Concorrenza sleale e violazione fiscale – L’illecito fiscale, come violazione di norme pubblicistiche, non integra automaticamente concorrenza sleale – Occorre la prova del vantaggio competitivo concretamente ottenuto – Trib. Livorno, 24 aprile 2026

Concorrenza sleale e violazione fiscale – La vicenda
Con ordinanza del 24 aprile 2026, il Tribunale di Livorno ha respinto un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso da una società operante nel settore fitness contro un’associazione sportiva dilettantistica attiva nello stesso mercato locale. La ricorrente sosteneva che la resistente operasse come ASD solo formalmente, beneficiando indebitamente del regime fiscale agevolato previsto per gli enti sportivi dilettantistici e alterando, così, il corretto gioco della concorrenza.
La domanda cautelare mirava, in particolare, a ottenere l’inibitoria dell’attività di gestione della palestra nella parte in cui svolta usufruendo dei benefici della L. 398/1991, del D.Lgs. 36/2021 e delle agevolazioni connesse all’iscrizione nel Registro delle attività sportive dilettantistiche. La L. 398/1991 disciplina le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, mentre il D.Lgs. 36/2021 si inserisce nella riforma dell’ordinamento sportivo; il D.Lgs. 186/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025, contiene disposizioni in materia di Terzo settore, sport e IVA.
Il nodo giuridico: la violazione di norme pubblicistiche, ed in particolare di quelle fiscali, è da considerarsi concorrenza sleale?
Il cuore dell’ordinanza riguarda un tema ricorrente nel contenzioso tra imprese: la violazione di norme pubblicistiche, e in particolare fiscali, può essere qualificata come atto di concorrenza sleale?
La risposta del Tribunale è netta: non automaticamente.
La norma di riferimento è l’art. 2598 c.c., che vieta, tra l’altro, l’uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda. Tuttavia, secondo il Tribunale di Livorno, la violazione di una norma fiscale resta, quantomeno in prima battuta, un illecito che riguarda il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Per trasformarsi in illecito concorrenziale, quella violazione deve tradursi in un concreto atto di concorrenza, capace di incidere sulle dinamiche del mercato.
In altri termini, non basta allegare che il concorrente abbia beneficiato indebitamente di un regime fiscale più favorevole. Occorre dimostrare che il risparmio d’imposta sia stato effettivamente utilizzato per ottenere un vantaggio competitivo, per esempio praticando prezzi inferiori a quelli sostenibili da un operatore efficiente e rispettoso delle regole.
Quindi, secondo il Tribunale, chi agisce per concorrenza sleale non può limitarsi a sostenere che il concorrente risparmi IVA, IRES o altri costi grazie a un regime indebitamente applicato. Deve provare almeno un principio serio di collegamento tra quel risparmio ed un vantaggio competitivo reale.
Nel caso esaminato, la ricorrente non aveva dimostrato che la presunta agevolazione fiscale della resistente si fosse tradotta nella capacità di praticare prezzi più bassi o di attrarre clientela in danno della palestra concorrente. Al contrario, dagli atti emergeva che i prezzi della resistente erano addirittura superiori a quelli praticati dalla ricorrente; circostanza che, secondo il Tribunale, indeboliva in radice la tesi del vantaggio competitivo fondato sul risparmio fiscale.
Perché l’ordinanza è importante
L’ordinanza del Tribunale di Livorno è significativa perché delimita con precisione il confine tra illecito fiscale e illecito concorrenziale.
Da un lato, non esclude che la violazione di norme fiscali possa costituire concorrenza sleale. Dall’altro, impedisce che ogni contestazione fiscale venga automaticamente trasformata in un’azione ex art. 2598 c.c.
Il principio operativo è chiaro: la violazione di norme pubblicistiche rileva come concorrenza sleale solo se produce un vantaggio competitivo concreto e se tale vantaggio viene impiegato in una condotta di mercato idonea a danneggiare il concorrente.
Per le imprese che intendano agire in giudizio, ciò significa che la strategia probatoria deve concentrarsi su elementi economici e concorrenziali: prezzi praticati, sostenibilità dei margini, confronto con i costi di un operatore regolare, perdita di clienti, riduzione del fatturato, incidenza sul posizionamento commerciale e nesso causale tra irregolarità pubblicistica e alterazione del mercato.
Per le ASD e gli enti sportivi dilettantistici, invece, la decisione conferma che il rispetto formale dei requisiti associativi e fiscali resta essenziale, ma che eventuali contestazioni da parte dei concorrenti dovranno misurarsi con il piano concorrenziale, non solo con quello tributario.
Conclusioni
Il Tribunale di Livorno ribadisce un principio di equilibrio: l’illecito fiscale non è, di per sé, concorrenza sleale. Può diventarlo solo quando il risparmio indebito si traduce in un comportamento competitivo scorretto, capace di alterare il mercato e danneggiare concretamente un concorrente.
La decisione non offre una copertura agli operatori che abusano di regimi agevolati, ma chiarisce che il rimedio civilistico concorrenziale richiede qualcosa di più della denuncia dell’irregolarità fiscale: richiede la prova del suo sfruttamento competitivo.
Concorrenza sleale e violazione fiscale: come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da oltre un ventennio di casi di concorrenza sleale e di rapporti tra imprese (guarda i nostri SERVIZI), ed abbiamo trattato numerosissime ipotesi di concorrenza, svolgendo attività di assistenza e difesa a favore di imprese vittime dell’altrui slealtà concorrenziale, ovvero, viceversa, di imprese ingiustamente accusate di porre in essere atti di concorrenza sleale vietati dalla Legge.
I casi di concorrenza sleale trattati
Abbiamo trattato, in particolare, molti casi delle più varie tipologie, tra i quali, fra l’altro:
- Denigrazione del concorrente sui social network (Trib. Matera, 17 aprile 2026)
- concorrenza sleale “verticale”: negozio fisico vs. online
- concorrenza sleale nel metaverso
- concorrenza sleale su Linkedin (Trib. Napoli, 20 maggio 2024)
- tutela del marchio (Trib. Potenza, 1 agosto 2023)
- pubblicità comparativa (Trib. Genova, 22 dicembre 2022)
- società con nome identico e tutela del marchio (Trib. Bologna, 14 novembre 2022)
- diffusione “pirata” di materiale editoriale protetto (Trib. Venezia, 4 gennaio 2022)
- appropriazione di pregi (Trib. Milano, 19 aprile 2021)
- concorrenza sleale e pirateria informatica (Trib. Ancona, 4 marzo 2021)