Professionista e consumatore: essenziale la buona fede

Professionista e consumatore – La buona fede nel rapporto tra professionista e consumatore – Consumatore e pratiche commerciali scorrette

di Gaetano Travia e Giovanni Adamo

Con provvedimento del 16 marzo 2020, l’AGCM ha deliberato che la condotta commerciale assunta dalla società Autostrade per l’Italia S.p.A integra gli estremi di “pratica commerciale scorretta” ai sensi degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del consumo. Ha irrogato alla società Autostrade per l’Italia S.p.A, per tale motivo, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a €5.000.000.

L’istruttoria, avviata nel giugno 2020, ha rilevato una presunta pratica commerciale scorretta in relazione a delle misure adottate sui alcuni dei percorsi autostradali di propria gestione quali A/16 Napoli-Canosa, A/14 Bologna-Taranto, A/26 Genova Voltri-Gravellona Toce e, per le parti di sua competenza, A/7 Milano-Serravalle-Genova, A/10 Genova-Savona-Ventimiglia e A/12 Genova-Rosignano.

Segnatamente, l’Antitrust addebita ad Autostrade S.p.A. la causa dei disservizi e dei disagi lamentati dai consumatori in ragione dei rallentamenti e delle code, verificatisi a seguito della riduzione delle corsie di marcia e dei limiti massimi di velocità consentiti su alcuni tratti, anche di notevole lunghezza, nonché della della chiusura di alcune uscite. Si denuncia, in particolare, il grave inadempimento da parte di ASPI con riferimento alle comunicazioni informative relative alle procedure di rimborso spettanti ai consumatori che hanno subito i suddetti disagi.

L’AGCM ha, infatti, riscontrato che “sono risultate inadeguate le modalità informative sulle eventuali procedure di rimborso, come emerso in relazione all’Autostrada A/14 Bologna-Taranto, allorché le informazioni fornite sono rivelate omissive, inadeguate, intempestive, insufficienti quanto al modo di diffusione e non idonee a compensare i disagi arrecati agli utenti”.

Le indagini dell’AGCM hanno evidenziato presunte gravi e perduranti defaillances nell’attività di gestione e manutenzione del servizio autostradale alla luce delle quali si giustifica la comminazione del massimo edittale della sanzione pecuniaria.

Il riferimento normativo per la valutazione della illiceità del contegno di ASPI è il Codice del Consumo, nello specifico gli artt. 20, 22, 24 e 25. Trattasi di disposizioni tutte contenute nella parte seconda, rubricata “educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità”, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120.

Rigorose le valutazioni conclusive del provvedimento dell’AGCM, che analizza il ruolo della buona fede nel rapporto tra professionista e consumatore, di cui si riporta il breve stralcio di cui al punto 194:

Siffatte condotte si pongono innanzitutto in contrasto con l’art. 20 del Codice del Consumo, in quanto contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore, dal momento che ASPI, pur consapevole di “occupare una posizione di leadership in un settore fondamentale per la vita sociale ed economica del paese (che) rafforza la motivazione di Autostrade per l’Italia a offrire un servizio di livello qualitativo sempre maggiore”, non ha improntato la propira organizzazione aziendale alla diligenza da essa esigibile quale gestore della concessione amministrativa autostradale che ha coe oggetto la realizzazione, la gestione, il miglioramento e il mantenimento in pristino di tratte autostradali in Italia, omettendo di porre in essere quei comportamenti che discendono dall’applicazione del più generale principio di buona fede quale si ispira tuttal la disciplina a tutela del consumatore”.

Come da protocollo, Autostrade per l’Italia è tenuta a comunicare all’Autorità le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida ricevuta, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

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