Diritto all’immagine dell’atleta – Come tutelarlo? Districarsi tra sponsor, social e contratti

Diritto all’immagine dell’atleta: come tutelarlo
Il diritto all’immagine dell’atleta è uno dei temi più delicati del diritto sportivo moderno. Oggi l’immagine di uno sportivo non vive solo in campo, in pista o in palestra: circola sui social, nei comunicati stampa, nelle campagne pubblicitarie, nei video promozionali, nei contenuti dei club, nei format televisivi e nelle collaborazioni con brand e sponsor.
Per questo motivo, tutelare l’immagine di un atleta significa proteggere non solo la sua identità personale, ma anche un valore economico. L’immagine dello sportivo può diventare parte integrante di accordi di sponsorizzazione, merchandising, endorsement, campagne digitali e strategie di personal branding. Tuttavia, proprio perché è un diritto della personalità, il suo utilizzo non può essere dato per scontato.
Che cos’è il diritto all’immagine dell’atleta
Il diritto all’immagine è il diritto di ogni persona a controllare l’esposizione, la riproduzione e la diffusione del proprio volto o di altri elementi idonei a renderla riconoscibile, ed è regolato, fra l’altro, dall’art. 10 c.c.. Nel caso dell’atleta, questo diritto assume una rilevanza particolare perché la notorietà sportiva può trasformare l’immagine in un bene economicamente sfruttabile.
In Italia, la tutela dell’immagine trova una base importante, come dicevamo, nell’articolo 10 del Codice civile, che consente all’interessato di chiedere la cessazione dell’abuso quando l’immagine sia pubblicata fuori dai casi consentiti dalla legge o con pregiudizio al decoro o alla reputazione, salvo il risarcimento dei danni.
La legge sul diritto d’autore rafforza questa protezione. L’articolo 96 della legge n. 633/1941 stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso dell’interessato, salvo le eccezioni previste dall’articolo successivo.
Quando serve il consenso dell’atleta
La regola generale è semplice: per usare l’immagine di un atleta a fini promozionali, pubblicitari, commerciali o di merchandising serve il suo consenso. Questo vale, ad esempio, quando una società sportiva, uno sponsor, un fotografo, un’agenzia o un brand vogliono usare foto e video dell’atleta per campagne social, cartellonistica, spot, e-commerce, brochure, comunicati commerciali o contenuti sponsorizzati.
Il consenso dovrebbe essere espresso in modo chiaro, preferibilmente per iscritto, e deve indicare almeno: finalità dell’utilizzo, durata, canali di diffusione, territorio, eventuale compenso, possibilità di sublicenza, uso sui social media, utilizzo da parte di sponsor o partner, modalità di archiviazione e condizioni di revoca o recesso.
È importante distinguere tra una semplice ripresa durante una gara e lo sfruttamento commerciale dell’immagine. Un atleta può essere ripreso durante una competizione per finalità informative o documentaristiche, ma ciò non autorizza automaticamente l’utilizzo della stessa immagine in una campagna pubblicitaria.
Le eccezioni: cronaca, interesse pubblico e notorietà
Il consenso non è sempre necessario. L’articolo 97 della legge sul diritto d’autore prevede che l’immagine possa essere riprodotta senza consenso quando ciò sia giustificato dalla notorietà della persona, da esigenze di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, oppure quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svolti in pubblico. Tuttavia, anche in questi casi, l’immagine non può essere esposta o messa in commercio se ciò reca pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.
Per gli atleti questo significa che una foto scattata durante una partita, una gara o una conferenza stampa può essere utilizzata per raccontare l’evento sportivo. Diverso è il caso in cui la stessa immagine venga usata per vendere un prodotto, promuovere un servizio o associare l’atleta a un brand senza autorizzazione.
