Società e diritto di ispezione

CONTATTACI SUBITO

Il diritto di ispezione non va esercitato con modalità patologiche e strumentali

Società e diritto di ispezione: non va esercitato con modalità patologiche e strumentali – I diritti del socio di minoranza – Abuso del diritto di ispezione

di Giovanni Adamo

Si pronuncia il Tribunale dell’Aquila con una interessante Ordinanza del 25 novembre  2020 in materia di società e diritto di ispezione del socio di minoranza.

Il Tribunale, in particolare, ha censito i diritti del socio di minoranza, esaminando in quali casi può verificarsi un vero e proprio abuso del diritto di ispezione riconosciuto al socio di srl dall’art. 2476, comma 2, del Codice Civile.

IN GENERALE, AI SOCI DI MINORANZA E’ RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ISPEZIONE SULLA DOCUMENTAZIONE SOCIALE

Il Tribunale, in primo luogo, si occupa del rapporto tra società e diritto di ispezione dei soci, confermando l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il qualei soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Il diritto in questione ha natura di diritto potestativo e comprende anche la possibilità per il socio di estrarre copia, a proprie spese, della documentazione esaminata“.

VI E’ ABUSO DEL DIRITTO, SE E’ ESERCITATO CON MODALITA’ PATOLOGICHE E STRUMENTALI

Tuttavia, il Tribunale precisa anche che “La tutela approntata al socio dall’art. 2476 c.c. deve necessariamente compenetrarsi con la tutela degli interessi della società, in quanto un diritto di indagine così penetrante può avere effetti devastanti con inevitabili conseguenze negative derivanti dalle pregnanti, maliziose intromissioni dei soci non amministratori e dei loro professionisti di fiducia.

NIENTE TUTELA, SE L’ISPEZIONE PUO’ GENERARE UN PREGIUDIZIO ALLA SOCIETA’

Pertanto, nel rapporto tra società e diritto di ispezione, il diritto del socio ex art. 2476, comma II c.c., non può ricevere tutela laddove la richiesta di informazioni possa cagionare un pregiudizio alla società, risultando per l’effetto legittimo il rifiuto degli amministratori di divulgare alcuni documenti, se sussistono plausibili timori circa un possibile uso distorto delle informazioni ricavabili dai documenti. Anzi, in tal caso gli amministratori hanno non solo la facoltà, ma addirittura l’obbligo di non divulgare determinate informazioni.

Società e diritto di ispezione: come possiamo aiutarti

Abbiamo un ventennio di esperienza nel diritto societario e abbiamo ottenuto numerosi rilevanti provvedimenti a tutela dei diritti del socio di minoranza, e del diritto di controllo dei soci sulla documentazione sociale:

Trib. Campobasso, 27 agosto 2023.

Società e diritto di ispezione: hai bisogno di una consulenza in diritto societario? Chiamaci subito 051.19901374

Oppure scrivici da qui

    Leggi anche:

    Il socio ha diritto di ispezionare la documentazione sociale