Amministratore: mala gestio e sequestro conservativo

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Giovanni ADAMO | avvocato civilista e titolare

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Di cosa parliamo

Amministratore: mala gestio e sequestro conservativo – quando il Tribunale può bloccare i beni – Trib. Napoli, 21 aprile 2026

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Interessante Ordinanza del Tribunale di Napoli del 21 aprile 2026 in materia di diritto societario, mala gestio dell’amministratore e sequestro conservativo.

Sequestro conservativo contro l’amministratore per mala gestio: quando la liquidazione giudiziale può bloccare i beni

Nel sistema cautelare civile, il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. consente di vincolare beni mobili, immobili, crediti, somme o cose dovute al debitore quando il creditore dimostri un fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale del proprio credito. In materia societaria, questo rimedio assume un rilievo particolare quando la pretesa risarcitoria nasce da atti di mala gestio dell’amministratore e vi è il rischio che il patrimonio personale del convenuto venga disperso prima della sentenza di merito.

È proprio questo il quadro affrontato dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, che con ordinanza del 21 aprile 2026 ha confermato il sequestro conservativo, già autorizzato inaudita altera parte, fino alla concorrenza di 85.000 euro nei confronti di un amministratore convenuto dalla liquidazione giudiziale nell’ambito di un’azione di responsabilità. La misura cautelare era stata inizialmente concessa con decreto del 28 gennaio 2026 e poi confermata all’esito del contraddittorio.

Il quadro normativo di riferimento

Sul piano sostanziale, l’art. 255 del Codice della crisi attribuisce al curatore, previa autorizzazione, la legittimazione a promuovere o proseguire l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali. In parallelo, l’art. 2476 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori verso la società nelle s.r.l., mentre l’art. 2394 c.c. presidia la tutela dei creditori sociali quando il patrimonio della società risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Sul piano processuale, l’art. 669-sexies c.p.c. consente al giudice di provvedere con decreto motivato senza preventiva convocazione della controparte quando il contraddittorio anticipato rischi di compromettere l’attuazione della misura; segue poi l’udienza per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento. È il modello procedimentale che il Tribunale di Napoli ha applicato anche in questa vicenda.

I fatti di mala gestio contestati

Nel giudizio di merito, la liquidazione giudiziale aveva agito per ottenere la condanna dell’amministratore al risarcimento dei danni patiti dalla società e dai creditori sociali, risarcimento quantificato in diverse decine di migliaia di euro.

Le condotte contestate erano, da un lato, la distrazione di poste attive emergenti dall’ultimo bilancio; dall’altro il mancato pagamento di debiti tributari e previdenziali, con conseguente aggravio di sanzioni, interessi di mora e oneri di riscossione.

Amministratore: mala gestio e sequestro – La responsabilità dell’amministratore – Il “fumus”

Uno dei passaggi più importanti del provvedimento riguarda il criterio di imputazione della responsabilità. Il Tribunale afferma che, nell’azione sociale di responsabilità, l’amministratore risponde in via contrattuale e richiama la regola generale dell’art. 1218 c.c., secondo cui il debitore risponde dell’inadempimento se non prova che esso dipende da causa a lui non imputabile. Da questa impostazione il giudice trae una conseguenza netta: spettava all’amministratore dimostrare che le disponibilità liquide e le rimanenze risultanti dal bilancio erano state impiegate per finalità coerenti con l’attività d’impresa, ma questa prova non era stata fornita.

Amministratore: mala gestio e sequestro – La responsabilità dell’amministratore – il “periculum”

Il secondo presupposto decisivo è il periculum in mora, cioè il rischio concreto di perdere la garanzia patrimoniale del credito. Nel caso deciso dal Tribunale di Napoli, questo elemento è stato ravvisato nel fatto che, pochi mesi dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, l’amministratore aveva donato alcuni beni immobili di sua proprietà alla figlia e alla moglie. Il giudice ha attribuito rilievo sia alla natura degli atti sia alla loro tempistica, ritenendoli indicativi di un concreto pericolo di ulteriore depauperamento del patrimonio personale.

Perché questa ordinanza è importante

L’ordinanza del Tribunale di Napoli è interessante perché mostra in modo molto concreto come il sequestro conservativo possa operare come strumento di effettività dell’azione di responsabilità verso gli amministratori. L’azione di merito, da sola, rischia infatti di arrivare tardi se nel frattempo il patrimonio del convenuto viene ridotto, trasferito o schermato. La tutela cautelare serve proprio a evitare che il diritto, pur fondato, resti privo di utilità pratica al momento della decisione definitiva.

Per i creditori, il messaggio operativo è netto: quando la mala gestio è supportata da dati contabili, poste attive non giustificate e aggravamenti del passivo, e quando a questi elementi si aggiungono atti dispositivi sul patrimonio personale dell’amministratore, la richiesta di sequestro conservativo diventa una leva processuale centrale. Per gli amministratori, invece, il provvedimento ricorda che la mancata tracciabilità dell’impiego delle risorse sociali e la contestuale riduzione del patrimonio personale possono pesare in modo determinante nella fase cautelare.

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