La concorrenza sleale del terzo

La Concorrenza sleale del terzo

La concorrenza sleale del terzo – La concorrenza sleale per interposta persona – Il complice del concorrente sleale: come responsabilizzarlo

Giovanni Adamo

CONTATTACI SUBITO

La concorrenza sleale del terzo: cos’è

La Corte d’Appello di Torino si è pronunciata con una interessante sentenza del 21 agosto 2019, che analizza la concorrenza sleale del terzo interposto.

si tratta del “complice” del concorrente sleale: un terzo che non è concorrente diretto, ma che “fiancheggia” il concorrente

La Sentenza si esprime in merito al compimento di atti slealmente concorrenziali di cui all’art. 2598 c.c. da parte di un terzo, non concorrente diretto dell’imprenditore danneggiato, ma che comunque avrebbe “fiancheggiato” il concorrente nella propria attività slealmente concorrenziale.

Concorrenza sleale per interposta persona

La questione giuridica è quella dell’applicazione della normativa sulla slealtà concorrenziale ad un soggetto che non è concorrente (a volte non è nemmeno imprenditore)

Il problema, in questo caso, è quello di potere applicare la disciplina in materia di concorrenza sleale anche al terzo ed anche in assenza La Corte d’Appello ha ritenuto, in particolare, che è vero, da un lato, che presso la giurisprudenza di legittimità vige da tempo il principio secondo il quale la slealtà concorrenziale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza,

La disciplina si applica al “complice” del concorrente sleale se agisce per conto del concorrente stesso

dall’altro ciò “non esclude la legittima predicabilità dell’illecito concorrenziale anche quando l’atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto (terzo interposto), il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi, agisca tuttavia per conto di un concorrente del danneggiato stesso, essendo egli stesso legittimato a porre in essere atti che ne cagionino vantaggi economici. In tal caso, pertanto, il terzo va legittimamente ritenuto responsabile in solido con l’imprenditore… Il terzo è quindi chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c., nonché del successivo art. 2598 c.c.“.

Il ruolo del n. 3 dell’art. 2598 c.c. nella repressione della concorrenza sleale per interposta persona

La Corte, inoltre, valorizza, per sanzionare la slealtà concorrenziale del terzo, il n. 3 dell’art. 2598 c.c., che sancisce il divieto di atti contrari alla correttezza professionale, o comunque al comportamento ritenuto “corretto” nell’ambito del settore economico / merceologico di riferimento: “il principio di correttezza professionale deve essere interpretato non già in senso restrittivo, limitato alla violazione di norme giuridiche, ma in senso ampio, cioè in quello diretto a ricomprendere ogni comportamento che, anche in via indiretta, si riveli contrario alle regole deontologiche comunemente accettate nel settore economico di cui si tratta“.

Come possiamo aiutarti

Abbiamo venti anni di esperienza nella attività di repressione della concorrenza sleale, ed abbiamo ottenuto numerosi provvedimenti di accoglimento. Di seguito alcuni tra i più recenti:

Hai bisogno di una consulenza in materia di concorrenza sleale? Contattaci subito 051.19901374

Oppure scrivici da qui