Società e diritto di ispezione
Il diritto di ispezione non va esercitato con modalità patologiche e strumentali
Società e diritto di ispezione: non va esercitato con modalità patologiche e strumentali – I diritti del socio di minoranza – Abuso del diritto di ispezione
Si pronuncia il Tribunale dell’Aquila con una interessante Ordinanza del 25 novembre 2020 in materia di società e diritto di ispezione del socio di minoranza.
Il Tribunale, in particolare, ha censito i diritti del socio di minoranza, esaminando in quali casi può verificarsi un vero e proprio abuso del diritto di ispezione riconosciuto al socio di srl dall’art. 2476, comma 2, del Codice Civile.
IN GENERALE, AI SOCI DI MINORANZA E’ RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ISPEZIONE SULLA DOCUMENTAZIONE SOCIALE
Il Tribunale, in primo luogo, si occupa del rapporto tra società e diritto di ispezione dei soci, confermando l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Il diritto in questione ha natura di diritto potestativo e comprende anche la possibilità per il socio di estrarre copia, a proprie spese, della documentazione esaminata“.
VI E’ ABUSO DEL DIRITTO, SE E’ ESERCITATO CON MODALITA’ PATOLOGICHE E STRUMENTALI
Tuttavia, il Tribunale precisa anche che “La tutela approntata al socio dall’art. 2476 c.c. deve necessariamente compenetrarsi con la tutela degli interessi della società, in quanto un diritto di indagine così penetrante può avere effetti devastanti con inevitabili conseguenze negative derivanti dalle pregnanti, maliziose intromissioni dei soci non amministratori e dei loro professionisti di fiducia.
NIENTE TUTELA, SE L’ISPEZIONE PUO’ GENERARE UN PREGIUDIZIO ALLA SOCIETA’
Pertanto, nel rapporto tra società e diritto di ispezione, il diritto del socio ex art. 2476, comma II c.c., non può ricevere tutela laddove la richiesta di informazioni possa cagionare un pregiudizio alla società, risultando per l’effetto legittimo il rifiuto degli amministratori di divulgare alcuni documenti, se sussistono plausibili timori circa un possibile uso distorto delle informazioni ricavabili dai documenti. Anzi, in tal caso gli amministratori hanno non solo la facoltà, ma addirittura l’obbligo di non divulgare determinate informazioni.
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–Trib. Campobasso, 27 agosto 2023.
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