Slealtà concorrenziale e diritto d’autore
Slealtà concorrenziale e diritto d’autore – Quando il concorrente viola la proprietà intellettuale – La concorrenza sleale nella moda
Slealtà concorrenziale e diritto d’autore – Si pronuncia Il Tribunale di Milano con una Sentenza del 5 febbraio 2016 in materia di slealtà concorrenziale e diritto d’autore, con la particolarità costituita dal fatto che ad essere convenuta in giudizio per concorrenza sleale era non soltanto l’impresa concorrente, ma anche un soggetto terzo, “accusato” di aver “fiancheggiato” la violazione del diritto d’autore e l’attività slealmente concorrenziale.
La vicenda – La concorrenza sleale nella moda – Quando il concorrente viola la proprietà intellettuale
La vicenda riguardava la realizzazione, da parte di un’impresa del settore moda, di un sito internet che presentava talune affinità con il sito di un’impresa concorrente, sito che, a propria volta, era accessibile unicamente a soggetti registrati, principalmente giornalisti del settore moda. La concorrente aveva pertanto effettuato l’accesso al sito sotto pseudonimo e (questa è la tesi dell’impresa attrice) avrebbe carpito, con diversi mezzi, informazioni sul funzionamento del sito e sui clienti dello stesso. Dopo ciò avrebbe, inoltre, per il tramite di una Società dalla stessa partecipata, realizzato un sito internet di contenuto analogo (violando così il diritto d’autore della concorrente), sottraendo, poi, clientela ed informazioni riservate all’impresa concorrente, dei cui pregi si sarebbe anche appropriata, indicando il proprio servizio come “nuovo”.
Slealtà concorrenziale e diritto d’autore – Le valutazioni del Tribunale di Milano
Sul coinvolgimento del soggetto terzo (il “fiancheggiatore”), questione necessariamente preliminare, il Tribunale ha avuto modo di rilevare che se il terzo agisce in collegamento, o comunque a vantaggio del concorrente, allora risponderà, in solido con quest’ultimo, degli atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2043 c.c..
Sulla violazione del diritto d’autore il Tribunale ha ritenuto che “anche se depositate in SIAE, non possono trovare tutela autorale le indicazioni generiche sulla funzionalità del servizio, sui requisiti tecnici delle immagini, le condizioni economiche del servizio“.
Sulla appropriazione di pregi, a parere del Tribunale, “la semplice indicazione di un servizio come ‘nuovo’ non comporta appropriazione di pregi rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c.“.
Cosa fare quando il concorrente viola la proprietà intellettuale
Come agire quando il concorrente viola la proprietà intellettuale?
Abbiamo venti anni di esperienza nel settore della slealtà concorrenziale e diritto d’autore, e abbiamo ottenuto numerose sentenze e provvedimenti presso diversi Tribunali italiani.
Di seguito alcuni casi dei quali ci siamo occupati:
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