “in caso di sviamento di clientela realizzato attraverso l’utilizzazione delle informazioni riguardanti i rapporti dell’impresa concorrente con i clienti, la normale accessibilità di tali notizie ai dipendenti non è di per sè sufficiente ad escludere la configurabilità della concorrenza sleale, qualora le stesse, come nella specie, siano per loro natura riservate, e quindi destinate a non essere divulgate al di fuori dell’azienda” (Cass. 6274/2016).

Ritiene poi la Corte che “X non ha provato che Y abbia contattato suoi clienti offrendosi di svolgere le medesime prestazioni effettuate dalla società ad un prezzo inferiore: con le mail inviate (peraltro a soggetti di cui non è con chiarezza documentato il vincolo contrattuale con la società), l’appellato chiedeva ai destinatari di valutare il suo profilo professionale e, carente la prova (da fornirsi secondo onere gravante sulla società) di un valido patto di non concorrenza vincolante per l’ex dipendente, non può ritenersi scorretto il contatto o l’invio di proposte ove mai da questo inoltrate alla clientela conosciuta (e di ciò non vi è dubbio, in ragione dell’incarico espletato dall’appellato) durante la precedente attività lavorativa” (Cass. n. 18772\2019).
News a cura di Giovanni Adamo

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