Violazione del diritto all’immagine
Violazione del diritto all’immagine
Violazione del diritto all’immagine – Pubblicazione di foto senza consenso – Diffusione di immagini senza consenso – Lesione dell’immagine
La violazione del diritto all’immagine – La vicenda
Si pronuncia il Tribunale di Bologna con una interessante Sentenza del 5 settembre 2019, in materia di violazione del diritto all’immagine in un caso di pubblicazione di foto senza consenso dell’interessato. In particolare, il Tribunale è stato chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento formulata da un soggetto che aveva visto la diffusione di immagini senza consenso, pubblicate su un quotidiano a tiratura nazionale, e per tale ragione lamentava una lesione dell’immagine.
L’attore richiedeva il risarcimento del danno, in primo luogo, poiché la sua immagine era stata impiegata nel contesto di un articolo nel quale, a suo avviso, veniva associata alla commissione di illeciti (l’articolo si riferiva all’attività di alcuni investigatori privati che avevano consentito di scoprire come i beneficiari di taluni contributi assistenziali per invalidità si recassero in realtà tranquillamente allo stadio).
Per il Tribunale non vi è lesione della reputazione
Sotto tale profilo, il Tribunale riteneva che l’associazione operata nell’articolo non rivestisse alcuna valenza lesiva, poiché “l’associazione esprime a ben vedere un valore esattamente contrario, in quanto l’essere associabile ad una campagna di smascheramento di lavoratori disonesti e truffatori, al più è elemento che esprime alti valori morali e sociali. Se un fotoreporter di fama si prestasse a ciò, è evidente che compierebbe opera altamente meritoria e non certamente foriera di disvalore sociale e personale“.
Vi è violazione del diritto all’immagine
La pubblicazione di foto senza consenso dell’interessato è illecita
Il Tribunale, nel caso di specie, ha ritenuto che, sotto tale profilo, “la domanda è fondata e va accolta. Presupposto indefettibile è l’utilizzo della foto, la sua riconducibilità certa al soggetto e la mancata autorizzazione al suo utilizzo. Tutti e tre i presupposti sussistono in maniera pacifica, perché nessuno di tali aspetti è contestato e comunque tutti sono provati, in particolare raffrontando altre foto ritraenti il xxxx non v’è dubbio che la persona ritratta nella foto associata all’articolo sia proprio l’attore. Inoltre non ricorre nessuna delle eccezioni di cui all’art. 97 L. 633/1941, perché nel caso di specie il xxx non ha mai posto in essere comportamenti di interesse pubblico, in quanto non è stato protagonista, nemmeno indiretto, dell’inchiesta di cui si dà conto nell’articolo illustrato con la sua foto. La fotografia (presa da un sito individuato precisamente) è stata utilizzata per illustrare un fatto di cronaca locale, che riguardava soggetti terzi e in tempi affatto differenti, ed è stata inserita in un contesto evocativo e assimilabile ad vera e propria montatura fotografica, volta a testimoniare come nella “operazione furbetti”, di cui all’articolo di cronaca, erano stati colti in flagranza alcuni individui, poi, oggetto di licenziamento. Conseguentemente non sussiste alcuna connessione tra foto e fatto di cronaca, al quale l’odierno attore non ha partecipato né ha contribuito in alcuna misura“.
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