La società di fatto e i suoi presupposti

La società di fatto e i suoi presupposti – Come riconoscere una società di fatto – Fondo comune – Ripartizione degli utili 

Martina Ferrari e Giovanni Adamo

Si pronuncia la Corte d’Appello di Genova con una interessante Sentenza dell’11 novembre 2020 che analizza la società di fatto ed i suoi presupposti. La Corte, in particolare, spiega quali siano i “markers” di tale figura giuridica e, in pratica, come riconoscere una società di fatto. Elementi individuati nell’esistenza di un fondo comune e nella ripartizione degli utili e delle perdite sociali.

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La società di fatto e i suoi presupposti: la vicenda processuale

Il Sig. X sosteneva di essersi accordato con il Sig. Y ed il Sig. Z per costituire, di fatto, una Società di intermediazione, prevedendo, tra l’altro, la ripartizione degli utili.

Il Sig. X adiva pertanto in giudizio i presunti soci di fatto dinanzi al Tribunale di Genova il quale, tuttavia, rigettava con Sentenza la domanda attorea.

Con successivo atto di appello, il Sig. X si rivolgeva alla Corte di Appello di Genova insistendo per l’accoglimento delle domande proposte.

Le statuizioni della Corte

Occorrono: il fondo comune, l’esercizio in comune di attività economica, e la ripartizione degli utili e delle perdite

La Corte d’Appello di Genova respingeva l’appello proposto dal Sig. X in ragione della ritenuta mancata prova dell’esistenza della Società. In particolare, la Corte ha ricordato come “l’esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività)”.

Il versamento di denaro effettuato dai Sig.ri Y e Z su un conto corrente intestato al Sig. X, ad esempio, è stata ritenuta circostanza inidonea a provare l’esistenza di un fondo comune, considerando, tra l’altro, che tali operazioni riportavano come causale “bonifico a fondo perso”.

La Corte proseguiva poi, con specifico riferimento al presunto accordo avente ad oggetto la ripartizione degli utili, sottolineando come lo stesso costituisca “l’antitesi di un accordo societario in quanto diretto a dimostrare che l’accordo sulla società di fatto prevedesse una ripartizione degli utili tra i tre soci nelle percentuali (…), rispettivamente pari al 55%, al 40% e al 5%, ma che, in alcuni casi, la regola di ripartizione potesse essere decisa di volta in volta”. La Corte ha infatti evidenziato come “le circostanze capitolate depongano per l’“assenza di un accordo” perché, diversamente, si tratterebbe di un contratto sociale con una parte essenziale dell’oggetto indeterminata”.

La Corte d’Appello di Genova respingeva pertanto l’appello proposto dal Sig. X e lo condannava alla rifusione delle spese di lite.

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