Reato di diffamazione – 595 Codice Penale – Diffamazione aggravata Codice penale – Reati di diffamazione e risarcimento del danno
Il reato di diffamazione è una violazione della disposizione penale posta a tutela dell’onore e della reputazione delle persone. Diffamare significa offendere l’altrui reputazione comunicando con più persone, senza la presenza dell’offeso. Occorre peraltro tenere presente – torneremo su questo punto anche in seguito – che ogni illecito penale, allo stesso tempo, è anche un illecito civile, e pertanto è fonte, in sede anche civile, di obblighi risarcitori, spesso anche rilevanti.
Ma come è punito questo reato secondo il codice penale italiano? In questo articolo approfondiremo cosa prevede l’art. 595 del codice penale, le relative circostanze aggravanti, le tipologie di diffamazione e le conseguenze sanzionatorie e risarcitorie che ne derivano.
Reato di diffamazione: cosa dice l’art. 595 del codice penale
L‘articolo 595 del codice penale disciplina il reato di diffamazione. La norma recita:
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con piu’ persone, offende l’altrui reputazione, e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena e’ della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino ad euro 2.065. Se l’offesa e’ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’, ovvero in atto pubblico, la pena e’ della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516. Se l’offesa e’ recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita’ costituita in collegio, le pene sono aumentate”
Questa disposizione del Codice penale (diffamazione cp) mira a tutelare la reputazione individuale contro attacchi illeciti che possono danneggiarla anche gravemente.
Quando la diffamazione è aggravata secondo il codice penale
Diffamazione aggravata: Codice Penale
La diffamazione aggravata si configura in presenza di specifiche circostanze che rendono il reato più grave:
1. Attribuzione di un fatto determinato: quando l’offesa consiste nell’attribuire alla vittima un fatto specifico e concreto, che può essere falso o veritiero, ma comunque lesivo della reputazione.
2. Impiego della stampa o di altro mezzo di pubblicità: se l’offesa è commessa attraverso la stampa, la televisione, internet o altri mezzi che amplificano la diffusione dell’offesa (diffamazione a mezzo stampa – diffamazione online e sui social).
3. Atto pubblico: quando l’offesa è contenuta in un atto pubblico.
Queste aggravanti comportano un aumento delle pene previste, riconoscendo il maggiore impatto che tali modalità hanno sulla reputazione della vittima.
Quando si configura il reato di diffamazione?
Il reato di diffamazione si configura quando sussistono i seguenti elementi:
- Offesa alla reputazione altrui: deve essere presente un’azione o un’affermazione che lede l’onore o il decoro della persona.
- Comunicazione con più persone: l’offesa deve essere comunicata a più soggetti diversi dall’offeso.
- Assenza dell’offeso: la persona offesa non deve essere presente al momento della comunicazione.
L’elemento dell’assenza della persona offesa distingue la diffamazione dall’ingiuria (reato depenalizzato nel 2016), che avviene invece in presenza dell’offeso.
La diffamazione come illecito civile e la tutela risarcitoria
Come anticipato all’inizio di questo articolo, dobbiamo tenere presente che ogni illecito penale è anche, allo stesso tempo, un illecito civile. E pertanto, se un determinato fatto (come ad esempio un articolo di stampa diffamatorio) è punibile come reato davanti alla giurisdizione penale, lo stesso fatto è anche fonte di risarcimento del danno davanti al giudice civile.
Reati di diffamazione: le tipologie
Diffamazione aggravata: Codice penale – cosa dice.
I reati di diffamazione possono manifestarsi in diverse forme, a seconda del mezzo utilizzato per diffamare. Le principali tipologie sono:
Diffamazione a mezzo stampa
La diffamazione a mezzo stampa si verifica quando l’offesa viene diffusa attraverso giornali, riviste, libri o altri mezzi di comunicazione stampati. Questa forma è particolarmente grave per la vasta diffusione che può avere e per l’impatto sulla reputazione dell’offeso. Affinché si possa parlare effettivamente di diffamazione a mezzo stampa deve trattarsi di una pubblicazione “regolare” su un organo di stampa registrato presso il Tribunale, con un Direttore Responsabile, etc., insomma su una vera e propria “testata”. In questo caso, ex art. 21 della Costituzione, non sarà possibile procedere, ad esempio, ad assicurare la tutela d’urgenza ex art. 700 cpc (richiedendo la cancellazione, ad esempio dal giornale online, di un articolo ritenuto diffamatorio e lesivo), in quanto la stampa non può essere sottoposta a misure di inibitoria preventiva.
Sarà possibile, pertanto, la sola tutela risarcitoria.
