Quando due marchi sono confondibili
Quando due marchi sono confondibili
Tutela del marchio – Trib. Cagliari, 7 ottobre 2020
Quando due marchi sono confondibili – Tutela del marchio – Giudizio di Confondibilità del marchio – Rischio di confusione tra marchi – Preuso del marchio
La vicenda
La Soc. X proponeva reclamo avverso l’Ordinanza cautelare pronunciata dal Tribunale di Cagliari, che Le inibiva l’uso del marchio contenente il cognome del Socio X, in quanto ritenuta sussistente la confondibilità del marchio con il marchio, registrato precedentemente e contenente il medesimo cognome, della Soc. Y.
L’Ordinanza reclamata, invero, accertando il preuso del marchio da parte della Soc. Y, nonché la malafede della Soc. X, rilevava un difetto di novità del marchio idoneo, tra l’altro, a confondere il consumatore.
Le valutazioni del Tribunale – quando due marchi sono confondibili? – Il giudizio di confondibilità
Il Tribunale di Cagliari ha analizzato le modalità attraverso le quali deve essere effettuata la valutazione avente ad oggetto il rischio di confusione tra marchi.
“OCCORRE UN GIUDIZIO GLOBALE”
In particolare, il Giudice ha sottolineato come “la valutazione sul rischio di confusione deve essere condotta mediante un giudizio globale e sintetico, con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, con una “valutazione d’impressione” che tenga conto dell’impatto sull’utente, tale da individuarne il cuore, ossia il quid proprium”.
Richiamando, pertanto, quanto statuito dalla Suprema Corte, il Tribunale ha chiarito come “la valutazione deve essere condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda e il mero ricordo mnemonico dell’altro. Inoltre, se il segno è privo aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti, le variazioni che lasciano intatta l’identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi idonee ad escludere la confondibilità”.
Quando due marchi sono confondibili? – Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato come il giudizio globale possa, in taluni casi, fondarsi su un elemento particolare come, nel caso di specie, il cognome. Si tratta infatti di un singolo elemento che, combinato con “l’impatto complessivo del prodotto”, determina un elevato rischio di associazione dei prodotti, e, conseguentemente, un più elevato rischio di confondibilità.
Il Tribunale, pertanto, rigettava il reclamo, confermava l’Ordinanza reclamata e condannava il reclamante al pagamento delle spese processuali.
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