Quali sanzioni sono previste per la pubblicità ingannevole?

Pubblicità ingannevole – Pubblicità ingannevole: sanzioni – Scorrettezza pubblicitaria e concorrenza – Pubblicità ingannevole e consumatori

Nel panorama economico attuale, la pubblicità riveste un ruolo fondamentale nel promuovere prodotti e servizi, ed è idonea ad influenzare le scelte dei consumatori (QUI puoi vedere i nostri servizi). Tuttavia, quando le informazioni veicolate risultano false o fuorvianti, o anche semplicemente omissive rispetto ad elementi rilevanti, si entra nel campo della pubblicità ingannevole, una pratica non solo eticamente discutibile ma anche legalmente sanzionabile. In Italia, la legge prevede misure severe per contrastare tali comportamenti, tutelando sia i consumatori che la leale concorrenza tra le imprese.

In questo articolo, approfondiremo cosa si intende per pubblicità ingannevole, quali sono le pratiche commerciali considerate ingannevoli e quali sanzioni sono previste dalla normativa italiana.

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Cosa si intende per pubblicità ingannevole?

Viene in rilievo l’idoneità ad ingannare il consumatore o a danneggiare un concorrente

La pubblicità ingannevole è definita dal Decreto Legislativo n. 145 del 2 agosto 2007, che recepisce la Direttiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo. Secondo la normativa, si considera ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, inganni o possa ingannare le persone fisiche o giuridiche a cui è rivolta, influenzandone il comportamento economico o danneggiando un concorrente.

Elementi chiave della pubblicità ingannevole

Per potere affermare la natura ingannevole dell’attività pubblicitaria occorre avere riguardo ad una serie di elementi caratterizzanti:

  • presenza di informazioni false o fuorvianti: dati inesatti o presentati in modo tale da indurre in errore riguardo a caratteristiche essenziali come prezzo, qualità, origine o disponibilità di un prodotto o servizio;
  • omissioni ingannevoli: mancata comunicazione di informazioni rilevanti che il consumatore medio necessita per prendere una decisione consapevole;
  • ambiguità nella presentazione: utilizzo di formulazioni, immagini o contesti che possono confondere o trarre in inganno il destinatario del messaggio.

Possibili esempi pratici di ingannevolezza pubblicitaria in contesti specifici

  • prodotti alimentari: etichettature che enfatizzano ingredienti naturali o biologici quando in realtà il prodotto contiene additivi o conservanti;
  • servizi finanziari: offerte di prestiti a tasso zero che nascondono costi aggiuntivi o condizioni restrittive non immediatamente evidenti;
  • promozioni commerciali: sconti apparentemente vantaggiosi che in realtà non si applicano a tutti i prodotti o che presentano limitazioni significative, o che celano invece aggravii di spesa o maggiori oneri.

Quali sono le pratiche commerciali ingannevoli?

Le pratiche commerciali ingannevoli possono manifestarsi in vari modi e settori. Di seguito, alcune delle più comuni:

1. Pubblicità comparativa scorretta (ce ne siamo occupati direttamente in QUESTO ARTICOLO)

La pubblicità comparativa è consentita solo se è “prestazionale”, e comunque solo se rispetta criteri di veridicità, oggettività e pertinenza. Diventa ingannevole quando:

  • vengono operati confronti non oggettivi, ad esempio paragonando prodotti o servizi non equivalenti o basandosi su informazioni non verificabili.
  • viene operata una vera e propria denigrazione dei concorrenti, cosa che accade quando il messaggio pubblicitario presenta informazioni che screditano ingiustamente un’azienda rivale.

2. False promesse e garanzie

  • Offerta di benefici inesistenti: il messaggio pubblicitario promette effetti o risultati che il prodotto o servizio non può garantire.
  • Presentazione di garanzie illusorie o fallaci: il messaggio offre garanzie che in realtà non hanno valore legale o che sono subordinate a condizioni onerose.

3. Omissione di informazioni essenziali

  • frequente è il caso dei costi nascosti: il messaggio non dichiara spese aggiuntive come tasse, commissioni o costi di spedizione.
  • limitazioni non esplicitate: il messaggio non offre sufficiente informazione in ordine ad eventuali restrizioni d’uso, scadenze o requisiti particolari.

4. Uso ingannevole di testimonianze o certificazioni

  • testimonianze false: nella comunicazione pubblicitaria si utilizzano recensioni o opinioni non autentiche per influenzare il consumatore.
  • certificazioni inesistenti: Affermare che un prodotto è certificato da un ente riconosciuto quando non lo è.

5. Imballaggi, confezionamento e/o presentazioni fuorvianti

  • confezioni ingannevoli: l’impiego di un packaging idoneo a suggerire una quantità maggiore di prodotto rispetto a quella effettiva.
  • immagini fuorvianti: l’utilizzo di illustrazioni che non corrispondono al prodotto reale.

Quali sono le sanzioni previste in caso di pubblicità ingannevole?

Pubblicità ingannevole: sanzioni

La normativa italiana prevede un sistema sanzionatorio rigoroso per contrastare la pubblicità ingannevole, con l’obiettivo di proteggere i consumatori e garantire una concorrenza leale tra le imprese. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è l’ente responsabile della vigilanza sulle pratiche commerciali ingannevoli e dell’applicazione delle relative sanzioni.

1. Sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni economiche variano in base alla gravità dell’infrazione. L’importo può andare da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 5.000.000 di euro, e per la determinazione della sanzione l’AGCM valuta diversi criteri, tra i quali: la gravità e la durata della violazione, il danno potenziale o effettivo ai consumatori, le dimensioni e il fatturato dell’azienda e la sussistenza dei presupposti di eventuali recidive.

2. Misure correttive

Tra le varie misure che l’AGCM può adottare vi sono l’ordine di cessazione della pratica, o l’ordine all’azienda di diffondere comunicazioni correttive attraverso i medesimi canali impiegati per la diffusione della pubblicità, e può spingersi fino al sequestro dei materiali promozionali ingannevoli ancora presenti sul mercato.

3. Risarcimento dei danni

Non sono poi da trascurare le conseguenze ulteriori che possono derivare, sul piano pratico, dal coinvolgimento in un procedimento in materia di pubblicità ingannevole avviato dall’AGCM. In caso di accertamento della natura ingannevole o scorretta dell’attività pubblicitaria, infatti,  i consumatori o le aziende concorrenti danneggiati possono intentare cause civili per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

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