Non sono tecnicamente “stampa”, invece, i siti web, i social, o anche i semplici blog, che non rientrando nella categoria “protetta” della stampa, possono anche essere soggetti ad inibitoria preventiva.
Diffamazione online e sui social
Con l’avvento di internet, la diffamazione online e sui social è diventata estremamente comune. Pubblicare contenuti offensivi su piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram può diffamare la reputazione di una persona in modo rapido e su scala globale. La giurisprudenza considera tale particolare tipologia di diffamazione quale diffamazione aggravata, per l’ampia diffusione dei contenuti.
In questo specifico caso, inoltre, diversamente dal caso dell’articolo giornalistico pubblicato su un giornale online, è possibile anche richiedere la cancellazione e/o l’oscuramento, già in via d’urgenza, dell’articolo (o del “post”, o del video) stesso, ai sensi dell’art. 700 cpc.
Che prove servono per denunciare per diffamazione o per avviare una causa civile per diffamazione?
Per procedere con una denuncia per il reato di diffamazione, o per avviare una causa civile per diffamazione ed ottenere un risarcimento, è fondamentale raccogliere prove concrete dell’offesa subita. In particolare, ed in via meramente esemplificativa:
- Documentazione: occorre conservare copie di articoli, post sui social, email o qualsiasi altro materiale contenente l’offesa.
- Testimonianze: contattare e/o farsi rilasciare dichiarazioni da persone che hanno assistito o sono a conoscenza della diffamazione, e che possono fornire elementi utili per la gestione della successiva controversia.
- Perizie tecniche: nel caso di diffamazione online, è possibile ricorrere a periti informatici per certificare l’origine e la diffusione dei contenuti.
- Registrazioni audio o video: Se l’offesa è stata pronunciata verbalmente e registrata.
È importante agire tempestivamente per evitare che le prove possano essere cancellate o alterate.
Quali pene sono previste per il reato di diffamazione (e quali sanzioni civili)
Come abbiamo già anticipato, in sede penale (essendo la diffamazione un reato) si discute delle pene per il reato diffamazione variano in base alla gravità e alle circostanze:
Diffamazione, fattispecie non aggravata: Reclusione fino a un anno o multa fino a euro 1.032.
Diffamazione, fattispecie aggravata:
a) Con attribuzione di un fatto determinato: Reclusione fino a due anni o multa fino a euro 2.065.
b) Mediante mezzo di pubblicità o atto pubblico: Reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a euro 516.
Vi è, poi, la possibilità, per il danneggiato, di agire anche in sede civile per il risarcimento del danno subìto alla propria reputazione ed alla propria immagine.
Diffamazione ex art. 595 codice penale e giudizio civile: la mediazione e le c.d. Tabelle Milanesi
Colui il quale intenda agire in sede civile per ottenere un risarcimento del danno da diffamazione deve necessariamente, in via preventiva o contestuale all’avvio del procedimento civile, iniziare una procedura di MEDIAZIONE nei confronti del danneggiato ai sensi del D. Lgs. 28 del 2010. Si tratta di un procedimento gestito da un Mediatore professionista (un Avvocato o altra figura) che dovrà tentare la conciliazione tra le parti ed evitare, in questo modo, la lite giudiziaria. La mediazione è improntata a criteri di assoluta riservatezza (tutto ciò che le parti dicono nel corso della mediazione non potrà fare ingresso nel giudizio civile) e certamente presenta costi assai minori di quelli di una controversia giudiziaria.
Laddove, poi, la conciliazione non riesca in sede di procedura di Mediazione, le parti non hanno altra scelta che avviare la controversia giudiziaria. Il risarcimento del danno da diffamazione, in quella sede, viene determinato dal Giudice facendo riferimento alle c.d. TABELLE MILANESI, ovvero dei criteri (di massima) mediante l’applicazione dei quali può venire liquidato il danno da diffamazione.
Reato di diffamazione – I casi di Studio Legale Adamo in materia di diffamazione
Ci occupiamo da oltre un ventennio di diffamazione a mezzo stampa e, più di recente, anche di diffamazione sui social network, assistendo imprese e privati cittadini nella tutela dei propri diritti nell’ambito di procedure di mediazione finalizzate all’ottenimento di un risarcimento del danno da diffamazione, e, poi, di procedure giudiziarie finalizzate sia all’inibitoria della ulteriore trasmissione di video e/o post lesivi, sia al risarcimento del danno da diffamazione sui social. Di seguito alcuni nostri casi recenti:
- denigrazione su Linkedin: Trib. Napoli, 20 maggio 2024;
- denigrazione su Facebook: Trib. Matera, 25 luglio 2024.
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