Valore probatorio dell’estratto conto

Valore probatorio dell’estratto conto

Valore probatorio dell’estratto conto e credito bancario – Quando la banca chiede un decreto ingiuntivo: opposizione all’ingiunzione bancaria

Giovanni Adamo

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Il valore probatorio dell’estratto conto bancario

Si pronuncia il Tribunale di Bologna con una interessante Sentenza del 26 giugno 2020 in materia di valore probatorio dell’estratto conto bancario. Il Tribunale analizza il rapporto tra estratto conto e credito bancario, e verifica le modalità e la correttezza dell’opposizione all’ingiunzione bancaria operata da un correntista.

Estratto conto e credito bancario

Quando la banca chiede un decreto ingiuntivo, “L’estratto conto ha valenza meramente indiziaria” del credito bancario

Secondo il Tribunale di Bologna, la produzione dell’estratto conto certificato non può costituire prova del sottostante rapporto di credito bancario, in quanto “benché nell’ambito del procedimento monitorio l’estratto conto certificato assuma un significativo rilievo probatorio, nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo assume rilevanza esclusivamente come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi”.

Sotto altro profilo, poi, rilevava il Tribunale che “l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione”.

Il Tribunale, invero, contestava la debenza di tale credito bancario proprio in relazione al valore probatorio, per la mancata prova del fatto costitutivo della pretesa di parte opposta, ed ancora, sottolineava come l’art. 1832 c.c. (a tenore del quale “L’estratto conto trasmesso da un correntista a un altro s’intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata“) non fosse pensato per introdurre un’inversione dell’onere probatorio, in quanto l’approvazione dell’estratto conto non preclude la possibilità di sollevare contestazioni, in sede di opposizione all’ingiunzione bancaria, aventi ad oggetto la validità e l’efficacia dei rapporti giuridici sottostanti.

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