Sei un’impresa o un lavoratore e necessiti di assistenza sulle modalità di inserimento nei contratti aziendali delle clausole di non concorrenza?
Consulta uno studio legale esperto in diritto della concorrenza e di validità ed efficacia della clausola di non concorrenza, per evitare di ritrovarti a scontare in futuro leggerezze evitabili sui contratti in essere.
Contattaci subito da qui se pensi di aver bisogno di assistenza legale esperta sul patto di non concorrenza dipendente.
Che cos’è il patto di non concorrenza?
Il patto di non concorrenza è lo strumento giuridico regolato dall’art. 2125 c.c. a disposizione dell’azienda per evitare che l’ex dipendente divulghi le informazioni apprese durante il rapporto di lavoro o svolga attività concorrenziale, una volta cessato il rapporto di lavoro.
In pratica, il datore di lavoro stipula un contratto con il dipendente, nel quale si impegna a versare al lavoratore una somma di denaro in cambio dell’impegno di quest’ultimo a non svolgere attività concorrenziale al termine del loro rapporto.
Quanto deve essere pagato il patto di non concorrenza del dipendente?
Perché si consideri valido il patto di non concorrenza l’importo corrisposto al dipendente non può essere inferiore al 30% della retribuzione annua.
Una clausola molto importante è la seguente: il compenso deve essere determinato o determinabile.
Come si paga l’indennità al dipendente? In generale, tramite le due seguenti modalità:
- una tantum al momento della termine del rapporto di lavoro: la cifra corrisposta è considerata, in termini di tassazione, alla stregua del trattamento di fine rapporto e perciò non è soggetta agli obblighi contributivi;
- con percentuale fissa o crescente in relazione alla retribuzione del lavoratore (di natura contributiva: concorre a formare la base per il calcolo del tfr).
Patto di non concorrenza: Durata e Obblighi
Il dovere di fedeltà del prestatore di lavoro gli impone l’osservanza di due obblighi di natura negativa:
- divieto di concorrenza
- obbligo di riservatezza
La cui violazione comporta responsabilità disciplinare (art. 2106 c.c.), e l’obbligo al risarcimento dei danni subiti dal datore di lavoro. Oltre alla responsabilità civile si affianca la responsabilità penale per la protezione del segreto professionale e aziendale (artt. 621-623 c.p.).
Perciò, nel caso in cui il prestatore di lavoro violi il patto di non concorrenza, il datore di lavoro potrà:
- chiedere la restituzione del corrispettivo pagato e il risarcimento dei danni subiti per l’attività concorrenziale dell’ex dipendente.
- avviare una procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 700 C.p.c. per imporre al lavoratore la cessazione dell’attività concorrenziale.
Quando il patto di non concorrenza del dipendente è nullo? La vicenda
Se il patto di non concorrenza del dipendente non prevede un corrispettivo economico, o lo prevede in misura simbolica, iniqua o sproporzionata, si considera nullo.
In merito si pronuncia il Tribunale di Modena con una interessante Sentenza del 23 maggio 2019, nella quale analizza i profili di nullità del patto di non concorrenza del dipendente. Il Tribunale ha valutato quando è nulla la clausola di non concorrenza, e come si paga la non concorrenza, con quali modalità il patto deve essere retribuito.
Si trattava, in particolare, di un patto di non concorrenza nel quale il corrispettivo era determinato facendo riferimento a una somma annuale da pagarsi mese per mese. A parere del lavoratore, trattandosi di una somma mensile, il suo complessivo ammontare era legato alla concreta durata del rapporto di lavoro e, quindi, irrimediabilmente indeterminato al momento della conclusione del patto.
Le valutazioni del Tribunale sulla clausola di non concorrenza
Nullità del patto di non concorrenza del dipendente se il compenso è una percentuale della retribuzione o una somma fissa mensile
A parere del Tribunale “nel caso in cui il compenso venga pattuito in una percentuale della retribuzione, ovvero in una somma fissa mensile, non vi è alcuna possibilità di conoscere in anticipo la misura esatta del corrispettivo che si trova ad essere condizionato da un elemento variabile, costituito dalla durata del rapporto.
È pur vero che la normativa sui licenziamenti dovrebbe porre al riparo il lavoratore da ingiustificati provvedimenti di recesso posti in essere dal datore di lavoro (attualmente, peraltro, la legislazione ha limitato le possibilità di reintegra nel posto di lavoro) ma non appare corretto giudicare della validità di simile pattuizione, distinguendo tra datori di lavoro sottoposti a tutela reale ovvero obbligatoria. In ogni caso, il dipendente è libero di dimettersi, il che comporta che, in caso di esercizio di tale libera facoltà, egli si troverebbe pregiudicato nell’aver ricevuto una somma inidonea a compensare la rinunzia già fatta“.
Quando è nulla la clausola di non concorrenza? Se il corrispettivo è legato alla durata del rapporto di lavoro non può essere determinato in anticipo
Prosegue, poi, il Tribunale, affermando che “nel caso di specie, la clausola pattuita stabilisce un compenso che indica come complessivo annuo, anche se poi ne prevede il concreto pagamento mese per mese senza specificare quale sia il corrispettivo nel caso in cui l’anno – decorrente dalla conclusione del patto – non sia completamente trascorso. Anche a prescindere da una certa ambiguità nella sua determinazione, il corrispettivo è legato alla durata del rapporto di lavoro e, quindi, il patto ha un oggetto indeterminato e indeterminabile al momento della sua conclusione, come tale impossibile da legare in rapporto sinallagmatico con il divieto pattuito con il lavoratore… Dal che consegue la nullità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti“.
La nostra esperienza nel campo del diritto della concorrenza
Ci occupiamo di diritto della concorrenza e di clausola di non concorrenza da molti anni ed abbiamo analizzato numerose ipotesi di nullità del patto di non concorrenza:
Hai necessità di una consulenza in materia di clausola di non concorrenza? Contattaci subito 051.19901374
Oppure compila il form qui sotto