Il socio ha diritto di ispezionare la documentazione sociale
Il socio ha diritto di ispezionare la documentazione sociale
Il socio ha diritto di ispezionare la documentazione sociale – Come esercitare il diritto di ispezione del socio: secondo buona fede e correttezza
Il socio ha diritto di ispezionare la documentazione sociale
Interviene sull’argomento del diritto di ispezione della documentazione sociale il Tribunale dell’Aquila con un interessante provvedimento in materia di applicazione dell’art. 2476, comma 2, del Codice Civile anche in una prospettiva d’urgenza ex art. 700 cpc.
La norma (2476, comma 2) stabilisce chiaramente che:
“I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione“.
Il provvedimento in commento si occupa di chiarire entro quali limiti il socio ha diritto di ispezionare la documentazione sociale.
Come esercitare il diritto di ispezione del socio: secondo buona fede
In particolare, secondo il Tribunale, il quale peraltro recepisce orientamento consolidato, deve essere valorizzato il ruolo della buona fede: “Il diritto in questione ha natura di diritto potestativo e comprende anche la possibilità per il socio di estrarre copia, a proprie spese, della documentazione esaminata. Tuttavia, il diritto di controllo del socio deve necessariamente essere esercitato nel rispetto del principio generale di buona fede e di correttezza, con conseguente illegittimità di tutti quei comportamenti finalizzati al perseguimento di scopi diversi da quelli strettamente informativi. In particolare il socio deve astenersi da una ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità meramente turbativa dell’operato di questi ultimi né, più in generale, può esercitare in modo abusivo il proprio diritto. Parimenti contraria a buona fede risulta la richiesta di informazioni per fini antisociali ed in ogni caso la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l’interesse sociale. In siffatti casi, sussiste pertanto un vero e proprio obbligo degli amministratori di rifiutare informazioni sociali riservate, considerato anche che gli amministratori potrebbero rendersi responsabili verso la società per l’indebito uso delle informazioni da parte del socio ai danni della società“.
Quali documenti comprende il diritto di ispezione? Amministrativi, contabili, bancari e fiscali
Il Tribunale si sofferma anche sulla tipologia dei documenti che il socio ha diritto di ispezionare. In particolare, per il Giudice, il diritto di ispezione, sempre se esercitato in conformità ai canoni della buona fede, comprende il diritto alla “consultazione della documentazione contrattuale, amministrativa, contabile, bancaria e fiscale richiesta onde procedere al controllo sulla gestione sociale e sull’andamento economico-finanziario della società“.
Ulteriori limiti: tutela del know how aziendale e utilizzo contro la società
Il Giudice individua, poi, ulteriori limiti all’esercizio, da parte del socio, del diritto di ispezione, limiti identificati nella tutela del know how aziendale e nella necessità di evitare che la documentazione richiesta possa venire impiegata in danno della Società: “il diritto in oggetto deve considerarsi abusivo quando risulta che la richiesta di informazioni abbia fini antisociali ovvero la condotta del socio che eserciti il controllo venga esercitata in maniera contrastante con l’interesse della società“.
Come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da molti anni di diritto societario, di tutela delle minoranze nelle società e di diritto di ispezione del socio, ed assistiamo regolarmente compagini sociali nella tutela dei loro diritti. Abbiamo ampiamente analizzato la tematica del diritto di ispezione del socio. Di seguito alcuni dei nostri scritti:
- Articolo 29 agosto 2019;
- Orientamenti giurisprudenziali e prassi applicativa;
- Trib. L’Aquila, 8 giugno 2020;
- Trib. L’Aquila, 25 novembre 2020.
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