Nulla la fideiussione nel franchising senza un importo massimo garantito
Franchising e garanzia personale del franchisee – La fideiussione omnibus e franchising – Nulla la fideiussione nel franchising senza indicazione di un importo massimo garantito
Si pronuncia la Corte d’Appello di Milano con una interessante Sentenza del 28 settembre 2020 in materia di franchising e garanzia personale del franchisee.
Franchising e garanzia personale del franchisee: la questione
Il contratto di franchising esaminato dalla Corte d’Appello prevedeva una clausola attraverso la quale una persona fisica si impegnava a garantire personalmente tutte le obbligazioni del franchisee nei confronti del franchisor (ad esempio, per royalties o per forniture). La clausola veniva impugnata, in quanto costituiva una fideiussione del franchisee priva dell’indicazione di un importo massimo garantito.
Fideiussione omnibus e franchising – L’art. 1938 c.c. prevede l’obbligo, nella fideiussione per obbligazioni future, di indicare un importo massimo garantito
Secondo la Corte, in particolare, “è sufficiente la lettura del documento, per rilevare la presenza della tipica clausola “omnibus”, in forza della quale il fideiussore garantisce il debitore per “tutte le obbligazioni da quest’ultimo assunte”, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria venne prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni, di qualunque natura, intercorrenti tra il franchisor e la società, debitrice principale. Il motivo di appello appare, quindi, fondato, atteso che, in base al sopra citato art. 1938 c.c., in mancanza dell’indicazione dell’importo massimo garantito, la fideiussione su obbligazioni future deve reputarsi nulla“.
La Corte d’Appello, sempre in tema di rapporto tra contratto di franchising e garanzia personale del franchisee, ha poi ritenuto anche che “Né appaiono cogliere nel segno gli argomenti contrari, sostenuti dall’appellata, secondo cui non potrebbe parlarsi, in questo caso, di fideiussione per operazioni future, posto che le obbligazioni nascenti dal contratto di franchising sarebbero determinate ed individuate nello stesso, e non deriverebbero da nuove operazioni, estranee al contratto medesimo. E’ evidente, infatti, che le obbligazioni nascono tutte dal contratto di franchising, sia quelle scadute, sia quelle future; il punto cruciale consiste, invece, nel difetto di previsione massima di garanzia dell’esposizione debitoria, la quale, nel caso che ci occupa, non è in alcun modo predeterminata o predeterminabile“.
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