Il diritto di ispezione nelle società

Il diritto di ispezione nelle Società

Il diritto di ispezione nelle Società – Socio Srl e diritto di ispezione – Ispezione dei libri sociali – Richiesta documenti Socio Srl

Giovanni Adamo

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Il diritto di ispezione nelle Società ex art. 2476 c.c.

Il Tribunale di Milano si è pronunciato con una recente Ordinanza in punto di diritto di ispezione nelle società ex art. 2476 c.c.. Il Tribunale si è in particolare occupato della ispezione dei libri sociali e di come debba essere formulata la richiesta documenti del socio di Srl.

Cosa prevede l’art. 2476 c.c., comma 2

I soci non amministratori possono consultare i documenti sociali e dell’amministrazione

Ai sensi della norma citata “I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione“.

Nel caso deciso dal Tribunale, la Società aveva tenuto un “atteggiamento ostruzionistico – la quale non neppure è comparsa nel presente procedimento – sicché, ritenuti sussistenti i requisiti del fumus e del periculum, paiono configurabili ragioni di tutela di urgenza della posizione della socia ricorrente, le cui esigenze di accesso alla documentazione sociale a fini della tempestiva verifica della gestione in corso e di quella passata sarebbero frustrate dalla attesa della definizione del procedimento di merito, stante l’affermata incapacità della ricorrente di procedere al controllo sulla regolare gestione sociale e sull’andamento economico-finanziario della società per il tramite della normale interlocuzione con gli organi societari“.

Socio Srl e diritto di ispezione – Cosa fare se la Società rifiuta?

1) richiesta di emissione di provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. che consenta l’ispezione;

2) richiesta di previsione di una penale per il ritardo ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c..

Alla luce, allora, della presenza di tali presupposti, correttamente la Socia di minoranza richiedeva, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., l’emissione di un provvedimento, a carico della Società, che la obbligasse a consentire alla Socia l’accesso alla documentazione richiesta.

il Tribunale di Milano statuiva infatti due importanti principi:

-da un lato, l’ammissibilità della richiesta di emissione di un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. che consentisse alla Socia l’ispezione della documentazione sociale.

-dall’altro, riteneva parimenti ammissibile la ulteriore richiesta, pure formulata dalla Socia, di assistere il provvedimento d’urgenza con una penale per il ritardo, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c..

Sul punto il Tribunale statuiva che “in tema di applicazione dell’istituto dell’astreinte ai procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina relativa ai mezzi di coercizione indiretta in genere, compresi dunque quelli accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare, e pertanto applicabile anche agli ordini di fare adottati ex art. 700 c.p.c., come tali suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito, come disposto dall’art. 669-octies, co. 6 c.p.c. In particolare, l’adozione di provvedimento ex art. 614-bis c.p.c. nel caso di specie risulta giustificata dal comportamento non collaborativo fin qui tenuto dalla resistente, dovendosi tuttavia determinare la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nel diverso valore di euro 50,00 rispettoalla richiesta della ricorrente di euro 500,00, quest’ultima ritenuta eccessiva e incongrua rispettoalla natura della prestazione e alle caratteristiche dell’ente”.

Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da molti anni di diritto delle Società (guarda i nostri SERVIZI), con particolare focalizzazione sulla tutela delle minoranze societarie. Abbiamo analizzato numerosi casi di applicazione del diritto di ispezione nelle Società. Di seguito alcuni di essi:

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