Pubblicità e sigaretta elettronica – STOP dal Tribunale di Roma
Pubblicità e sigaretta elettronica – Vietata pubblicità delle sigarette elettroniche – Vietato promuovere sigaretta elettronica in pubblicità
Pubblicità e sigaretta elettronica
E’ da intendersi vietata la pubblicità di sigarette elettroniche e di liquidi di ricarica, anche su internet e sui social media. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Roma nell’ordinanza del 5 novembre scorso.I giudici, pronunciandosi su una questione abbastanza discussa negli ultimi anni, hanno ribadito il divieto assoluto ex art. 21 comma 10 del D.lgs 6/2016 (in recepimento della DirettivaUE 2014/40), riguardo la promozione di prodotti quali la sigaretta elettronica e i relativi liquidi di ricarica.
Vietato promuovere sigaretta elettronica in pubblicità – la vicenda
Il caso, portato all’attenzione dei giudici da una famosa associazione per i diritti dei consumatori, ha coinvolto due importanti società del settore, che avevano veicolato messaggi pubblicitari sia attraverso i canali tradizionali (cartellonistica, volantini) che attraverso il web.
In particolare tali messaggi apparivano sul sito internet delle aziende, sulla piattaforma YouTube e sui canali social delle stesse, anche tramite la ri-condivisione di contenuti pubblicati spontaneamente da terzi (cosiddetti user generated contents).
Vietata pubblicità delle sigarette elettroniche – la motivazione
Nonostante la linea difensiva delle società resistenti, il Tribunale ha stabilito che in tutti i casi, qualsiasi fosse la modalità di veicolazione, si trattasse di comunicazioni commerciali aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche, e ne ha vietato la continuazione.
In particolare per ciò che riguarda i siti internet i giudici hanno stabilito che “oltre alle pagine contenenti le informazioni, le descrizioni e le caratteristiche tecniche, può ritenersi consentita la presenza di una immagine del prodotto sulla home page del sito al fine di ragguagliare immediatamente il consumatore del fatto che ha effettuato l’accesso sul sito ufficiale dell’azienda”,mentre “tutte le altre immagini che riproducono sigarette elettroniche, da sole o con persone e/o cose, che non possono attribuirsi le caratteristiche descrittive/informative vanno considerate messaggi pubblicitari finalizzati alla promozione della vendita di tali prodotti”e per tale motivo sono oggetto di divieto.
Pubblicità e sigaretta elettronica: consentiti solo messaggi di tipo informativo
Dette considerazioni risultano validamente applicabili anche ai canali social delle aziende, che potranno veicolare soltanto messaggi e immagini di tipo meramente informativo.
Per ciò che riguarda la novità data dalla ri-condivisione di post e hashtag di terzi ne è fatto divieto qualora questi riproducano le sigarette elettroniche da sole o con cose e/o persone in atteggiamenti di soddisfazione o di piacere, in presenza o grazie all’utilizzo del prodotto.
Il Tribunale di Roma ha cioè fatto suo quanto contenuto nella direttivaUE 2014/40per la quale è necessario un approccio restrittivo alla pubblicità delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e ciò al fine di realizzare un livello elevato di protezione della salute umana.
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- TAR Lazio, 21 settembre 2011;
- Corte di Giustizia UE, 18 marzo 2014;
- Trib. Torre Annunziata, 13 febbraio 2019.
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