Lo storno di dipendenti come concorrenza sleale
Lo storno di dipendenti come concorrenza sleale
Lo storno di dipendenti come concorrenza sleale – Assumere dipendenti di un concorrente – Sottrarre collaboratori a un concorrente
Si pronuncia il Tribunale di Genova, con una Sentenza del 26 settembre 2019 che si occupa di indagare se e quando assumere dipendenti di un concorrente, o sottrarre collaboratori a un concorrente, possa qualificare lo storno di dipendenti come concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 cc.
Assumere dipendenti di un concorrente può essere lecito
Assumere dipendenti di un concorrente può essere anche lecito, purché il comportamento si mantenga nei limiti del fisiologico.
Sul piano oggettivo rileva l’intensità lesiva del comportamento
Per il Tribunale, “il discrimen tra natura fisiologica e lecita dello storno di dipendenti e condotta sleale va individuato, sul piano oggettivo, nell’intensità lesiva del comportamento. Lo storno è illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalità che mettano potenzialmente a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provochino alterazioni oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto, non suscettibili di essere assorbite ed elise attraverso un’adeguata organizzazione dell’impresa.
Sul piano soggettivo è importante indagare se vi sia volontà di ledere il concorrente
A tali condotte sul piano oggettivo si aggiunge il requisito dell’animus nocendi, del quale è discussa la qualificazione quale requisito autonomo e imprescindibile dello storno illecito ovvero quale mero indice, al pari degli altri, della condotta illecita“.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, in particolare, “erano anche state fornite false informazioni ai clienti inducendoli in confusione e non permettendo loro neppure di comprendere con quale soggetto stavano entrando in contatto commerciale. Come sopra ricordato, questi comportamenti sono gravemente in contrasto con il principio della libera concorrenza, invocato dal convenuto quale fondamento della legittimità del suo operare, atteso che il presupposto sul quale si fonda è che la competizione commerciale sia svolta lealmente e nel rispetto delle regole di correttezza. In mancanza, i comportamenti costituiscono fonte di danni sia per i consumatori sia, come il caso di causa, per il concorrente“.
La sottrazione di dati dell’impresa
Il Tribunale ha anche analizzato la questione della sottrazione dei dati aziendali da parte del concorrente sleale. In particolare, ha ritenuto che “La qualificazione dei dati in termini di informazione aziendale segreta e protetta dalla normativa industrialistica fa riferimento non tanto e non solo all’elenco clienti come tale, ma al complesso dei dati rilevanti relativi ad ogni soggetto, i quali nel complesso forniscono le caratteristiche che definiscono commercialmente il cliente.L’impiego completo di tali dati, utilizzati per entrare nel medesimo mercato offrendo i medesimi prodotti a prezzi inferiori, quando è realizzato con modalità organizzate e di contatto massivo, comporta uno sviamento illegittimo”
Lo storno di dipendenti come concorrenza sleale – come possiamo aiutarti
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