Social e diffamazione: come risarcire la diffamazione sui social

Social e diffamazione: come risarcire la diffamazione sui social – Come agire contro la diffamazione sui social – Risarcimento della diffamazione “social”

Giovanni Adamo

Social e diffamazione: come risarcire la diffamazione sui social – Trib. Gela, 25 marzo 2019

Si pronuncia il Tribunale di Gela, con una interessante Sentenza pubblicata in data 25 marzo 2019, che si occupa del rapporto tra social e diffamazione, ed ha affrontato il tema di come risarcire la diffamazione.

Troppi pensano, a torto, che sui social vi sia una sorta di diritto di “libero insulto”: NON E’ COSI’

Sui social network vigono le medesime regole che vigono nel mondo reale. Non esiste alcun diritto di “libero insulto”, ed anzi l’insulto è fonte di risarcimento.

Social e diffamazione: la vicenda

Più nel dettaglio, la vicenda sottoposta all’attenzione del Giudice competente aveva ad oggetto attacchi asseritamente lesivi dell’onore e del decoro nei confronti di un pubblico dirigente, da parte del rappresentante di una associazione ambientalista, consistenti nella richiesta di rimozione dello stesso dal proprio incarico, nell’invio di lettere, a soggetti deputati e non, al controllo dell’azione amministrativa, contenenti false informazioni e nella pubblicazione, tramite Facebook, di frasi asserenti l’illiceità della nomina del pubblico dirigente.

Secondo il Giudicante, l’invio della missiva a soggetti privi di potere di disporre sulle nomine dirigenziali ed il richiamo all’interno della stessa di iniziative economiche intraprese dal direttore generale ritenute dal trasmittente “fallimentari”, non trovano, nel caso di specie, corrispondenza nell’obiettivo di quest’ultimo volto all’accertamento della sussistenza di una presunta violazione di legge in reazione alla nomina della figura istituzionale, destinataria di affermazioni, anche a mezzo Facebook, aventi portata diffamatoria, offensiva e dispregiativa.

Il Giudice unico si è, quindi, pronunciato sul punto affermando che l‘utilizzo di termini oggettivamente infamanti, l’insussistenza di qualsiasi collegamento con il tema della illegittimità dell’incarico di direttore generale, la mancanza di qualsiasi scopo informativo nei messaggi pubblicati, e dunque l’assenza di una notizia di rilevanza sociale inducono a ritenere che la condotta [oggetto di analisi] costituisca un aggressione personale diretta a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale dell’attore.

Per quanto attiene alla portata offensiva dei post diffamatori pubblicati su Facebook da parte del convenuto, la diffusione dei messaggi tramite piattaforme social integrerebbe, a parere del Giudice adito, la diffamazione, condotta mirante ad offendere e/o screditare la reputazione di una persona.

Ciò in quanto l’uso della bacheca Facebook è potenzialmente in grado di raggiungere e catturare l’attenzione di un numero indeterminato di persone ed utenti, come affermato anche nella Sentenza n. 8482 del 23 gennaio 2017 della Corte di Cassazione.

Le conclusioni: 10.000 euro di risarcimento

A seguito di tali valutazioni, il Tribunale di Gela condannava il convenuto alla corresponsione all’attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 10.000.

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