Immagine individuale e immagine collettiva della squadra
Nel mondo sportivo bisogna distinguere tra immagine individuale dell’atleta e immagine collettiva della squadra. L’immagine individuale riguarda il singolo sportivo: il suo volto, il suo nome, la sua riconoscibilità, la sua reputazione e il suo personal brand. L’immagine collettiva, invece, riguarda la squadra, il gruppo, la divisa, lo stemma, i colori sociali e gli elementi identificativi del club o della federazione.
Questa distinzione è decisiva nei contratti. Una società sportiva può avere interesse a usare l’immagine dei propri tesserati per comunicazioni istituzionali, contenuti editoriali, presentazioni ufficiali e campagne legate alla squadra. Tuttavia, l’uso dell’immagine del singolo atleta per iniziative commerciali autonome o per sponsor specifici richiede una disciplina contrattuale precisa.
La riforma del lavoro sportivo ha reso ancora più evidente l’importanza dei contratti collegati ai diritti di immagine. Nel testo del d.lgs. 36/2021, come modificato, è previsto che, insieme al contratto di lavoro sportivo nei settori professionistici, debbano essere depositati anche gli ulteriori contratti tra lavoratore sportivo e società, compresi quelli aventi a oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari connessi al lavoratore sportivo.
Privacy, social media e trattamento dei dati personali
La tutela dell’immagine dell’atleta non riguarda solo il diritto civile o il diritto d’autore. Quando foto e video rendono identificabile una persona, entra in gioco anche la normativa privacy (sul punto guarda i nostri SERVIZI).
Questo significa che società sportive, associazioni, agenzie, fotografi, sponsor e organizzatori di eventi devono prestare attenzione non solo alla liberatoria per l’uso dell’immagine, ma anche all’informativa privacy e alla base giuridica del trattamento. Pubblicare contenuti sui social, archiviare foto degli atleti, condividere video con sponsor o caricare immagini su piattaforme digitali sono attività che devono essere gestite con coerenza e trasparenza.
Come tutelare il diritto all’immagine dell’atleta
La tutela efficace parte dalla prevenzione. Il primo strumento è una liberatoria ben scritta, ma nei rapporti professionali non basta un modulo generico. Serve un accordo che disciplini in modo dettagliato l’uso dell’immagine.
Una buona clausola sui diritti di immagine dovrebbe indicare:
- chi può usare l’immagine: società sportiva, sponsor, agenzia, media partner, federazione o altri soggetti autorizzati;
- per quali finalità: comunicazione istituzionale, promozione commerciale, sponsorizzazione, merchandising, contenuti editoriali, social media;
- su quali canali: sito web, Instagram, TikTok, YouTube, stampa, TV, affissioni, e-commerce, newsletter, app, piattaforme streaming;
- per quanto tempo: stagione sportiva, durata del contratto, periodo promozionale o termine specifico;
- in quale territorio: Italia, Unione Europea, mondo;
- con quale compenso: incluso nel contratto sportivo, autonomo, variabile, a forfait o legato alle campagne;
- con quali limiti: divieto di usi lesivi, accostamenti a prodotti sensibili, manipolazioni dell’immagine, uso fuori contesto o associazioni reputazionalmente dannose;
- cosa accade alla scadenza: rimozione dei contenuti, mantenimento degli archivi, uso storico-documentale, divieto di nuove campagne;
- chi risponde degli abusi: penali, indennizzi, obbligo di rimozione e risarcimento;
- come si gestisce la revoca: modalità, tempi, effetti sui contenuti già pubblicati e sulle campagne in corso.
Cosa fare se l’immagine dell’atleta viene usata senza autorizzazione
Quando l’immagine di un atleta viene utilizzata senza consenso, la prima cosa da fare è raccogliere prove. È utile conservare screenshot, URL, date di pubblicazione, copie di post social, cataloghi, volantini, video, campagne pubblicitarie e qualsiasi elemento che dimostri l’uso non autorizzato.
Il secondo passaggio è verificare se esiste un contratto, una liberatoria o una clausola che autorizzi quell’utilizzo. Spesso il conflitto nasce perché una società o uno sponsor interpreta in modo troppo esteso un’autorizzazione generica.
