Messico: le etichette dei productos imitacion

Messico: le etichette – Etichettatura in Messico – Productos imitacion – la legge messicana sull’etichettatura

di Tommaso Panozzo e Giovanni Adamo

Ci occupiamo di nuovo della legge messicana sull’etichettatura (ce n’eravamo già occupati QUI) per approfondire l’aspetto dei c.d. productos imitacion. L’etichettatura in Messico è soggetta infatti, come abbiamo già visto, ad una disciplina piuttosto rigorosa, tale da generare diversi cambiamenti sul mercato.

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Messico: le etichette – il contesto – La Norma Official Mexicana 051

In Messico e, in generale, in molti Paesi extraeuropei, vengono spesso venduti prodotti “tipo” o “estilo”, che imitano, senza averne i requisiti (geografici, prima di tutto), prodotti alimentari IGP o DOP registrati e protetti da norme europee. Tra i prodotti più “predati” dai pirati dell’alimentazione si segnalano, in particolare, i formaggi, soprattutto italiani (parmigiano, mozzarella di bufala…) e francesi (camembert, roquefort…). È quindi facile trovare in Messico chesostipo parmesano” o “estilo manchego” sugli scaffali dei supermercati e, dunque, sulle tavole dei consumatori.

La legge messicana sull’etichettatura – La Norma Official Mexicana 051 – la denominazione del prodotto

Nel 2020 è stata approvata ed è entrata in vigore la Modifica alla Norma Official Mexicana 051, o NOM 051, con la quale il Governo sudamericano ha rivoluzionato la normativa in materia di etichette nutrizionali e, in generale, le regole relative alle diciture e ai simboli che devono comparire sull’involucro dei prodotti preconfezionati.

In particolare, l’art. 4.2.1. (nombre o denominaciòn de los productos preenvasados) prevede che la denominazione dell’alimento (nome merceologico con cui il prodotto è commercializzato, da non confondere con il marchio), deve essere essere riportata in grassetto all’interno della superficie principale dell’etichetta e in parallelo rispetto alla base della stessa.

La denominazione del prodotto deve inoltre corrispondere a quanto stabilito dalle Norme ufficiali messicane o da specifici ordinamenti giuridici (art. 4.2.1.1.1.). Ove ciò non sia possibile, la denominazione deve corrispondere (secondo il seguente ordine) al nome di uso comune del prodotto, alla descrizione dello stesso (facendo riferimento alla composizione) o alle norme internazionali previste dal Codex Alimentarius.

Productos Imitacion

A partire dal primo aprile 2021, sulle confezioni dei cibi e delle bevande che imitano prodotti IGP o DOP non potranno più comparire le accomodanti diciture “tipo …” o “estilo …” (art. 4.2.2.1.).

Nell’etichetta di tali prodotti comparirà invece la dicitura “imitacion”, scritta in caratteri maiuscoli, posta a sinistra della definizione del prodotto, su fondo chiaro e in un corpo doppio rispetto rispetto a quello utilizzato per la denominazione. Si dovrà quindi scrivere “imitacion parmesano”, “imitacion pecorino” ecc…

A spingere per l’introduzione di tale disposizione è stata la Commissione Europea, guardiana della concorrenza all’interno dell’Unione e garante degli interessi europei all’esterno: l’intento della norma, coerente con lo spirito della riforma apportata dal Governo, è quello di rendere edotto il consumatore in merito alla reale natura e provenienza del prodotto che si appresta ad acquistare.

La disparità di trattamento tra prodotti IGP o DOP messicani e stranieri

Grazie a tale riforma, si dovrebbe registrare, almeno in teoria, una diminuzione delle vendite dei cosiddetti “productos imitacion”, in favore dei ben più costosi (ed affidabili) prodotti originali. La norma, tuttavia, non arriva a porre sullo stesso piano alimenti IGP o DOP messicani e stranieri: sebbene marchiati con la poco invitante dicitura “imitacion”, i prodotti ispirati ad alimenti IGP o DOP europei (o comunque stranieri) sono comunque ammessi sul mercato messicano. Non è però possibile affermare lo stesso per quanto riguarda i “prodotti con denominazione di origine protetta riconosciuta dallo Stato Messicano” (art. 4.2.1.1): la normativa in materia non consente di copiare tali prodotti, neanche specificando che si tratta di imitazioni.

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