Segreti commerciali e concorrenza sleale
Segreti commerciali e concorrenza sleale – Come proteggere i segreti commerciali – La tutela dei segreti aziendali – Art 99 CPI
Segreti commerciali e concorrenza sleale
Si pronuncia il Tribunale delle Imprese di Milano con una interessante Sentenza del 7 settembre 2019 in materia di segreti commerciali e concorrenza sleale. Il Tribunale, nell’analizzare la tutela dei segreti aziendali, traccia alcuni criteri applicativi su come proteggere i segreti commerciali, fornendo una particolare applicazione dell’art 99 CPI (Codice della proprietà industriale).
L’attrice lamentava l’illecito utilizzo di propri dati da parte di alcune società con cui aveva precedentemente stipulato contratti di agenzia e subagenzia.
L’applicazione dell’ art 99 CPI (Codice Proprietà Industriale)
La norma fornisce tutela dei segreti aziendali
L’art 99 CPI afferma: “Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo. 1-bis. L’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all’articolo si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1”.
Il riferimento al TRIPS consente di valorizzare la scorrettezza del comportamento, e quindi il rapporto tra violazione di segreti commerciali e concorrenza sleale
Il Tribunale, nella pronuncia in discorso, suggerisce un’interpretazione dell’art. 99 c.p.i. che tenga conto anche di quanto disposto dall’art. 39 del Trips (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) relativo ai diritti di proprietà intellettuale.
Per il Tribunale, infatti,“il contenuto della prescrizione di cui all’art. 99 c.p.i. (“acquisizione o rivelazione in modo abusivo”) va interpretato alla luce dell’art. 39 dei Trips, che individua tale illecito nella “violazione di contratto, abuso di fiducia o istigazione alla violazione; l’espressione comprende l’acquisizione di informazioni segrete da parte di terzi che sapevano o hanno commesso una grave negligenza nel non sapere che l’acquisizione implicava tali pratiche” (art. 39 Trips ). La pratica acquisitiva utilizzata, come si è detto, nella sua evidente anomalia è intrinsecamente sintomatica della consapevolezza di agire in modo gravemente scorretto, svincolato come è da un rapporto biunivoco con un solo profilo cliente, ed in obiettiva assenza di un mandato dei clienti, che non risulta provato”.
La tutela dei segreti aziendali va riconosciuta anche in assenza di misure di protezione
Sostanzialmente irrilevante, poi, secondo il Tribunale, che si siano adottate o meno misure di protezione dei dati. L’utilizzo improprio dei dati stessi, infatti, può essere desunto anche dai rapporti intercorrenti tra le parti.
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