Procedimento di descrizione e concorrenza sleale

Procedimento di descrizione e concorrenza sleale – Concorrenza sleale e descrizione – Descrizione e proprietà industriale – Trib. Firenze, 26 ottobre 2022

Silvia Squilloni – Giovanni Adamo

Quali sono gli elementi necessari per la concessione della misura cautelare della descrizione? L’Ordinanza del Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, del 26 ottobre 2022 si occupa di analizzare i requisiti necessari alla sua concessione e quando effettivamente può conseguire in un provvedimento cautelare.

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Procedimento di descrizione e concorrenza sleale: cos’è e in quali casi si applica?

Serve ad avere la prova di una violazione della proprietà industriale, o intellettuale, ai fini di un successivo giudizio di merito

La descrizione è una misura cautelare richiesta ai fini dell’accertamento da parte di un ufficiale giudiziario delle caratteristiche dei prodotti, o come nel caso di specie di banche dati. Il procedimento può essere esperito anche da uno o più periti e se autorizzati, vi possono partecipare anche le parti tramite il proprio legale ed essere assistiti da tecnici di loro fiducia (art. 130 C.P.I.).

L’applicazione del procedimento in esame è, dunque, un mezzo non per tutelare il diritto minacciato in sé ma per avere una prova della violazione ai fini dell’instaurazione di un giudizio di merito che si proponga di tutelare il diritto leso.

Concorrenza sleale e descrizione: la vicenda

La Società X richiedeva la descrizione della Banca Dati cliente su qualsiasi supporto presso la sede della Società Y, con conseguente richiesta di inibire le condotte lesive – appropriazione indebita ed illecito utilizzo delle informazioni, storno di dipendenti, sviamento di clientela, riproduzione in chiave parassitaria del patrimonio contrattuale – e di sequestro conservativo dei supporti presso la Società Y.

Difatti, la Società X lamentava l’attività di esfiltrazione dei dati dalle proprie banche dati di persone fisiche e/o giuridiche che avevano instaurato un rapporto con la stessa negli anni di attività. La Società riportava che tale condotta violativa era stata posta in essere da parte di tre ex dipendenti, i quali utilizzavano le informazioni a favore dell’attività della Società Y.

Il Tribunale autorizzava la descrizione con l’ausilio di un C.T.U. e con l’instaurazione del contraddittorio si costituiva in giudizio la Società Y, la quale contestava l’avversa ricostruzione dei fatti.

Descrizione e proprietà industriale: le considerazioni del Tribunale

Secondo il Tribunale “la descrizione è una misura cautelare per la cui concessione è necessario verificare la contemporanea presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora”.

Dunque, per la concessione della misura sarà necessario non solo l’esistenza di un diritto da tutelare ma anche il pericolo di lesione del diritto, tale per cui in mancanza di un’azione immediata – non compatibile con i tempi per l’instaurazione di un giudizio di merito – da parte del giudice tale diritto venga leso.

Il Tribunale specifica, inoltre, che “ai fini della concessione delle richieste misure cautelari la pretesa deve essere valutata alla luce della tutela che si prospetta con il giudizio di merito.

Pertanto, nel caso di specie, l’azione doveva essere finalizzata ad ottenere il risarcimento derivante dalle diverse condotte di concorrenza sleale poste in essere dalla Società Y: storno di dipendenti, concorrenza parassitaria e sviamento della clientela, realizzate mediante l’appropriazione indebita della banca dati.

Procedimento di descrizione e tutela della proprietà industriale: le conclusioni

Specifica quindi il Tribunale che “le condotte imputate ai resistenti, quelle inerenti lo storno dei dipendenti e la sleale concorrenza parassitaria prescindono dall’utilizzo della banca dati avente ad oggetto i records dei clienti, in quanto sono attività che la Società Y potrebbe porre in essere indipendentemente dall’utilizzo di tali dati.”

Conclude infine il Tribunale revocando il provvedimento emesso inaudita altera parte e rigettando il ricorso, per l’insussistenza sia del fumus boni iuris, in quanto non emergeva alcuna prova in ordine allo storno dei dipendenti, alla concorrenza parassitaria e allo storno di dipendenti, che del periculum in mora, in mancanza di prova del pregiudizio subito.

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