La revoca dell’amministratore nella S.a.s.
La revoca dell’amministratore nella S.a.s.
La revoca dell’amministratore nella S.a.s. – Come revocare l’amministratore nella s.a.s.: revocare l’accomandatario, come e a quali condizioni
La revoca dell’amministratore nella S.a.s.
Si pronuncia il Tribunale di Pordenone con un’interessante Ordinanza emessa in sede di Reclamo cautelare in materia di Diritto Societario e, in particolare, in merito alla sussistenza di una giusta causa di revoca ed alle modalità con le quali deve essere condotta la revoca dell’amministratore nella S.a.s..
S.a.s.: revocare l’accomandatario, come e a quali condizioni: La norma di riferimento
La norma di riferimento è l’art. 2259 c.c., ai sensi del quale
“La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio“.
Come revocare l’amministratore nella s.a.s. – Le valutazioni del Tribunale
“Se ci sono solo due Soci, la revoca dell’amministratore nella S.a.s. può essere disposta solo dal Giudice“
Secondo il Tribunale, “L’interpretazione coerente e corretta da darsi all’art. 2259 c.c., commi 2 e 3, appare dunque quella per cui – ferme le disposizioni particolari dell’atto costitutivo – nel caso di società composta di due soli soci la revoca di uno dalla facoltà di amministrare possa essere pronunciata dal solo tribunale su domanda dell’altro (o, se si preferisce, seguendo una posizione dottrinale, ammessa l’alternativa della delibera sociale, l’unanimità – o, quando prevista, la maggioranza dei consensi – sia espressa per quote di interesse, computando in ogni caso almeno nel quorum costitutivo la quota del socio amministratore revocando, risultando arbitraria la finzione pretesa dall’odierno reclamante che condurrebbe a qualificare come unanime il suo personale deliberato)“.
La revoca dell’amministratore nella S.a.s. – Quando vi è giusta causa
Il Tribunale si sofferma poi sul concetto di “giusta causa” per la revoca, rilevando che “la giusta causa si ha in tutte le ipotesi in cui l’operato dell’amministratore impedisca il corretto svolgimento dell’attività sociale, e dunque in tutti quei comportamenti dell’amministratore che compromettono l’esistenza dell’impresa collettiva ed il suo funzionamento, ovvero che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi, e incidono negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o rendono impossibile l’assolvimento del mandato“.
Come possiamo aiutarti
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