Sentenza sull’abuso di dipendenza economica: il Tribunale di Treviso si pronuncia
Sentenza sull’abuso di dipendenza economica nel contratto di franchising – Lo squilibrio tra le parti del franchising – Squilibrio tra franchisor e franchisee
Sentenza sull’abuso di dipendenza economica
Sentenza sull’abuso di dipendenza economica – Il Tribunale di Treviso si è pronunciato, con Sentenza del 20 novembre 2015, in materia di abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9, L. 10 giugno 1998, n. 192 (QUI il testo della Legge), e della applicazione di tale concetto al contratto di franchising.
Il caso – Lo squilibrio tra le parti del contratto di franchising
Un franchisee lamentava, in sede di opposizione ad un Decreto Ingiuntivo ottenuto dal franchisor, la sussistenza a suo danno di una situazione di abuso di dipendenza economica, alla luce della significativa ingerenza del franchisor nell’attività del franchisee, e comunque una situazione di squilibrio normativo del contratto a favore del franchisor, generata dalla rilevante disparità di potere contrattuale fra le parti.
Sentenza sull’abuso di dipendenza economica – La decisione del Tribunale di Treviso
Sentenza sull’abuso di dipendenza economica – Il Tribunale ha ritenuto che “nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere sussistente una situazione di “abuso dipendenza economica. Sussiste uno stato di dipendenza economica non solo al ricorrere di una situazione di mercato caratterizzata da mancanza assoluta di alternative all’impresa di riferimento, ma anche qualora le alternative, sebbene astrattamente possibili, siano economicamente impraticabili. Nel caso di specie, il mercato dell’abbigliamento consente un’ampia scelta in ordine ai soggetti coi quali instaurare rapporti di franchising o, comunque, di concessione di vendita o di semplici vendite continuative, sicchè, già sotto questo profilo, non può ritenersi applicabile il principio in esame. Sotto altro profilo, poi, la norma definisce la dipendenza economica come quella situazione nella quale un’impresa sia in grado di determinare – per il particolare potere economico sul mercato – nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Il Gruppo B. a questo proposito non agendo in regime di monopolio o in un mercato oligopolistico non ha una forza economica tale da imporre (nel senso che la controparte non ha alternative) un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi ad un’altra impresa. La valutazione di una posizione dominante deve essere condotta valutando la forza economica dell’impresa nell’ambito del mercato di riferimento e non in relazione alle specifiche scelte imprenditoriali che, a suo rischio, intende correre l’impresa che viene a contrattare con B.. In tal senso, non può ritenersi tutelato dal divieto di cui all’art 9 predetto quel soggetto che per una sua libera scelta imprenditoriale decida a monte di limitare il proprio oggetto sociale o comunque la propria attività economica divenendo rivenditore esclusivo dell’impresa in questione, così accettando l’alea delle possibili conseguenze, in termini ad es. di perdita di avviamento, in caso di rottura dei rapporti contrattuali“.
Il commento
Ad avviso di chi scrive, la Sentenza sull’abuso di dipendenza economica in commento parte da premesse, e giunge a conclusioni, non condivisibili, quantomeno in relazione allo squilibrio tra le parti del contratto di franchising.
Il concetto di alternative e lo squilibrio tra franchisor e franchisee
Essa assume il concetto di “alternative” (l’art. 9 della Legge 192 /1998 fa ad esso, in effetti, esplicito riferimento) quale requisito tassativo: solo in assenza di alternative sul mercato potrebbe esservi abuso di dipendenza economica. Ma la Legge non stabilisce affatto questo. La Legge prevede che la mancanza di alternative possibili sia soltanto una delle situazioni possibili idonea a dar vita ad un abuso di dipendenza economica (“anche“). A volere ritenere il contrario, infatti, si giungerebbe alla totale identificazione del concetto di abuso di dipendenza economica con quello di abuso di posizione dominante, posto che non vi sarebbe mai il primo in assenza del secondo (per la sentenza, infatti, vi sarebbe abuso di dipendenza economica sostanzialmente solo in un regime oligopolistico, ma ciò – è evidente – corrisponderebbe ad abuso di posizione dominante). L’abuso di dipendenza economica, invece, necessita di una sua autonomia, concettuale e dogmatica, che, per lo scrivente, non viene sufficientemente evidenziata dalla sentenza in commento. Del resto, la stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la Sentenza 24906 del 2011 (leggi il nostro articolo sul punto) si era pronunciata sulla natura generale dell’abuso di dipendenza economica, che si applicherebbe, pertanto, a tutti i rapporti di durata tra imprese.
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