Se l’uso è abusivo, o se esorbita quanto concordato, l’atleta può chiedere la cessazione dell’utilizzo, la rimozione dei contenuti, l’inibitoria, il risarcimento del danno patrimoniale e anche il danno non patrimoniale.
Il danno patrimoniale può essere calcolato tenendo conto del compenso che l’atleta avrebbe potuto richiedere per autorizzare quell’utilizzo, del vantaggio economico ottenuto da chi ha usato l’immagine, della notorietà dell’atleta, della diffusione del mezzo e della finalità commerciale perseguita.
Diritto all’immagine dell’atleta – Errori da evitare
L’errore più comune è pensare che la notorietà dell’atleta autorizzi qualsiasi uso della sua immagine. Non è così. La notorietà può giustificare l’uso informativo o documentaristico, ma non legittima automaticamente la pubblicità, il merchandising o l’associazione commerciale a un marchio.
Un altro errore frequente è usare liberatorie troppo generiche. Frasi come “autorizzo l’uso della mia immagine per ogni finalità” possono generare conflitti, soprattutto se l’immagine viene poi utilizzata per campagne commerciali, sponsor non graditi o contenuti diffusi su canali non previsti.
Infine, è rischioso non disciplinare l’uso post-contrattuale. Alla fine del rapporto tra atleta e società sportiva, il club (o l’impresa produttrice o distributrice dei prodotti pubblicizzati o sponsorizzati) potrebbe voler mantenere contenuti storici, celebrativi o d’archivio. L’atleta, invece, potrebbe voler impedire nuovi usi promozionali. La soluzione è distinguere chiaramente tra archivio storico, comunicazione editoriale e nuove campagne commerciali.
Conclusione
Il diritto all’immagine dell’atleta è un diritto personale, ma anche un asset economico. Per tutelarlo servono regole chiare, contratti precisi e una gestione attenta dei contenuti digitali.
Ogni atleta dovrebbe sapere chi può usare la sua immagine, per quali scopi, per quanto tempo e con quali limiti. Allo stesso modo, società sportive, sponsor e organizzatori devono evitare utilizzi superficiali o non autorizzati, soprattutto quando l’immagine viene impiegata per finalità commerciali.
La tutela migliore nasce prima dell’abuso: liberatorie specifiche, clausole contrattuali dettagliate, policy social, gestione privacy corretta e monitoraggio costante dell’uso dell’immagine. Quando invece l’abuso si è già verificato, l’atleta può agire per ottenere la rimozione dei contenuti, l’inibitoria e il risarcimento dei danni.
FAQ
L’immagine di un atleta può essere usata senza consenso?
Sì, ma solo in casi limitati, ad esempio per finalità di cronaca, informazione, cultura o interesse pubblico. L’uso commerciale o pubblicitario richiede normalmente il consenso dell’atleta.
Una società sportiva può usare liberamente le foto dei propri atleti?
Non sempre. Dipende dal contratto, dalla finalità e dal contesto. L’uso istituzionale o informativo è diverso dall’uso promozionale o commerciale.
La presenza dell’atleta in una gara pubblica elimina il diritto all’immagine?
No. La partecipazione a un evento pubblico può giustificare riprese e pubblicazioni informative, ma non autorizza automaticamente lo sfruttamento commerciale dell’immagine.
Cosa deve contenere una liberatoria per l’immagine dell’atleta?
Deve indicare soggetti autorizzati, finalità, durata, territorio, canali di diffusione, compenso, limiti d’uso, eventuali sponsor coinvolti e modalità di revoca o cessazione.
Cosa può chiedere l’atleta in caso di uso abusivo dell’immagine?
Può chiedere la rimozione dei contenuti, la cessazione dell’abuso, l’inibitoria, il risarcimento del danno patrimoniale e, se provato, anche del danno non patrimoniale.